Corte Costituzionale: tariffe forensi retroattive

La Corte Costituzionale si pronuncia sulle tariffe giudiziali degli avvocati e, con ordinanza del 7 novembre 2013 n. 261, interviene afferma la legittimità dell’applicazione retroattiva dei nuovi parametri forensi anche ai processi in corso e alle attività già svolte ed esaurite prima della loro entrata in vigore, dichiarando l’infondatezza della questione sollevata da alcuni Tribunali relativamente all’art. 9 comma 1 e 2 e 3 della Legge n. 1/2012 e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012.

 Al centro della questione era finito l’articolo 9 comma 3 del Decreto legge n. 1/2012 nella parte in cui dispone che “le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e comunque non oltre il 120 esimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.

In particolare, tra i rilievi critici sollevati dal giudice a quo vi era il presupposto secondo cui “Il diritto al compenso del professionista nasce dal dal compimento di ogni singolo atto in relazione alle tariffe in vigore a quel tempo

Ma la Consulta si pronuncia per la “retroattività dei parametri tariffari forensi”, come anche di recente ribadito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza 17405/ 2012, in quanto: “il compenso costituisce un corrispettivo unitario che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo le tariffe professionali diverse, giacche’ sempre in siffatti casi è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione si è esaurita”.

Inoltre nella stessa sentenza, la Corte respinge altresì la censura prospettata verso la presunta violazione dell’ art. 24 Costituzione, dovendosi ritenere che una generale riduzione delle tariffe forensi non incida in senso limitativo all’accesso dei cittadini alla giustizia e quindi al loro diritto di difesa.

Da ultimo, con riguardo alla ipotizzata evenienza che, “due avvocati avendo posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di essi, più solerte nel richiedere il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato un compenso differente e mediamente più basso“, la Consulta ritine che si tratti di un ipotesi astratta che si risolve in un inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla disciplina , bensì a variabile accidentale legate alla sua applicazione, per cui manifestamente non sussiste neppure la violazione dell’ articolo 3 Costituzione.

Riportiamo di seguito l’ordinanza n. 261 del 2013 della Corte Costituzionale.

Redazione

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