L’entrata in vigore della legge 247/2012 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – ha modificato il regime previdenziale degli avvocati, prevedendo la necessaria coincidenza tra l’iscrizione all’albo professionale e la Cassa Forense, indipendentemente dai parametri reddituali.
La norma specifica inoltre che, per gli iscritti all’Albo, non sarà ammessa iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria, rappresentata in precedenza dalla possibilità, per il professionista, di versare i contributi alla cd. “gestione separata” dell’INPS.
L’art. 21 della suddetta legge, al comma 9, delega alla Cassa Nazionale Forense il compito di emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, un regolamento attuativo che determini i minimi contributivi dovuti ed eventuali regimi applicativi speciali.
Nelle more dell’emanazione delle disposizioni regolamentari, la Cassa Forense ha previsto che tutti gli avvocati, anche neo-iscritti all’albo , che comunque non superino la soglia reddituale di 10.300 euro annui, siano tenuti a pagare il contributo minimo integrativo ridotto della metà: tale speciale “scontistica” sarebbe in atto fruibile al massimo per il periodo di dieci anni.
Prima dell’entrata in vigore della norma in questione l’iscrizione all’Albo Professionale era consentita a tutti gli avvocati abilitati, salve le previste incompatibilità, mentre l’iscrizione alla Cassa era obbligatoria solo per coloro che esercitavano la professione in concreto e con carattere di continuità, ossia quando dall’esercizio della professione si ricavassero proventi superiori una soglia periodicamente predeterminata da appositi organi del’Ente previdenziale (nel 2012 le soglie di esenzione fissate erano: 10.300 euro ai fini Irpef e i 15.300 euro ai fini del calcolo Iva)
La nuova manovra previdenziale rischia di stravolgere il sistema giudiziario italiano: allo stato sono circa 60.000 gli avvocati iscritti all’albo, ma non iscritti alla Cassa perchè “sotto-soglia”.
Certo, la norma in esame pare presentare qualche profilo di dubbia legittimità: viola apertis verbis i principi sanciti dall’art 53 della Costituzione, ossia quelli di capacità contributiva e della progressività dell’imposizione fiscale e delinea un sistema di imposizione contributiva completamente slegato dalle condizioni reddituali.
Col nuovo sistema delineato potrebbe addirittura accadere che un giovane professionista sia tenuto a pagare alla Cassa previdenziale più di quanto riesca a guadagnare!