Il Consiglio di Stato ritiene sussistente -in capo all’organizzazione sindacale- il diritto all’esercizio dell’accesso amministrativo volto all’acquisizione e alla cognizione della pianta organica del personale.
La controversia nasce dal rifiuto della Consob di consentire al Sindacato richiedente l’accesso agli atti e ai provvedimenti sottesi al procedimento di approvazione della pianta organica vigente.
Il rifiuto, avallato in primo grado dal Tar Lazio, era stato considerato legittimo in relazione alla natura dell’atto: la pianta organica infatti, essendo ritenuta atto a contenuto programmatico e altamente discrezionale, sarebbe sottratta al diritto d’accesso sancito dalla legge n. 241/1990.
Palazzo Spada, invece, ritenendo anzitutto esistente la legittimazione dell’organizzazione sindacale , quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, ritiene esercitabile l’accesso , sulla base dei seguenti assunti: “La pianta organica costituisce un atto di rilevanza organizzativa finalizzato, tra l’altro, a stabilire le dotazioni complessive degli uffici e a ripartire nell’ambito di essi il personale in servizio presso una determinata amministrazione”
E ancora : “La pianta organica costituisce un atto di rilevanza organizzativa finalizzato, tra l’altro, a stabilire le dotazioni complessive degli uffici e a ripartire nell’ambito di essi il personale in servizio presso una determinata amministrazione.(…)
Si tratta di atti aventi:i) effetti plurisoggettivi, con destinatari determinati o determinabili al momento della loro adozione; ii) un contenuto non astratto, suscettibile di applicazione una sola volta nell’ambito temporale di efficacia dell’atto. Ciò in quanto, in caso di copertura di vacanze attuali o sopravvenute, si determina bensì una serie di applicazioni concrete a valle dello stesso, ma in ragione di esigenze eventuali tese a riconcretizzare l’identificabilità del corpo collettivo cui l’atto si rivolge.(…) La pianta organica ha, pertanto, un contenuto generale (recte: collettivo) e non astratto ed in quanto tale non può essere rigorosamente inclusa nell’ambito della categoria degli atti amministrativi generali”.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza.