In Gazzetta l’annullamento parziale del regolamento appalti

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre, il decreto del Presidente della Repubblica che ha accolto il ricorso straordinario proposto dall’AGI – Associazione imprese generali, per l’annullamento parziale del DPR 207 del 2010 (regolamento esecutivo del codice dei contratti pubblici).

E’ stato recepito il parere del Consiglio di Stato (qui il testo e qui la nota di commento dell’Ance) e sono stati annullati gli articoli 109, comma 2 (in relazione all’allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3) del DPR 207/2010.

Annullamento dunque le norme (di cui agli artt. 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento) relativamente all’individuazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie cd. super specialistiche o SIOS per le quali, in mancanza di qualificazione vige, rispettivamente, l’obbligo del subappalto e, per le SIOS, l’obbligo di partecipazione in ATI verticale al fine di poter eseguire quella parte di lavori non subappaltabile.

Annullato anche l’art. 85 (comma 1, lett. b) nn. 2 e 3) del Regolamento, nella parte in cui non consente all’impresa affidataria, a prescindere dalla quantità di lavori subappaltati, di utilizzare ai fini della qualificazione l’importo dei lavori subappaltati decurtato della quota eccedente il 30 o il 40 percento.

Di seguito, il testo del decreto (qui il testo aggiornato del regolamento appalti).

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Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI – Associazione imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19 e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma 12; articolo 92, comma 2. (13A09526)

(G.U. n. 280 del 29 novembre 2013)
Il Presidente della Repubblica

Visto il ricorso straordinario dell’8 aprile 2011 proposto da AGI – Associazione Imprese Generali; Astaldi S.p.A.; Societa’ Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.; Grandi Lavori Fincosit S.p.A.; Impregilo S.p.A.; Impresa S.p.A.; Itinera S.p.A.; Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.A.; Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.; Salini Costruttori S.p.A.; Vianini Lavori S.p.A.; nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore; Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche comunitarie; Ministero per le politiche europee, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero per i beni e le attivita’ culturali; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell’economia e delle finanze;

per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare delle seguenti disposizioni in parte qua: art. 109, comma 2; art. 107, comma 2; allegato A («tabella sintetica delle categorie»); art. 79, commi 17, 19 e 20; art. 85, commi 1 e 2; art. 86, comma 1; art. 83, comma 4; art. 357, comma 12; art. 92, comma 2; di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, preordinato, connesso, consequenziale e/o in qualsiasi modo correlato ai precedenti, seppure non conosciuto o non conoscibile;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 con il quale e’ stato approvato il Regolamento per la esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Visto l’art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205 sulle disposizioni in materia di giustizia amministrativa;

Udito il parere n. 3909/2011 con il quale si e’ espresso il Consiglio di Stato, nell’adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013, in ordine al ricorso straordinario in epigrafe, il cui testo e’ allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

I ricorsi proposti da Astaldi S.p.A., Societa’ Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Impregilo S.p.A., Impresa S.p.A., Itinera S.p.A., Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Salini Costruttori S.p.A., Vianini Lavori S.p.A. sono dichiarati inammissibili;

il ricorso proposto dall’AGI va parzialmente accolto con riferimento all’impugnazione degli articoli 109, comma 2 (in relazione all’allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3), nel senso specificato in motivazione;
respinto con riferimento all’impugnazione dell’art. 86, commi 1, dell’art. 83, comma 4, dell’art. 79, commi 17, 19 e 20 e dell’art. 92, comma 2;
dichiarato improcedibile con riferimento all’impugnazione dell’art. 357, comma 12, e agli allegati B e B1.

Dispone che a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venga data pubblicita’ del presente decreto nelle medesime forme dell’atto annullato.

Roma, addi’ 30 ottobre 2013

Napolitano

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Redazione

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