Governo: decreto legge “terra dei fuochi”
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi:
1) DECRETO LEGGE “TERRA DEI FUOCHI” (QUI IL TESTO)
2) RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE: 14 DECRETI LEGISLATIVI
3) DDL DI RATIFICA DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI
4) NUOVO ISEE (VAI ALL’ARTICOLO)
Nello specifico:
1) DECRETO LEGGE “TERRA DEI FUOCHI” (qui il testo del DL 136/2013)
Si tratta di un decreto legge contenente un piano d’azione per l’emergenza della cosiddetta “terra dei fuochi” e altre emergenze ambientali e industriali. Il piano interviene a tutela dell’ambiente, della salute e della qualità delle coltivazioni. Si prevedono il monitoraggio e la classificazioni dei suoli, l’accertamento dello stato d’inquinamento dei terreni, la riforma dei reati ambientali, l’accelerazione e la semplificazione degli interventi necessari, oltreché risorse per le bonifiche indispensabili per territori a forte condizionamento criminale quale è quello della “terra dei fuochi”.
Il piano sarà attuato in stretto raccordo con la Regione Campania. Per questo motivo il suo presidente, Stefano Caldoro, ha partecipato ai lavori del Consiglio dei Ministri.
Il decreto legge stabilisce che possa essere utilizzato, su richiesta dei prefetti, personale messo a disposizione dalla Difesa. Di seguito i punti essenziali, nel riepilogo di Palazzo Chigi:
“a) Classificazione dei suoli coltivabili
Si propone di fare fronte al gravissimo allarme sociale (con pesanti ricadute economiche) provocato dalla diffusione di notizie sullo stato di contaminazione dei terreni agricoli campani e su eventuali pericoli per la salute umana di alcuni prodotti agroalimentari di quella regione.
Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l’Istituto superiore di sanità e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania (Arpa Campania) svolgono le indagini tecniche per la mappatura secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei ministri delle Politiche agricole, dell’Ambiente e della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Campania che sarà emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
È urgente e fondamentale acquisire una fotografia ufficiale della situazione attraverso una mappatura delle aree che individui quelle interessate da fenomeni di inquinamento tali da rendere necessaria la limitazione della coltivazione. I risultati scientifici consentiranno di perimetrare definitivamente i terreni così da sfatare per sempre e una volta per tutte gli infondati timori che tutti i prodotti della Campania siano contaminati e che tutti i terreni destinati all’agroalimentare della regione siano pregiudicati da gravi fenomeni di inquinamento. Attraverso questo strumento normativo potranno inoltre essere coordinati e raccordati utilmente tutti i dati conoscitivi già a disposizione ma che necessitano di essere coordinati e unificati. I possessori dei terreni devono consentire l’accesso per le indagini scientifiche; altrimenti vengono inseriti nella lista “no food”.
b) Accelerazione e semplificazione per interventi e spesa pubblica per bonifiche
Viene costituito un Comitato Interministeriale e di una Commissione con il compito di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela da realizzarsi nell’area della regione Campania.
L’azione della Commissione ha lo scopo di semplificare e accelerare le procedure per l’attuazione degli interventi di bonifica dei territori. Sarà così possibile per la realizzazione degli stessi fare ricorso allo strumento giuridico del Contratto Istituzionale di sviluppo proprio al fine di accelerare e garantire la qualità della spesa pubblica. Si prevede inoltre la possibilità di finanziare il programma, oltre che con le disponibilità ordinarie, anche mediante l’utilizzo del Piano operativo regionale Campania 2007-2013 (fondi strutturali), del Piano di Azione e Coesione, nonché mediante misure che saranno adottate nella programmazione dei fondi europei e nazionali a valere sulla programmazione 2014-2020.
c) Introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti
La norma ha l’obiettivo di introdurre sanzioni penali per contrastare chi appicca i roghi tossici, oggi sanzionabili solo con contravvenzioni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
Se i delitti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa, o comunque di un’attività organizzata, la pena é aumentata di un terzo.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti (è il caso della Campania).
Se per la commissione dei delitti sono utilizzati mezzi di trasporto, si applica la confisca. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
La necessità dell’incriminazione scaturisce dall’inadeguatezza dell’attuale sistema sanzionatorio che inquadra l’illecita combustione dei rifiuti quali violazioni prive – nella sostanza e nella prassi applicativa – di rilevanza penale.
Le incriminazioni si aggiungono a quelle di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e mirano a colpire (anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato) il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all’ambiente ed alla salute umana, con la dispersione in atmosfera dei residui della combustione, incluso il rischio di ricadute al suolo di diossine.
d) Informazioni sui terreni contaminati
Viene esteso l’obbligo informativo previsto dall’art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale a fattispecie di reato in cui i fatti comportino delle conseguenze pregiudizievoli sull’ambiente, sulla salute e sulla qualità dei prodotti agroalimentari al fine di favorire un corretto raccordo tra l’Autorità giudiziaria e le amministrazioni competenti ad adottare i provvedimenti eventualmente ritenuti opportuni e necessari. In sostanza, se durante un’inchiesta si viene a sapere di un interramento di veleni, di uno sversamento illegale, i magistrati informeranno direttamente le istituzioni centrali e locali di quello che accade in modo tale da provvedere immediatamente all’adozione delle iniziative di competenza (per esempio l’inibizione della distribuzione oppure le bonifiche).
e) Risanamenti ambientali e Ilva
Attesa l’importanza di far luogo al piano di risanamento ambientale (Aia), si prevede che lo stesso vada ulteriormente finanziato attingendo alle risorse finanziarie personali del proprietario dell’impresa commissariata. Si prevede inoltre che in caso di inadempimento possano essere utilizzate somme di quel soggetto che siano sottoposte a sequestro penale per reati anche diversi da quelli di tipo ambientale.
Si prevedono inoltre particolari norme di semplificazione e accelerazione procedimentale per la realizzazione degli interventi necessari all’attuazione dell’Aia.
2) RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE: 14 DECRETI LEGISLATIVI
Il Governo ha poi approvato quattordici schemi di decreti legislativi, sui quali verranno acquisiti i pareri prescritti, per il recepimento delle seguenti direttive europee:
La direttiva 2011/36, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
Scopo del provvedimento è realizzare un rafforzamento del nostro sistema normativo, sotto il profilo preventivo e repressivo, ma soprattutto di protezione della vittima, in relazione ad un fenomeno criminale in continua allarmante espansione e fonte pertanto di elevati profitti per le organizzazioni operanti a livello transnazionale.
La direttiva 2010/64, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Il provvedimento rende effettivo questo fondamentale diritto, in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le nuove norme incidono profondamente sul ruolo attribuito all’interprete e al traduttore nel processo penale, affiancando all’inquadramento tradizionale pubblicistico che li qualifica esclusivamente come periti in ausilio dell’autorità giudiziaria, un approccio che li intende anche come tecnici della difesa a tutela dei diritti fondamentali della persona accusata;
La direttiva 2010/75 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), con il fine di aumentare il livello di protezione ambientale e di semplificare la legislazione vigente in materia di emissioni, alleggerendola di oneri e procedure;
La direttiva 2011/24, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera e 2012/25, che prevede misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
Con l’intervento proposto si conferisce al tema della mobilità sanitaria internazionale un impulso senza precedenti, attraverso la eliminazione degli ostacoli che impediscono ai pazienti di curarsi in altri Paesi UE. Sarà consentito pertanto recarsi in un altro Stato membro al fine di riceverne cure ed ottenere al proprio rientro il relativo rimborso. Il rimborso avverrà alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione dello Stato di appartenenza dell’assistito. I costi relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera saranno rimborsati o direttamente pagati dallo Stato membro di affiliazione in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata nello Stato membro di affiliazione, senza che tale copertura superi il costo effettivo dell’assistenza sanitaria ricevuta. Inoltre il medesimo intervento, attraverso il recepimento della direttiva 2012/52/UE, è diretto ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in altro Stato membro. Si prevede che le prescrizioni mediche rilasciate nel territorio nazionale per essere utilizzate in un altro Stato membro, dovranno contenere precisi dati, con specifiche caratteristiche e contenuti;
La direttiva 2011/61, sui gestori di fondi di investimento alternativi; la direttiva definisce le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) nell’Unione;
La direttiva 2011/62, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.
Il provvedimento a tutela della salute umana disciplina, tra l’altro, la vendita on-line dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, e rafforza, attraverso il sistema nazionale antifalsificazione, l’efficace tutela dalla contraffazione dei medicinali. Attraverso tale sistema, in collaborazione con i Carabinieri per la tutela della salute (NAS), si potrà impedire l’immissione in commercio e la circolazione sul territorio nazionale di medicinali falsificati, potenzialmente pericolosi per la salute dei pazienti;
La direttiva 2011/65, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con l’obiettivo di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente anche attraverso recupero e smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di tali apparecchiature;
La direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, con l’obiettivo di definire la classificazione nazionale dei rifiuti radioattivi nel contesto degli standard internazionali e verificare le misure di sicurezza per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
La direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori.
Con la previsione di maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori in tutti i tipi di contratto di consumo e in particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali, il provvedimento intende consentire a ciascun consumatore di operare una scelta consapevole quando procede ad un acquisto e ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello transfrontaliero. La normativa di recepimento della direttiva realizzerà la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, contribuirà a garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori generando notevoli risparmi (in termini di oneri amministrativi) per le imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi. Il provvedimento, infine, favorirà le vendite on line, caratterizzate da un elevato potenziale di crescita;
La direttiva 2011/85, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio negli Stati membri; il provvedimento disciplina disposizioni, procedure e norme che riguardano la conduzione delle politiche di bilancio dell’amministrazione pubblica, nonché regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità pubbliche e dispositivi di monitoraggio che mirano a rafforzare la trasparenza;
La direttiva 2011/89, sulla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario, un intervento normativo reso necessario dall’esigenza economico-sociale di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell’adeguatezza patrimoniale degli stessi nonché della gestione dei rischi di gruppo;
La direttiva 2011/98, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro;
La direttiva 2012/12, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, per una maggiore garanzia di consumatori ed operatori, secondo le attese del mercato, nonché per la più chiara regolazione della materia;
La direttiva 2012/26, in materia di farmacovigilanza, per il corretto funzionamento del mercato del settore, una maggiore trasparenza ed efficienza del sistema nei casi in cui siano stati individuati problemi di sicurezza, una più dettagliata individuazione degli obblighi del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, particolarmente per quanto riguarda i motivi per i quali ritiene di dover interrompere temporaneamente o definitivamente la commercializzazione di un medicinale nel territorio nazionale.
3) DDL DI RATIFICA DI CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Sono stati approvati quattro disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione dei seguenti Atti internazionali:
Accordo fra l’Italia e San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009;
Accordo di collaborazione strategica tra l’Italia e il Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010;
Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere recanti modifiche alla Convenzione fra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l’evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012 (co-proponente il Ministro per gli affari europei);
Accordo fra l’Italia e il Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012 (co-proponente il Ministro dell’interno)”.
4) NUOVO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE): VAI ALL’ARTICOLO