Prosegue in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati l’esame della Legge di Stabilità 2014, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e già approvato dal Senato (leggi il testo approvato da Palazzo Madama).
Tra gli ultimi emendamenti approvati, di particolare rilievo il differimento del pagamento della rata Imu al 24 gennaio 2014, la sanatoria per i contenziosi sui canoni per le spiagge, i nuovi fondi per gli esodati, i bonus bebè, la stabilizzazione nel pubblico impiego e la mobilità per il personale delle società partecipate. Scompare anche l’imposta fissa da 34,20 euro sugli strumenti finanziari.
Di seguito, gli emendamenti approvati nella notte di ieri, domenica 15 dicembre.
Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:
350-bis. Il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 350 è anche applicato, a decorrere dal 2014, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione degli importi degli accantonamenti di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 1. 2250. Marguerettaz, Borghi, Brandolin, Alli, Vignali, Gigli, Sberna.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Le Regioni che alla data dell’ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l’impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso, siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l’ente interessato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. 1. 917. Ginefra, Castricone, Covello, Decaro.
Sostituire il comma 353, con il seguente:
353. All’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27». *1. 3413. La I Commissione.
Sostituire il comma 353, con il seguente:
353. All’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27». *1. 2325. Guerra, Rughetti, Lorenzo Guerini, Pastorino, Gribaudo, Scuvera, Marchetti, Fanucci, Carra, Taricco, De Menech, Fabbri.
Al comma 357, capoverso 9-bis, dopo le parole: 1.000 milioni di euro inserire le seguenti: di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,. **1. 1400. Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, De Micheli, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Rughetti.
Al comma 357, capoverso 9-bis, dopo le parole: 1.000 milioni di euro inserire le seguenti: di cui 850 milioni di euro ai Comuni e 150 milioni di euro alle Province,. **1. 1913. Fanucci, Giulietti, Marchetti, Laforgia.
Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:
362-bis. All’articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere infine il seguente periodo: «Per l’anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L’attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo.». *1. 2231. Guerra, Fanucci, Giulietti, Marchetti, Taricco, Laforgia, Fabbri, Carra.
Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:
362-bis All’articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere infine il seguente periodo: «Per l’anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L’attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo.». *1. 2384. Lavagno, Bordo, Pilozzi, Boccadutri, Melilla, Marcon.
Al comma 369, primo periodo, dopo le parole: collegio dei revisori inserire le seguenti: o del revisore aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, a questi soggetti, ove ne sia accertata la responsabilità, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma. 1. 3414. La I Commissione.
Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale». *1. 2019. Guidesi.
Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale». *1. 2667. Latronico.
Dopo comma 375, inserire il seguente:
375-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale». *1. 2700. Fanucci.
Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:
381-bis. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. 1. 3143. Leone.
Dopo il comma 381 aggiungere i seguenti commi:
381-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 381-ter e 381-quater, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell’articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
381-ter. Gli enti che controllano le società di cui al comma 381-bis adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 381-bis.
381-quater. Le società di cui al comma 381-bis che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con l’applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall’articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
381-quinquies. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 381-quater, si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 2. Si applica l’articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
381-sexies. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 381-quinquies, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 381-bis possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 381-bis, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
381-septies. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 381-bis possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 1. 3269. Calabrò.
Dopo il comma 382 aggiungere il seguente:
382-bis. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di 60 giorni dal ricevimento. Tale disposizione si applica a partire dalle iniziative presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il suddetto termine decorre dall’entrata in vigore della presente legge. 1.1864. (Nuova formulazione) Rubinato, De Menech, Rotta, Zoggia, Moretto, Ginato.
Sostituire il comma 391 con il seguente:
391. All’articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014»;
b) il sesto periodo della nota 3-ter, è sostituito dai seguenti periodi: «Limitatamente all’anno 2012, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l’anno 2013, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall’anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 10.000.». 1. 2006. (Nuova formulazione) Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.
Dopo il comma 521, inserire il seguente:
521-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014. *1. 1152. Corsaro.
Dopo il comma 521, inserire il seguente:
521-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l’anno 2014.
*1. 2748. Causi.
Al comma 522, capoverso 380, lettera b), sostituire il quarto periodo con i seguenti: Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della Tasi, relativi all’abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune. Lo spazio finanziario eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della Tasi relativo all’abitazione principale dei Comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.
1. 1918. (Nuova formulazione) De Micheli, Rughetti, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carra.
Al comma 522, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione. 1. 1896. De Micheli, Guerra, Rughetti, Carra.
Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:
530-bis. All’articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione rientrano nella disponibilità dell’Agenzia del demanio per la gestione e l’amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall’articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell’Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi S.p.A, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14». 1. 2769. Leone, Misuraca.