Il Servizio Studi della Camera dei Deputati – Dipartimento bilancio ha pubblicato il dossier con le sintesi del contenuto delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la c.d. Legge di stabilità 2014.
Di seguito, la parte riguardante le Entrate, il Fisco e le Finanze.
Oltre al riordino della tassazione immobiliare, con l’istituzione dell’Imposta comunale unica finalizzata a tassare non solo il possesso, ma anche i servizi resi dal Comune, le misure in materia di entrate riguardano in primo luogo, il riordino di specifiche agevolazioni o detrazioni, ferma restando la clausola di salvaguarda di cui la comma 288 che stabilisce una riduzione delle agevolazioni e detrazioni fiscali tale da assicurare maggiori entrate per 3.000 milioni nel 2015, 7.000 milioni nel 2016 e 10.000 milioni dal 2017, qualora non si reperiscano determinate risorse mediante la revisione della spesa pubblica.
Ulteriori misure in materia fiscale contenute nel disegno di legge di stabilità perseguono lo scopo di potenziare e coadiuvare l’attività dell’Amministrazione finanziaria, nonché di rafforzare i controlli sui contribuenti e razionalizzarne gli adempimenti e, infine, di razionalizzare l’attività dei CAAF (per misure fiscali a favore delle imprese si veda la specifica sezione).
Sono infine introdotte alcune misure di natura finanziaria.
Riordino della tassazione immobiliare comunale
Il disegno di legge di stabilità reca il complessivo riordino della tassazione immobiliare, istituendo l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU), che non colpisce le abitazioni principali; l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI).
Più in dettaglio il disegno di legge:
§ istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: da una parte, l’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dall’altra, l’erogazione di servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per cento (commi da 440 a 522);
§ disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata(commi da 442 a 469);
§ disciplina il tributo per i servizi indivisibili comunali – TASI, destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. Soggetto passivo è il possessore o il detentore dell’immobile; la base imponibile è il valore dell’immobile rilevante a fini IMU. La Tasi avrà un’aliquota base dell’1 per mille, che potrà essere azzerata o modificata dai Comuni. L’aliquota della Tasi, al netto dell’aliquota di base, sommata a quella dell’Imu dovrà comunque essere contenuta entro un tetto massimo, ovvero all’aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l’IMU (10,6 per mille o aliquote inferiori secondo la tipologia d’immobile). Per il solo 2014 l’aliquota massima sulle abitazioni principali non potrà superare il 2,5 per mille. Il comune disciplina riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi determinate dalla norma primaria, nonché ripartisce il tributo tra detentore dell’immobile e titolare di diritto reale su di esso (commi da 470 a 479);
§ individua la disciplina generale dell’Imposta unica comunale (IUC), demandandone l’applicazione al comune con regolamento, Per quanto riguarda la TARI, il regolamento deve disciplinare tra l’altro, i criteri di determinazione delle tariffe e le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE. Riguardo alla TASI il regolamento disciplina, oltre alle riduzioni, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Si introducono una serie di sanzioni in caso di mancata collaborazione, omissione di versamento, infedele dichiarazione e così via (commi da 480 a 504);
§ conseguentemente modifica la disciplina IMU che, dal 2014 non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. L’imposta rimarrà applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione). L’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento. Inoltre si assoggetta a IRPEF per il 50 per cento il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati. Sono infine recate specifiche disposizioni per la dichiarazione ed il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali (commi da 505 a 515);
§ completa il quadro della riforma disciplinando le conseguenze degli erronei versamenti IMU per l’anno 2012 (versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta; versamenti per importi superiori al dovuto; versamento allo Stato della quota dovuta ai Comuni e viceversa) (commi da 516 a 521);
§ interviene in materia di IMU e di finanziamento dei comuni, con riferimento al Fondo di solidarietà comunale. Viene ridefinita a regime la disciplina di alimentazione e di riparto del fondo tra i comuni, ai fini dell’assegnazione agli enti stessi del gettito IMU (che la legge di stabilità 2013 reca con riferimento ai soli anni 2013 e 2014); ne viene stabilita la dotazione annuale, quantificando la quota dell’imposta municipale propria che in esso confluisce a decorre dal 2014; inoltre, per l’anno 2014 assegna a detto Fondo ulteriori 500 milioni di euro, finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione (comma 522).
Maggiori entrate e norme di riordino
Inoltre il provvedimento:
§ dispone la soppressione, a decorrere dal 2015, del Fondo per esenzione dall’IRAP per i contribuenti minori, la cui dotazione è stata utilizzata da parte di diversi interventi legislativi a copertura degli oneri da essi recati (comma 269);
§ prevede che entro il 31 gennaio 2014 debbano essere adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l’anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR è ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014 (commi 385 e 386);
§ reca disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e dei crediti d’imposta. Le norme prevedono che con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati all’elenco n. 2, sono stabilite le percentuali di fruizione dei crediti d’imposta in misura pari ad almeno l’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente. Per l’anno 2014 la riduzione dello stanziamento non si applica al credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (commi dal 387 al 390);
§ incrementa a decorrere dal 2014 (dall’1,5 per mille al 2 per mille) l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati (comma 391);
§ incrementa a decorrere dal 2014 (dall’1,5 per mille al 2 per mille) l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (IVAFE) (comma 392);
§ dispone la soppressione, a decorrere dal 2014, di alcuni crediti di imposta ed agevolazioni fiscali riguardanti il cd. regime fiscale di attrazione europea, i distretti produttivi e le reti d’impresa, crediti d’imposta in favore delle PMI, alcune plusvalenze (comma 393);
§ prevede lo svolgimento da parte dell’Agenzia delle entrate di controlli preventivi, da effettuare prima dell’erogazione dei rimborsi a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta di importo complessivo superiore a 4.000 euro, determinati da detrazioni per carichi di famiglia. La norma in esame posticipa pertanto l’erogazione del rimborso al termine delle operazioni di controllo (commi da 396 a 399);
§ proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138 del 2011 (comma 400);
§ apporta modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo (in particolare incidendo sulla Tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972) fissando una misura forfettaria pari a 16 euro dell’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali. La cifra di 16 euro è dovuta per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni (commi da 401 a 406);
§ introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (50 euro), per l’iscrizione nell’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (75 euro), nonché ai concorsi per la nomina a notaio (50 euro) e a magistrato ordinario (50 euro) (commi da 410 a 415);
§ consente di definire con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013 (commi da 424 a 428);
§ differisce i termini relativi alla decorrenza dell’incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo dal 1° gennaio al 1° maggio 2014 (comma 429);
§ dispone per gli anni 2017 e 2018 l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018 (comma 430);
§ prevede, con decorrenza dal 2014, un meccanismo di aggiornamento annuo – in relazione all’evoluzione dei rapporti di cambio tra euro e franco svizzero – dellamisura percentuale di riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia (commi 433 e 434);
§ estende alle annualità dal 2014 al 2019 le disposizioni in tema di accisa ridotta per talune emulsioni stabilizzate con acqua idonee all’impiego nellacarburazione e nella combustione (commi 435 e 436);
§ autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a procedere nel corso del 2014 alla riattribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza negli anni 2013 e 2014 attraverso procedure di selezione concorrenziale, nonché alla attribuzione di ulteriori nuove 30 concessioni (commi da 437 a 439).
Potenziamento dell’amministrazione finanziaria
In sintesi il provvedimento in esame:
§ autorizza un contributo pluriennale (2014-2020) complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della Guardia di finanza per l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale (comma 64);
- assegna 100 milioni per il 2014 all’Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento (comma 178);
- assegna 5 milioni per il 2014 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale (comma 179);
- proroga al 31 dicembre 2014 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo ad Equitalia ed agli altri concessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali (comma 420);
- introduce una serie di norme aventi il dichiarato intento di potenziare l’efficienza dell’amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative. In particolare sono apportate modifiche in tema di: reclamo e mediazione nel processo tributario; Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo; rimborso agli agenti della riscossione della spesa per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati; applicabilità del Testo unico sulla trasparenza in materia tributaria e doganale; misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali (comma 421).
Rafforzamento dell’attività di controllo e razionalizzazione
In sintesi il provvedimento in esame:
§ estende la possibilità di fruire della deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore (sostituto di imposta), se assoggettate a tassazione in anni precedenti: l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione per incapienza del reddito complessivo può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi, oppure può essere rimborsato secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (comma 118);
§ condiziona all’apposizione di apposito visto di conformità, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP (disciplinata all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) (comma 384);
§ dispone, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell’adeguamento in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo del compenso assegnato ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) (comma 268);
§ dispone la soppressione, a decorrere dal 2015, del Fondo per esenzione dall’IRAP per i contribuenti minori (comma 269);
§ estende la sanzione amministrativa per tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti, viene prevista la definizione dei livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell’assistenza fiscale, sono definite le modalità di sospensione dell’attività, nonché la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale (commi 422 e 423).
Disposizioni in materia finanziaria
In sintesi il provvedimento in esame:
§ consente il trasferimento, senza spese aggiuntive per il cliente, dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro (commi 394 e 395);
§ stabilisce che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari. L’efficacia di tale esclusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea (commi 431 e 432);
§ nell’ambito del sistema nazionale di garanzia istituisce il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari (comma 31, lettera c)).