Pensioni, le novità della Legge Stabilità 2014

Il Servizio Studi della Camera dei Deputati – Dipartimento bilancio ha pubblicato il dossier con le sintesi del contenuto delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la c.d. Legge di stabilità 2014.

Di seguito, la parte riguardante la Previdenza.

Il disegno di legge contiene specifiche misure di razionalizzazione volte a contenere la spesa pensionistica, quali il contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato e la limitazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici. Inoltre, si prevede la rateizzazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e si permette che le giornate per i permessi per assistenza a familiari invalidi siano computate per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni.

 

Misure di razionalizzazione della spesa

In sintesi il provvedimento in esame:

§      reca disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. In particolare, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici opera nei seguenti termini percentuali: 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 90% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo (comma 322);

§      modifica la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi 323 e 324);

§      introduce un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti, secondo le seguenti aliquote: 6% per parte eccedente l’importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo I.N.P.S; 12% per la parte eccedente venti volte il trattamento stesso e 18% per la parte eccedente l’importo di trenta volte il medesimo (comma 325);

§      reca una norma di interpretazione autentica concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato, al fine di specificare che gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima del 1° gennaio 2007, sono fatti salvi unicamente a condizione che essi siano intesi ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine delle gestioni previdenziali (comma 326);

§      stanzia 40 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015, per l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini delrimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013 (comma 180).

 

Accesso alla pensione anticipata

In sintesi il provvedimento in esame:

§      prevede che anche le giornate dedicate dai lavoratori ai congedi e permessi concessi per l’assistenza di familiari invalidi vengano computate ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni (comma 327).

Redazione

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