Con circolare n. 175 del 18 dicembre, l’Inps spiega i contenuti della legge n. 99 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore Aggiunto (IVA) e altre misure urgenti”.
Il testo normativo è finalizzato a rilanciare l’occupazione attraverso la previsione di incentivi per l’assunzione di giovani nonché di interventi in favore della ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione, percettori dell’indennità ASpI.
La circolare fornisce pure indicazioni per consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante introdotta dal decreto legge 76/2013.
Di seguito, il testo della Circolare.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 175 del 18 dicembre 2013DL 28 giugno 2013, n. 76. Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:Disposizioni operative per l’accesso e la fruizione del beneficio previsto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013 in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità ASpI.
Premessa.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28-6-2013 è stato pubblicato il DL 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. Il decreto è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99[1].
Il provvedimento – entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione – è finalizzato prevalentemente a rilanciare l’occupazione attraverso la previsione di incentivi per l’assunzione di giovani nonché di interventi in favore della ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione, percettori dell’indennità ASpI.
Con la presente circolare si illustrano gli aspetti generali di tale ultima disposizione e si forniscono, altresì, istruzioni per consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante introdotta dal DL n. 76/2013.
1) Contenuto della norma.
Il nuovo incentivo viene introdotto nel nostro ordinamento attraverso una modifica che l’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013, reca alla legge n. 92/2012.
Dopo l’articolo 2, comma 10, viene, infatti, inserito il comma 10bis, che così recita: “Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
2) Destinatari.
Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità ASpI. In considerazione della “ratio legis”, la nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari dell’Assicurazione sociale per l’impiego, e cioè a soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.
Considerato – inoltre –che la norma è chiaramente finalizzata alla creazione di stabile occupazione per i soggetti (percettori/destinatari ASpI) che ne sono sprovvisti, si potrà accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui, in forza della previsione contenuta all’articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012[2], sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
3) Beneficiari.
Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
4) Oggetto del beneficio.
L’incentivo è pari al 50% dell’importo dell’indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.
L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Qualora questi sia stato retribuito per tutto il mese, il contributo compete in misura intera; in presenza di giornate non retribuite (per eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità, ecc.), invece, l’importo mensile dovrà essere diviso per i giorni di calendario del mese da considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono considerate retribuite anche le giornate in cui si è in presenza di emolumenti ridotti.
Si precisa, altresì, che la somma a credito dell’azienda non potrà comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.
Il beneficio introdotto dalla disposizione in argomento non può comunque superare la durata dell’indennità ASpI che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e considerando il decalage stabilito dall’articolo 2, c. 9 della legge n. 92/2012[3]. Va tenuto, inoltre, presente che – in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 40, lettera c), della citata legge n. 92/2012 – il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Riguardo alla durata dell’indennità ASpI[4], i cui termini sono riepilogati nell’allegato n.1, si richiamano le indicazioni fornite al punto 2.5 della circolare 18 dicembre 2012, n. 142.
5) Cumulo con altri incentivi.
Ricorrendone i presupposti, l’incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente[5].
La cumulabilità, invece, non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario[6].
Come anticipato, alla nuova misura introdotta dal DL 76/2013 possono accedere anche le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni.
Al riguardo si precisa che laddove il lavoratore che si associ in Cooperativa si sia avvalso della facoltà, ex articolo 2, c. 19 della legge n. 92/2012 [7], di richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità, l’esercizio di detta opzione esclude la Cooperativa dalla possibilità di ricorrere all’incentivo di cui all’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013.
Se, invece, il lavoratore aderisce alla Cooperativa senza richiedere l’anticipazione, la Cooperativa medesima potrà fruire del beneficio in trattazione.
6) Condizioni di accesso al beneficio.
L’incentivo introdotto dall’articolo 7, c, 5, lettera b) del DL 76/2013, deve rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti all’occupazione. Conseguentemente, secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia[8].
Riguardo ai limiti all’applicazione dell’incentivo e alla disciplina degli aiuti “de minimis”, si richiamano le indicazioni contenute – da ultimo – al punto 8.1 della circolare n. 128/2012 e al punto 3 del messaggio n. 20123/2012.
Ove ricorrano le condizione per l’applicazione dei suindicati regolamenti “de minimis”, le imprese dovranno trasmettere all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel DPR n.445/2000 (allegato n. 2).
Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di assunzione a tempo pieno e indeterminato, e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis”. La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.
L’importo totale dell’agevolazione non deve superare i diversi limiti massimi, previsti in relazione ai differenti ambiti di applicazione, su un periodo di tre anni.
Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di assunzioni successive a quelle per cui è stata trasmessa la dichiarazione e si è goduto dell’agevolazione, l’importo dell’incentivo ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente trasmissione di una nuova dichiarazione “de minimis”.
Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:
– determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del lavoratore agevolato;
– calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.
Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.
I principi appena enunciati trovano applicazione anche in caso di accesso all’incentivo in relazione alla trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto a termine già instaurato con un soggetto titolare di indennità ASpI (cfr. precedente punto 2).
In tale circostanza, ai fini del rispetto dei limiti complessivi degli aiuti “de minimis” nel triennio di riferimento, si terrà conto della data di trasformazione del rapporto.
Va, infine, ricordato che il beneficio in trattazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla legge n. 92/2012[9] nonché alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.
6.1) Termine di trasmissione della dichiarazione “de minimis”.
Riguardo alla dichiarazione “de minimis”, si rappresenta la necessità che la sua trasmissione da parte delle aziende interessate debba avvenire nel più breve tempo possibile dall’assunzione/trasformazione del lavoratore. Si evidenzia, infatti, che l’inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale avverrà solo in seguito all’acquisizione della suddetta dichiarazione e decorrerà dalla data (mese) in cui è intervenuta l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del soggetto destinatario/fruitore dell’indennità ASpI, evento che realizza la condizione per beneficiare dell’incentivo introdotto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013.
7) Indicazioni operative. Adempimenti dei datori di lavoro e delle Sedi.
Per accedere al contributo introdotto dall’art.7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013, i datori di lavoro trasmetteranno alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità secondo il form allegato (allegato n. 3).
A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”.
La Sede cui è stata inoltrata la richiesta provvederà alla definizione della stessa, accertando i dati utili per determinare diritto e durata del contributo in questione.
A tal fine, laddove in ragione della residenza del lavoratore che ne ha fatto domanda, la gestione dell’indennità ASpI sia di competenza di altra Sede, la Sede ricevente l’istanza aziendale provvederà -via mail – a richiedere a quest’ultima i dati utili per la quantificazione del contributo a favore del datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione ovvero alla trasformazione, a tempo pieno e indeterminato, di un precedente rapporto a termine.
Le Strutture coinvolte, attivando al loro interno e tra di loro le più ampie sinergie organizzative, garantiranno la massima tempestività nell’espletamento delle operazioni sopra descritte.
L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.
Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
La Sede che autorizza l’azienda al beneficio ex art. 7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013 provvederà, altresì, ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D” avente il significato di “azienda destinataria del contributo previsto dall’art. 2, c. 10bis L. 92/12 per l’assunzione di lavoratori beneficiari di ASpI”.
8) Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens – Modalità di compilazione del flusso.
Per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, i datori di lavoro autorizzati, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
– nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ASpI” avente il significato di “incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”;
– nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
– nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
– nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L434” avente il significato di “conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”;
– con il codice “L435” avente il significato di “arretrati conguaglio incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”.
Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro si trovino nelle condizioni di dover restituire importi non spettanti, opereranno come segue:
– valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleADebito> inseriranno il codice causale “M303” avente il significato di “Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASpI”;
nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire.
9) Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile dell’incentivo ai datori di lavoro che favoriscono la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera b), del decreto legge n. 76/2013, evidenziato nel modello DM2013 “VIRTUALE” con i codici sopra esposti “L434” e “L435”, essendo l’onere posto a carico dello Stato, si istituisce il seguente conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive:
GAW32141 – Incentivo ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.
L’imputazione contabile del recupero degli importi restituiti dai datori di lavoro a tale titolo, poiché indebitamente conguagliati e valorizzati con codice “M303”, andrà effettuata dalla procedura al nuovo conto della gestione contabile GAW:
GAW24141 – Entrate varie – recupero dell’incentivo ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari dell’indennità ASpI, ai sensi dell’art. 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.
I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 4 si riportano le variazioni al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Nori
Note:
[1] La legge 9 agosto 2013, n. 99 è stata pubblicata sulla GU n.196 del 22-8-2013.
[2] La percezione dell’indennità ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis, c. 2, della legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato (art. 2, c. 15, L. 92/2012).
[3] L’articolo 2, c. 9 della legge n. 92/2012 stabilisce che all’indennità ASpI si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione; una ulteriore decurtazione del 15%, inoltre, è prevista dopo il dodicesimo mese di fruizione.
[4] Si ricorda che la durata dell’ASpI varia in relazione al periodo transitorio (2013-2015) rispetto alla situazione a regime (dal 2016).
[5] A titolo puramente esemplificativo vedasi l’agevolazione di cui alla L. 223/91 per assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non titolari della relativa indennità, ovvero quella di cui all’articolo 4, commi 8 – 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
[6] Si veda, ad esempio, il bonus lavoro ex art. 1 del DL76/2013.
[7] L’articolo 2. c. 19 della legge 92/2012 ha previsto, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità ASpI possa richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Limiti, condizioni e modalità per l’attuazione di detta disposizione sono stati determinati dal DM 29 marzo 2013, pubblicato nella GU n. 133/2013.
[8] Regolamento (CE) n. 875/2007 relativo agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca; Regolamento (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli; Regolamento (CE) n. 360/2012 sugli aiuti “de minimis” ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
[9] Cfr. circolare n. 137 del 12 dicembre 2012.
Allegati