Tar Sicilia: no all’assenza di contenziosi pendenti per fare formazione

Con ordinanza n. 784 del 2013 il Tar Sicilia (Presidente: Giamportone, Estensore: Valenti) ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione del D.A. 23 luglio 2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 35 del 29 luglio 2013, recante “Disposizioni 2013 per l’accreditamento degli organismi operanti sul territorio della Regione siciliana”, proposta da A.N.F.E. Delegazione Regionale per la Sicilia ed ulteriori Associazioni C/Ti.

La sezione II del Tribunale Amministrativo palermitano ha, infatti, sospeso il Decreto assessoriale nella parte in cui prevede l’assenza di liti e/o contenziosi pendenti con le amministrazioni quale requisito di ammissibilità dell’accreditamento e nella parte in cui dispone la revoca dell’accreditamento in caso di liti pendenti e/o contenziosi con le stesse.

Uno scacco al nuovo Decreto dell’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Giunta Crocetta, il cui cui principio di piena e totale armonia fra enti di formazione e amministrazione regionale è stato non solo disatteso con la proposizione di un nuovo ricorso, ma anche sospeso con la pronuncia del Tar Palermo. Quest’ultimo, nel ritenere sussistenti i profili del periculum in mora e del fumus boni iuris, ha già fissato per la trattazione di merito la data dell’udienza pubblica

 

Redazione

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