E’ stata depositata lo scorso 19 dicembre la sentenza n. 2497/13 del Tar Sicilia riguardo l’appalto di servizio da diciotto milioni di euro per la gestione dei centri di accoglienza per immigrati in Caltanissetta con cui il Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato dall’impresa, assistita dagli avvocati Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia, prima aggiudicataria in via definitiva, e poi destinataria di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione stessa, per presunta irregolarità del DURC presentato in sede di gara.
Nelle motivazioni della sentenza si legge che il Collegio, pur ritenendo fondata la questione della violazione degli artt. 49, 56 e 101 del TFUE, poiché la nozione rigida di “violazione contributiva grave” di cui all’art. 38 del codice degli appalti, contrasterebbe con i principi comunitari di proporzionalità e ragionevolezza dagli stessi enunciati, ha rilevato che in questo caso non sia necessaria la devoluzione alla Corte di Giustizia, in virtù della fondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale si deduceva che non sussisterebbe il presupposto della definitività dell’accertamento della irregolarità previsto dall’art. 38 del Codice Contratti.
Infatti il DURC costituente presupposto della revoca impugnata è stato impugnato innanzi al Tribunale del lavoro di Catania, che non si è ancora pronunciato. Ad avviso del Collegio ne consegue che la controversia non è stata definita con pronuncia passata in giudicato e dunque va esclusa la definitività dell’accertamento. Così statuendo il Tar Palermo ho accolto il ricorso annulando la revoca dell’affidamento.