R
E G I O N E S I C I L I A N A
ASSESSORATO
PER LA SANITA’
D.A.
14 marzo 2001 n. 34120
Oggetto:
“Principi
e criteri per l’adozione dell’atto aziendale”
VISTO lo
Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la
Legge 23.12.1978 n. 833;
VISTO il
Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche
e integrazioni tra cui il Decreto Legislativo 19.6.1999
n. 229;
VISTO l’art.
3, comma 1/bis del Decreto Legislativo 19.6.1999 n. 229
come modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 7.6.2000, n.
168, in base al quale devono essere dettati da questa Amministrazione
i principi e i criteri per la formulazione da parte delle Unità
Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere dell’atto
aziendale disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento
delle stesse Aziende;
RITENUTO di
dovere procedere alla formulazione ed alla emanazione di tali
principi e criteri in attuazione al contenuto delle sopra richiamate
disposizioni;
D
E C R E T A
Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1/bis, del Decreto
Legislativo 19.6.1999 n. 229, come modificato dall’art. 1
del Decreto Legislativo 7.6.2000, n. 168 sono approvati i principi e
i criteri per l’adozione da parte delle Aziende Sanitarie
dell’atto aziendale, principi e criteri formulati nello
schema che viene allegato al presente Decreto con lettera “A”
per farne parte integrante e sostanziale.
I
Direttori Generali sono incaricati dell’esecuzione del presente
Decreto che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
14
marzo
2001
L
‘Assessore
(Giuseppe
Provenzano)
ALLEGATO
A)
Principi
e criteri per l’adozione dell’atto aziendale
PREMESSA
Il
Decreto Legislativo n.229/99 modificativo del D.L.vo n.502/92 ha
concluso il processo di aziendalizzazione definendo le USL come
Aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia
gestionale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati
con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e
criteri emanati dalla Regione ai sensi dell’art.2 comma 2 sexies
del D.L.vo n.229/99, come modificato dall’art.1 del D.L.vo
n.168/00.
Conseguentemente,
l’attività e i modelli organizzativi delle Aziende,
devono uniformarsi in maniera sempre più compiuta ai principi
dell’aziendalizzazione, allo scopo di liberare l’attività
gestionale dai vincoli di natura procedurale propri della pubblica
amministrazione,e realizzare il massimo grado di flessibilità
e dinamicità al fine di assicurare la qualità dei
servizi, nel rispetto delle scelte effettuate dall’ordinamento
di distinzione delle attribuzioni dei tre livelli del SSN (centrale,
regionale e aziendale).
La
Regione Siciliana, con l’adozione del Piano Sanitario Regionale
2000/2002, ha proceduto all’individuazione degli obiettivi
essenziali di salute. Spetta alle Aziende attivare i meccanismi che,
in risposta alla domanda di salute espressa, e nell’ambito delle
risorse assegnate, condurranno all’elaborazione dei Piani
triennali, dei Piani annuali di attività e dei Piani attuativi
locali.
Le
Aziende, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali e
per conseguire tali obiettivi, devono adottare l’atto aziendale,
che si pone come strumento essenziale per pervenire alla
qualificazione delle proprie strutture e delle professionalità
esistenti al suo interno, tenendo conto della domanda sanitaria
espressa dai cittadini.
Art.
1
PRINCIPI
GENERALI
L’art.
3 comma 1 bis del D.Leg.vo n.229/99 prevede che l’organizzazione
ed il funzionamento delle Aziende sanitarie sono disciplinate con
atto aziendale di diritto privato sulla base della programmazione
nazionale e regionale e in conformità ai principi ed ai
criteri di cui al presente schema.
1.
L’ Organizzazione e le attività delle
Aziende Sanitarie, nell’ambito delle risorse disponibili, devono
essere improntate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
e sono rivolte ad assicurare, nel rispetto degli obiettivi posti
dagli atti di programmazione nazionale e regionale, l’erogazione
delle prestazioni essenziali, lo sviluppo del sistema qualità,
la miglior accessibilità dei servizi al cittadino, il raccordo
istituzionale con gli enti locali attraverso la conferenza dei
sindaci, il collegamento con le altre organizzazioni sanitarie e con
il volontariato.
2. Le
aziende Unità Sanitarie Locali, in particolare, provvedono
alla programmazione ed alla gestione delle attività sanitarie
ivi comprese quelle di prevenzione di cui all’art. 7/bis del
decreto legislativo 502/92 e successive integrazioni e modificazioni
e delle attività socio-assistenziali, anche tenendo conto
delle indicazioni e delle direttive dell’Assessorato Regionale
alla Sanità.
3.
Devono essere contenuti nell’atto aziendale:
a)
La individuazione delle strutture operative complesse
dotate di autonomia gestionale tecnico-professionale, soggette a
rendicontazione analitica e la competenza dei relativi responsabili;
b)
L’articolazione dei distretti sulla base e secondo
le modalità indicate nel Piano Sanitario Regionale 2000/2002;
c)
La individuazione e le modalità di costituzione
e di funzionamento dei dipartimenti secondo anche le indicazioni
contenute nel piano sanitario regionale 2000/2002 nonché
l’individuazione, all’interno degli stessi, delle
strutture complesse e semplici;
d)
La disciplina delle attribuzioni ai dirigenti di cui
all’art. 15/bis del decreto legislativo 229/99 dei compiti per
l’attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione
aziendale nel rispetto delle modalità operative definite in
sede di assegnazione degli obiettivi stessi, nell’ambito delle
risorse assegnate;
e)
I criteri per l’attribuzione degli incarichi di
cui al comma 4 dell’art. 15 del D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti
contratti collettivi di lavoro, nonché le modalità
per la verifica dei risultati come previsto dall’art. 15/ter del
decreto stesso;
f)
Le disposizioni generali in materia di affidamento di
appalti e di forniture di beni e servizi per importi inferiori a
quelli previsti dalla legislazione comunitaria;
4.
Il Direttore Generale adotta entro 60 giorni l’Atto Aziendale, e
lo trasmette all’Assessore Regionale alla Sanità
per la verifica di conformità con la programmazione nazionale
e regionale e con i principi e criteri indicati nel presente
provvedimento. Qualora, entro quaranta giorni dal ricevimento del
provvedimento non vengano mossi rilievi, la verifica si intende
positivamente resa.
Art.
2
DIREZIONE
AZIENDALE
1) La
Direzione Aziendale è costituita dal Direttore Generale, che
ha la responsabilità della gestione dell’Azienda,
dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. Nell’ambito
della Direzione aziendale operano il Collegio di Direzione ed il
servizio per il Controllo interno
2) Il
Direttore Generale si avvale per il governo delle attività
cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività
sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria del collegio di
direzione, così costituito:
a)
Direttore Generale con funzioni di Presidente;
b)
Direttore Sanitario;
c)
Direttore Amministrativo;
d)
Direttori dei Dipartimenti;
e)
Direttori dei Distretti;
f)
Direttori dei Presidi Ospedalieri.
3)
Il Direttore Generale adotta il regolamento per il
funzionamento del Collegio di direzione, prevedendo in particolare
che le sedute saranno valide con la partecipazione di almeno la metà
dei componenti.
4) Il
Collegio di Direzione svolge i compiti ad esso attribuiti dall’art,
17 del D.L.vo 19.6.99 n.229; in particolare il Direttore Generale si
avvarrà dello stesso per la elaborazione del programma di
attività dell’Azienda, nonché per l’organizzazione
e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello
dipartimentale e per l’utilizzazione delle risorse umane. Il
Collegio di direzione, avvalendosi della collaborazione dei
responsabili delle funzioni “ Qualità” e
“Formazione”, contribuisce altresì all’elaborazione
del piano per la realizzazione del Sistema Qualità
Aziendale come definito dal P.S.R.
5)
E’ organo dell’Azienda altresì il Collegio
sindacale la cui composizione ed attività sono
disciplinate dalla legge (art.3 ter del D.L.vo 19.6.99 n.229).
6)
Il Consiglio dei sanitari previsto dall’art.3 Co.12 del D.L.vo
30.12.92 n.502 è organismo elettivo dell’Azienda
con funzioni di consulenza tecnico- sanitaria, cui compete la
emissione di pareri obbligatori per le attività
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti.
Art.
3
COMPETENZE
DEL DIRETTORE GENERALE
1.
Il Direttore Generale è il legale rappresentante
dell’Azienda ed è responsabile della gestione complessiva
aziendale che si esercita attraverso la definizione dei programmi e
degli obiettivi da attuare, nonché attraverso la verifica
della rispondenza dei risultati di attività e di gestione
rispetto agli indirizzi impartiti.
2.
Il Direttore Generale, sulla base di opportune intese
con la conferenza dei sindaci, assicura i rapporti tra quest’ultima
e l’azienda, garantendo se necessario, i supporti affinché
la conferenza possa svolgere la sua funzione di indirizzo e di
controllo.
3.
Il Direttore Generale esercita le funzioni direttamente
o mediante delega secondo le modalità e nelle forme indicate
nell’Atto Aziendale. Il predetto esercita le proprie funzioni
con atti di diritto privato o, nei casi previsti dalla legge,
attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi.
Gli
atti di diritto privato sono retti dal principio della libertà
di forma, nei limiti previsti dal codice civile, ed in particolare
non richiedono motivazione, salvo che questa non sia prevista da
specifiche disposizioni.
I
provvedimenti amministrativi sono emanati nel rispetto della legge
241/90 e successive integrazioni e dai principi generali dell’azione
amministrativa.
4. Sono
riservati alla competenza del Direttore Generale:
a)
L’adozione dell’Atto Aziendale;
b)
L’adozione di tutti gli atti relativi ai piani
strategici pluriennali ed ai piani programmatici annuali di attività;
c)
L’adozione di tutti gli atti riguardanti la
definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e
direttive generali per l’azione amministrativa;
d)
L’adozione di tutti gli atti relativi alla
programmazione economico-finanziaria e di bilancio, compresi quelli
relativi alla gestione attraverso la metodologia della negoziazione
per budget;
e)
L’individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la
loro ripartizione tra le strutture complesse;
f)
L’adozione di tutti gli atti riguardanti
l’acquisizione di beni e servizi per importi superiori alla
quota delegata alla gestione del Direttore Amministrativo, del
Direttore Sanitario, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di
Distretto. Non sono comunque delegabili i contratti per importi
superiori alla soglia comunitaria;
g)
L’adozione di tutti gli atti aventi come oggetto
la determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di
terzi;
h)
Gli atti di nomina, di designazione, di sospensione, di
decadenza riservati da specifiche disposizioni alla competenza del
Direttore Generale;
i)
Gli atti relativi al personale, concernenti:
Ø
la nomina dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori
di Distretto e la verifica degli stessi;
Ø
la nomina dei Direttori di Struttura complessa e dei
Responsabili di Struttura semplice e la verifica degli stessi;
Ø
l’attribuzione o la definizione degli incarichi di
collaborazione esterna;
Ø
i provvedimenti di mobilità interna delle figure
dirigenziali dell’Azienda;
Ø
l’individuazione dell’ufficio competente per
i procedimenti disciplinari;
Ø
la nomina dei componenti del Collegio Tecnico e del
nucleo di valutazione;
Ø
la individuazione dei collaboratori alle sue dirette
dipendenze, nonché del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e del medico competente;
Ø
ogni altro atto concernente la scelta delle risorse
umane.
5.
Il Direttore Generale, fermo restando l’esercizio
dei compiti di cui sopra,e salva la ripartizione di competenze da
operare con il regolamento di organizzazione, può delegare
funzioni con riferimento ad ambiti settoriali di attività
ovvero all’adozione di singoli atti di diritto privato o di
diritto pubblico al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario,
ai Direttori di dipartimento ed ai Direttori dei distretti.
6.
La delega relativa all’attività di diritto
privato è conferita per iscritto nei modi e nelle forme
rapportate alla tipologia di attività delegata e di essa deve
darsi idonea pubblicità; la delega relativa all’attività
di diritto pubblico è disposta dal Direttore Generale con
apposito provvedimento da pubblicare all’albo dell’Azienda.
7.
Il soggetto delegato ha la piena responsabilità
a qualsiasi effetto interno ed esterno degli atti compiuti.
8.
L’esercizio, delle funzioni delegate deve avvenire:
a.
nel rispetto della normativa generale e specifica e
delle norme del Codice Civile di cui al capo IX del titolo III ed al
capo VI del titolo II del libro quarto, afferenti il mandato e la
rappresentanza;
b.
nel rispetto degli obiettivi generali dell’Azienda;
c.
garantendo la trasparenza, la esaustività e la
chiarezza espositiva della motivazione e della decisione degli atti
adottati;
d.
nel rispetto della compatibilità finanziaria.
9.
L’attività delegata non è soggetta a
controllo preventivo e diventa esecutiva nelle forme di legge.
10.
Il Direttore Generale, nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, può annullare di ufficio e/o
revocare i provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni,
nonché assumere, rispetto agli atti di diritto privato
invalidi o non convenienti, le iniziative consentite dal Codice
Civile.
Art.
4
IL
DIRETTORE SANITARIO E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
1.
L’atto aziendale delinea l’azione del
Direttore Sanitario tenendo presente in particolare, che lo stesso
concorre al governo aziendale partecipando al processo di
pianificazione strategica e di pianificazione annuale sanitaria
dell’Azienda. Lo stesso svolge ogni altra funzione a lui
attribuita dalle leggi e dai regolamenti aziendali attuativi.
2.
L’atto aziendale delinea l’azione del
Direttore Amministrativo tenendo presente, in particolare, che lo
stesso concorre al governo aziendale partecipando al processo di
pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell’Azienda
e coadiuva il Direttore Generale nella definizione e direzione del
sistema di governo economico-finanziario aziendale. Lo stesso svolge
ogni altra funzione a lui attribuita dalle leggi e dai regolamenti
aziendali attuativi.
Art.
5
I
DIPARTIMENTI
1.
Il Dipartimento va considerato quale struttura di
coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse e pertanto in
quanto aggregazione organizzativa e funzionale, assume la valenza di
soggetto negoziale nei rapporti con la Direzione aziendale e con gli
altri Dipartimenti. Il dipartimento è dotato di autonomia
gestionale soggetta a rendicontazione analitica e, nell’ambito
delle risorse assegnate, è organizzato in Centri di
costo/responsabilità.
2.
Il Dipartimento è costituito da strutture
organizzative semplici e complesse che per omogeneità,
affinità e complementarietà hanno comuni
finalità. Le strutture afferenti al Dipartimento hanno
autonomia e responsabilità nell’ambito di un modello
organizzativo e gestionale comune.
3.
Le articolazioni del dipartimento sono definite dalla
Direzione aziendale sulla base dei criteri fissati dagli atti di
programmazione ed organizzazione interna. Fermo restando quanto
previsto in materia di personale dal D.Lgs. n.502/92 e successive
modifiche ed integrazioni, la struttura semplice, individuata sulla
base dell’atto aziendale, va intesa come modulo organizzativo,
inserito di norma all’interno di una struttura complessa, cui
sono affidate competenze specialistiche anche di elevata complessità
e la cui conduzione può essere affidata ad un responsabile ai
sensi dell’art.15-terdecies del D.Lgs. n.502/92 e dei vigenti
CC.NN.LL.
4.
Per quanto riguarda la tipologia e l’articolazione
dei dipartimenti vengono confermate le indicazioni al riguardo
presenti nel Piano Sanitario Regionale 2000/2002. Fermo restando
quanto ivi previsto per le Aziende Ospedaliere costituite da più
presidi ospedalieri per le quali non può essere individuato
più di un dipartimento per singola tipologia, i Direttori
Generali delle Aziende USL, in sede di adozione dell’atto
aziendale, dovranno valutare l’opportunità di applicare
la medesima prescrizione anche con riferimento ai presidi ospedalieri
dipendenti dalle stesse Aziende territorialmente vicini e ben
collegati fra di loro.
5.
I Direttori Generali dovranno prevedere nell’atto
aziendale i criteri generali sulla base dei quali stilare i
regolamenti di funzionamento dei singoli dipartimenti individuando i
seguenti elementi:
§
Definizione
§
Funzioni assegnate ed obiettivi da raggiungere
§
Organi (composizione, modalità di nomina e
revoca, funzioni e responsabilità)
§
Compiti del Direttore del dipartimento
§
Risorse del dipartimento – Meccanismi operativi di
gestione (individuazione centri di costo/responsabilità
dipartimentali, budget)
§
Relazioni : – con la Direzione Generale; – con gli
altri Dipartimenti; – all’interno del Dipartimento.
Art.
6
Il
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
1-
Nell’atto aziendale va prevista altresì la istituzione
del Dipartimento di Prevenzione, quale struttura operativa
dell’Azienda Unità Sanitaria locale che garantisce
la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione
della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità,
miglioramento della qualità della vita. A tal fine il
Dipartimento di Prevenzione promuove azioni volte ad individuare e
rimuovere le cause di nocività e malattia di origine
ambientale, umana ed animale, mediante iniziative coordinate con i
distretti, con i Dipartimenti dell’Azienda unità
sanitaria locale e delle Aziende ospedaliere, prevedendo il
coinvolgimento di operatori di diverse discipline. In base alla
definizione dei livelli essenziali di assistenza il Dipartimento di
Prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva
e sanità pubblica anche a supporto dell’autorità
sanitaria locale:
a)
profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b)
tutela della collettività dai rischi sanitari
degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari
degli inquinamenti ambientali;
c)
tutela della collettività e dei singoli dai
rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d)
sanità pubblica veterinaria che comprende
sorveglianza epidemiologica degli animali e profilassi delle malattie
infettive parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene
della produzione zootecnica, tutela igienico-sanitaria degli
alimenti di origine animale;
e)
tutela igienico-sanitaria degli alimenti
f)
sorveglianza e prevenzione nutrizionale
Il
Dipartimento di Prevenzione contribuisce inoltre alle attività
di promozione della salute e di prevenzione delle malattie
cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e
dipartimenti aziendali.
Il
Dipartimento di Prevenzione ha autonomia organizzativa e
contabile ed è organizzato in centri di costo e di
responsabilità.
Il
Dipartimento di Prevenzione si articola in tre aree dipartimentali:
-
area
di sanità pubblica -
area
di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro -
area
di sanità pubblica veterinaria.
Le
articolazioni delle aree dipartimentali in strutture organizzative
sono definite dalle linee guida emanate dall’Assessorato
regionale alla Sanità.
2-
Il comitato del Dipartimento di prevenzione
1-Il
Comitato del Dipartimento di Prevenzioneè un organo collegiale
che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell’esercizio delle
proprie funzioni ed ha lo scopo di coinvolgere sulle scelte generali,
in un momento di partecipazione e corresponsabilizzazione, i
principali dirigenti delle strutture dipartimentali.
Il
Comitato è organismo collegiale consultivo e propositivo
all’interno del quale vengono valutate e concordate le scelte di
programmazione, di indirizzo tecnico, organizzativo ed economico
finanziario proprie del dipartimento stesso, utili alla definizione
del piano di attività e del budget da sottoporre alla
Direzione Generale da parte del Direttore di Dipartimento.
I
compiti del Comitato del Dipartimento di Prevenzione e le relazioni
con il Direttore del Dipartimento sono stabiliti dalle linee guida
emanate dall’Assessorato regionale alla Sanità:
Art.
7
DISTRETTO
1.
Il Distretto è l’articolazione territoriale
al cui livello il Servizio Sanitario Regionale attiva il percorso
assistenziale e realizza l’integrazione tra attività
sanitaria e sociale secondo quanto previsto dal D,L.vo 502/92 e
successive modifiche ed integrazione.
Esso
opera sulla base delle risorse assegnate , negoziate con la Direzione
aziendale e definite in rapporto agli obiettivi di salute della
popolazione di riferimento.
2.
Sono compiti del Distretto:
a)
assicurare l’assistenza primaria relativa alle
attività sanitarie e socio-sanitarie, ivi compresa la
continuità assistenziale ed il necessario rapporto tra i
medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i servizi
di guardia medica notturna e festiva e presidi specialistici
ambulatoriali, attraverso l’analisi dei bisogni di salute
espressi dalla comunità locale, individuando, in relazione
alle capacità operative, i livelli aggregati di erogazione
dell’offerta;
b)
assicurare il coordinamento della propria attività
con quella del dipartimento di prevenzione, degli altri dipartimenti
territoriali, ove istituiti, e dei presidi ospedalieri;
c)
garantire la fruizione dei servizi prodotti dai presidi
distrettuali e quelli forniti da altri presidi, assicurando
l’integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali;
d)
attivare ed attuare protocolli diagnostici e
terapeutici adottati dall’Azienda;
e)
sviluppare iniziative di educazione sanitaria e di
informazione agli utenti;
f)
concorrere, con le proprie risorse, ai programmi di
prevenzione concordati con il Dipartimento di prevenzione.
3.
Il Distretto articola l’organizzazione dei servizi
tenendo conto della realtà del territorio. Le attività
di erogazione delle prestazioni, salvo quanto disciplinato
diversamente dalla programmazione regionale, sono svolte dai
distretti ed organizzate in unità funzionali. Dovranno
adottarsi tutte le necessarie misure per garantire la facile
accessibilità alle prestazioni specialistiche, in particolare
quelle delle branche a visita, e la riduzione dei tempi di attesa,
per le prestazioni strumentali.
4.
In ogni distretto il Direttore Generale, nomina un
Direttore, in conformità alle norme vigenti.
5.
In ogni distretto è istituito un Ufficio di
Coordinamento composto dalle figure professionali operanti nel
distretto ed in particolare:
a)
Un dirigente medico dell’area assistenza sanitaria
di base;
b)
Un dirigente dell’area sanitaria non medica;
c)
Un dirigente amministrativo;
d)
Un medico convenzionato di medicina generale;
e)
Un pediatra di libera scelta;
f)
Uno specialista ambulatoriale convenzionato;
g)
Un assistente sociale;
h)
Un infermiere;
i)
Un tecnico sanitario.
La
scelta dei componenti è effettuata dal Direttore Generale su
proposta del Direttore di Distretto.
Art.
8
RISORSE
1-
L’utilizzo delle risorse umane dovrà avvenire nel
rispetto delle effettive esigenze anche per quel che concerne il
reperimento di specifiche professionalità, nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili.
2-
Il regolare funzionamento delle Aziende è garantito dal
sistema di finanziamento che si fonda sulle quote di Fondo Sanitario
Regionale assegnate, sulle entrate proprie, ( proventi collegati
all’attività di intramoenia ,prestazioni ambulatoriali,
ticket, redditi provenienti dalla gestione del patrimonio
etc.)
Pertanto
le Aziende, nell’ambito delle risorse assegnate, attuano
tutte le necessarie misure rivolte a garantire i
livelli essenziali di assistenza individuati nel P.S.R. e nei Piani
adottati dalle Aziende, nonché alla riqualificazione della
spesa.
Provvedono
inoltre alla salvaguardia, alla valorizzazione e all’aumento
della redditività del patrimonio immobiliare
indisponibile e disponibile, adottando un regolamento aziendale di
amministrazione e gestione dello stesso, nel quale dovrà
tenersi conto della necessità di prevedere una corretta
procedura di ammortamento finalizzata al reintegro delle risorse
disponibili.
L’Azienda
dovrà altresì adottare modalità
organizzative e procedure di programmazione della acquisizione e
manutenzione delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi
medici per il miglioramento dell’assistenza allo
scopo di garantire l’uso sicuro, economico ed appropriato delle
attrezzature.
Art.
9
APPALTI
E FORNITURE
1.
Le Aziende Sanitarie provvedono alla programmazione
almeno annuale delle forniture di beni e servizi, in modo da
conseguire economie di gestione nello svolgimento della propria
attività;le relative forniture non possono essere
artificiosamente suddivise in più contratti tendenti a
sottrarle all’applicazione della relativa disciplina.
2.
I contratti di fornitura di beni e servizi il cui
valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria,
sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto
privato indicate nell’Atto Aziendale e sulla base dei seguenti
criteri:
a)
Nelle contrattazioni si osserveranno le norme contenute
nel Codice Civile e nelle altre leggi complementari;
b)
L’affidamento al contraente nei contratti attivi
ed in quelli passivi, avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza e della massima concorrenzialità, con la costante
valutazione dei criteri di economicità, di efficacia ed
efficienza, assicurando il positivo rapporto costi/benefici;
3. In caso di delega valgono i criteri indicati nelle
linee 7) e 8) del precedente punto III.
Art.
10
PRESTAZIONI
1-
Le Aziende dovranno garantire le prestazioni sanitarie di
competenza, concernenti le attività di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, organizzando i relativi servizi di area
ospedaliera e territoriale, in funzione dei loro compiti attuativi e
quindi della loro “mission” all’interno
del S.S.R.
Art.
11
CONTROLLI
INTERNI E SISTEMA DI QUALITA’ AZIENDALE
1-
Il Direttore Generale nell’adozione dell’atto aziendale e
dei regolamenti attuativi dovrà altresì richiamarsi ai
principi informatori della semplificazione dell’azione
amministrativa (L.n.241/90, e successive integrazioni, L.R.
n.10/91) e di organizzazione (D.L.vo n.29/93 e successive
modificazioni), al fine di garantire la coerenza delle attività
poste in essere, ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia,
razionalizzazione e contenimento dell’onere economico, con
tendenza alla massimizzazione degli effetti dell’impiego delle
risorse per il raggiungimento degli obiettivi.
Inoltre,
particolare attenzione dovrà essere rivolta alla
individuazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione
che comprenda oltre al controllo di regolarità amministrativa
e contabile, esercitato dal collegio sindacale, anche il controllo di
gestione, la valutazione del personale,la valutazione ed il controllo
strategico dell’attuazione delle scelte contenute nelle
direttive e negli atti di programmazione.
2-
Il Direttore Generale di ciascuna azienda sanitaria dovrà
adottare il programma per la creazione di un Sistema di qualità,
assumendo come obiettivo proprio l’adozione e la implementazione
delle logiche e degli strumenti della “Qualità Totale”,
come delineato nel Piano Sanitario Regionale.
Art.
12
RELAZIONE
ANNUALE
Il
Direttore Generale dell’Azienda produrrà una relazione
annuale nella quale si forniranno notizie e dati sul raggiungimento
degli obiettivi di salute e sul funzionamento dei servizi, nonché
sulla utilizzazione delle risorse assegnate.