Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6186 del 10 dicembre 2013, ha accolto l’appello del Miur avverso la sentenza del TAR Lazio n. 07528/2009, concernente la circolare ministeriale del 10 febbraio 2009 in ordine all’ adozione dei libri di testo.
Il TAR Lazio, accogliendo il ricorso di 20 docenti milanesi, aveva parzialmente annullato la circolare del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 16 del 10 febbraio 2009, la quale, riguardo i libri di testo, sancisce “la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell’arco dei due periodi previsti”, anche in caso di assegnazione del docente ad altra classe, in tal modo impedendo che “un docente trasferito o sopraggiunto per cessazione di altro docente possa scegliere il libro di testo”, essendo questi costretto ad “adeguarsi per i successivi cinque anni alle scelte effettuate dal predecessore”.
Tale disposizione ad avviso del Tar Lazio contrasta con l’art. 5 d.-l. 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2008, n. 169, che invece consente di derogare all’obbligo di adottare libri di testo con le cadenze previste (quinquennale per la scuola primaria, sessennale per la scuola secondaria) per “specifiche e motivate esigenze”.
Il Miur si è appellato al Consiglio di Stato articolando 2 motivi di accoglimento: 1) l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza di legittimazione attiva, non avendo i docenti ricorrenti provato che alcuno di loro fosse stato trasferito al 1° settembre da una scuola all’altra nell’anno scolastico 2009/2010, preso in considerazione dalla circolare, e che nella scuola di destinazione fosse stato adottato un libro di testo diverso da quello utilizzato precedentemente; 2) l’erroneità della decisione nel merito, nella parte in cui il Tribunale amministrativo non si è avveduto che la circolare è in realtà riproduttiva della legge ed è in particolare coerente con le finalità da essa perseguite, consistenti nel contenimento della spesa delle famiglie per i libri di testo, la quale verrebbe frustrata laddove si consentisse al docente trasferito al 1° settembre di modificare le scelte già adottate, entro il termine di legge del 15 maggio, dal collegio docenti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso per difetto nel caso di specie dell’interesse ad agire che, in conformità al precetto generale dell’art. 100 Cod. proc. civ., deve tra l’altro essere munito dei requisiti dell’attualità e della concretezza, tali per cui la pronuncia di accoglimento possa arrecare una effettiva utilità.
Nel caso di specie i giudici rilevano che nessuno dei docenti ricorrenti in primo grado ha dedotto quanto su detto, non vedendosi quale utilità la sentenza domandata avrebbe potuto loro procurare.
Pertanto, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario.
Tuttavia dalla lettura della sentenza resta il dubbio se la circolare n. 16/2009 per l’adozione dei libri di testo sia pienamente legittima oppure se un docente trasferito possa chiedere la modifica del libro adottato dal suo predecessore. I giudici amministrativi di secondo grado infatti non si sono espressi sul merito della circolare.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della sentenza