Con una recente sentenza (n.597/2013), la Commissione Tributaria del Lazio ha chiarito che non pagare il Canone Rai si può.
I giudici tributari hanno accolto l’impugnazione di un contribuente il quale, nonostante avesse già presentato richiesta di oscuramento delle reti e avesse comunicato il non utilizzo del televisore perchè guasto, si era visto recapitare una cartella di pagamento del canone Rai.
La Commissione, valutata la condotta del contribuente, ha dunque annullato la cartella di pagamento impugnata.
Pertanto, chi non non intende pagare la tassa Rai, può inviare alla televisione di Stato la richiesta di oscuramento delle reti. In tal maniera, viene meno l’obbligo per il cittadino di pagamento.
Di seguito, il testo della decisione (segnalataci dall’associazione di consumatori Cittadini Europei).
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Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione 1°
Sentenza dell’8 ottobre 2013 numero 597
(Presidente Alfonso Lauro, relatore Giandomenico Tozzi)
(…)
Le ragioni giuridiche della decisione
Questa Commissione ritiene che l’appello del contribuente possa essere accolto, per ragioni sostanziali. Risulta infatti che il contribuente abbia richiesto già nell’anno 2002 l’oscuramento delle reti Rai; ha fatto presente di aver inviato una ulteriore raccomandata nell’anno 2008, nella quale comunicava il non utilizzo dell’apparecchio televisivo da lui detenuto perchè rotto, ma le sue richieste non hanno avuto alcuna comunicazione di risposta.
Il contribuente dunque aveva presentato denuncia di oscuramento delle reti Rai e quindi in tutta buona fede riteneva di non dover più versare il canone relativo al suo abbonamento.
Le argomentazioni del contibuente non vengono contestate in maniera specifica e puntuale da parte degli enti appellati; di tal ché deve presumersi la loro fondatezza quantomeno in applicaizone del principio di non contestazione previsto dall’art. 115 cpc come modificato con la novella L. 69/2009 il quale prevede che i fatti che una parte ha l’onere di provare non sono più bisognevoli di prova (e, pertanto, il Giudice deve considerarli come veri e decidere di conseguenza, in caso di mancata specifica contestazione a opera della parte interessata.
In altri termini, la mancata contestazione, rappresenta, in positivo e di per sè, l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo perchè non più controverso.
Sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello del contribuente deve essere accolto e per l’effetto deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dlla sua sostanziale semplicità; e tenuto, in particolare conto, della necessità di emettere una sentenza sulla base di ragioni sostanziali e non soltanto formali
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regione del Lazio – Sezione 1a, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
“Accoglie l’appello, spese compensate”.