Seconda rata IMU, in Gazzetta il testo coordinato

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133
Testo del decreto-legge 30 novembre 2013, n.  133  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 30  novembre  2013),
coordinato con la legge di conversione 29  gennaio  2014,  n.  5  (GU n.23
del 29-1-2014 - Suppl. Ordinario n. 9)), recante: «Disposizioni
urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.».
(GU n.23 del 29-1-2014 - Suppl. Ordinario n. 9)
Vigente al: 29-1-2014

Titolo I

Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

               Abolizione della seconda rata dell'IMU 

  1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non
e' dovuta la seconda rata  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
per: 
    a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),
del  decreto-legge  21  maggio   2013,   n.   54,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 
    b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
    c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
del 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
    d) i terreni agricoli,  nonche'  quelli  non  coltivati,  di  cui
all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
    e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica  per  i  terreni
agricoli, e per  i  fabbricati  rurali  diversi  rispettivamente,  da
quelli di cui alla  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  del  presente
articolo. 
  3. Fermo restando quanto disposto dai commi  5  e  6,  al  fine  di
assicurare ai  comuni  il  ristoro  del  minor  gettito  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  al  comma  1   dell'articolo   13   del
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante  dalla  disposizione  recata
dal comma 1 del presente articolo, e' stanziato un aumento di risorse
di   euro   2.164.048.210,99   per   l'anno   2013,   di   cui   euro
2.076.989.249,53  riferiti  ai  comuni  delle   Regioni   a   statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna  ed  euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle  regioni  a  statuto  speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  4. Una quota  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  pari  a  euro
1.729.412.036,11   e'   attribuita   dal    Ministero    dell'interno
limitatamente ai comuni delle  Regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della Regione  Sardegna,  entro  il  20  dicembre
2013, nella misura risultante dall'allegato A  al  presente  decreto,
pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la
detrazione  di  base  previste  dalle  norme  statali  per   ciascuna
tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo. 
  5. L'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta  municipale
propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  deliberate  o
confermate dal  comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore,  quello
risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base
previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di
cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  pari
al 40 per cento, entro il (( 24 gennaio 2014 )). 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  dell'interno,  da  emanare  entro  il  28
febbraio  2014,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  e'  determinato  a  conguaglio  il  contributo  compensativo
nell'importo complessivo  di  euro  348.527.350,73  risultante  dalla
differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle  distribuite  ai
sensi dei commi 4 e 8, spettante a  ciascun  comune.  L'attribuzione,
con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla
base di una metodologia concordata con l'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani  (ANCI),  prendendo  come  base  i  dati  di  gettito
relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate
dai comuni nell'anno  2013.  L'attribuzione  deve,  altresi',  tenere
conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi comuni  con  riferimento
alle  stesse  tipologie  di  immobili  ai  sensi  del  comma   1   ((
dell'articolo  3  ))  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. 
  7. Qualora dal decreto di cui  al  comma  6  risulti  un  ammontare
complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a  quanto  ad
esso spettante dall'applicazione delle aliquote  e  della  detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  del  presente
articolo, deliberate o confermate per  l'anno  2013,  l'eccedenza  e'
destinata dal comune medesimo  a  riduzione  delle  imposte  comunali
dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014. 
  8. Per i comuni delle regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia  di  finanza
locale, la compensazione del minor  gettito  dell'imposta  municipale
propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del  presente
articolo avviene attraverso un minor  accantonamento,  per  l'importo
complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A  al  presente
decreto,  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  9.  Il  comma  1  si  applica  anche   agli   immobili   equiparati
all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma
10, del decreto-legge n. 201  del  2011  e  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge n. 102 del 2013, per i quali non spettano le risorse di
cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma
8. 
  10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente articolo, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni  di  bilancio.  Nel  caso  in  cui  i   procedimenti   per
l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente  capitolo  di  spesa
del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del
10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo  ai
comuni  e'  autorizzato  il  pagamento   tramite   anticipazione   di
tesoreria. L'anticipazione  e'  regolata  entro  novanta  giorni  dal
pagamento ai comuni. 
  11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli  enti  locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
beneficiari del trasferimento compensativo di cui  al  comma  3  sono
autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di  bilancio  entro
il 15 dicembre 2013. 
  12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  incrementato,  sino
alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per
interessi a  carico  dei  comuni  per  l'attivazione  delle  maggiori
anticipazioni  di  tesoreria  di  cui  al  periodo  precedente   sono
rimborsati a ciascun comune dal Ministero  dell'interno,  nel  limite
massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita'  e  termini
fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro  il
31 gennaio 2014. 
  (( 12-bis. Non sono applicati sanzioni ed  interessi  nel  caso  di
insufficiente versamento della seconda rata  dell'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata  entro  il
termine del 24 gennaio 2014. ))
                               Art. 2 

            Disposizioni in materia di acconti di imposte 

  1. All'articolo 11,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo
il comma 20 e' inserito il seguente comma: 
    «20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per  il  periodo
d'imposta in corso  al  31  dicembre  2013,  la  misura  dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle societa'  per  gli  enti  creditizi  e
finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,  per
la Banca d'Italia e  per  le  societa'  e  gli  enti  che  esercitano
attivita' assicurativa e' aumentata al 128,5 per cento.». 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
il periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2013,  per  gli  enti
creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, per la Banca d'Italia  e  per  le  societa'  e  gli  enti  che
esercitano attivita' assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo  77
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e'  applicata
con una addizionale di 8,5 punti percentuali.  L'addizionale  non  e'
dovuta  sulle  variazioni  in  aumento  derivanti   dall'applicazione
dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico. 
  3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la  tassazione  di
gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di  partecipati,  l'opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all'addizionale prevista  dal  comma  2  e
provvedono al relativo versamento; i soggetti che  hanno  esercitato,
in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale  di
cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il  proprio
reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2  senza  tener
conto del reddito imputato dalla societa' partecipata. 
  4. La seconda o unica rata  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' dovuta per il  periodo  di  imposta  in  corso  al  31
dicembre 2013, determinata in misura corrispondente  alla  differenza
fra l'acconto  complessivamente  dovuto  e  l'importo  dell'eventuale
prima rata di acconto, e' versata entro il 10 dicembre  2013  ovvero,
per i soggetti il cui  periodo  d'imposta  non  coincide  con  l'anno
solare, entro il decimo  giorno  del  dodicesimo  mese  dello  stesso
periodo d'imposta. 
  5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che  applicano  l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, ai sensi del  comma  3  dell'articolo  6  del  medesimo
decreto legislativo, sono tenuti, entro il  16  dicembre  di  ciascun
anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari  al  100
per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei  primi
undici mesi del medesimo anno, ai sensi  del  comma  9  del  medesimo
articolo 6.  Il  versamento  effettuato  puo'  essere  scomputato,  a
decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo, dai  versamenti  della
stessa imposta sostitutiva. 
  6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n.
124 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del  comma  3.
Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta  il
raggiungimento degli  obiettivi  di  maggior  gettito  indicati  alle
medesime lettere, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, da emanare entro  il  2  dicembre  2013,  stabilisce
l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES  e  dell'IRAP,
dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a  decorrere
dal 1º gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura  tale  da  assicurare  il
conseguimento dei predetti obiettivi anche ai  fini  della  eventuale
compensazione delle minori entrate  che  si  dovessero  generare  per
effetto dell'aumento degli acconti.».
                               Art. 3 

            Disposizioni in materia di immobili pubblici 

  1.  Ai  fini  della  valorizzazione  degli  immobili  pubblici,  in
relazione ai processi di  dismissione  finalizzati  ad  obiettivi  di
finanza  pubblica  ((,  anche   allo   scopo   di   prevenire   nuove
urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo )) le disposizioni di
cui al (( sesto comma )) dell'articolo 40  della  legge  28  febbraio
1985, n. 47, si applicano anche alle alienazioni di immobili  di  cui
all'articolo 11-quinquies del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda
di sanatoria di cui al citato ((  sesto  comma  ))  dell'articolo  40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere presentata entro  un
anno dall'atto di trasferimento dell'immobile. 
  2. Al comma 1,  dell'articolo  11-quinquies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, dopo le parole «i  beni  immobili  ad  uso
non», e' inserita la seguente: «prevalentemente»; 
    b)   dopo   l'ultimo   periodo   sono   aggiunti   i    seguenti:
«L'autorizzazione all'operazione puo'  ricomprendere  anche  immobili
degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni
dettate dal presente  articolo,  gli  enti  territoriali  interessati
individuano, con  apposita  delibera  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  58  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli
immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato  al
Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto
dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. ((  E'  in
ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente  comma
a societa' la cui  struttura  non  consente  l'identificazione  delle
persone fisiche o delle societa' che ne detengono la proprieta' o  il
controllo. L'utilizzo di societa' anonime,  aventi  sede  all'estero,
nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma  e'  vietato  e
costituisce causa  di  nullita'  dell'atto  di  trasferimento.  Fermi
restando i controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia,
sono esclusi dalla trattativa privata  i  soggetti  che  siano  stati
condannati,  con  sentenza  irrevocabile,   per   reati   fiscali   o
tributari». )) 
  (( 2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e' inserito il seguente: 
  «Art. 33-ter (Disposizioni sulla gestione dei fondi). - 1. I  fondi
di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di
cui  all'articolo  33-bis,  gestiti  in  forma  separata  e  autonoma
dall'amministrazione della societa' di cui all'articolo 33, comma  1,
operano sul mercato in regime di libera concorrenza». 
  2-ter. All'articolo 66 del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo
periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014». 
  2-quater. Il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
procede  all'individuazione,  nell'ambito  dei   beni   immobili   di
proprieta' dello Stato di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da
regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi  diffusi,
dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico  in  ordine
ai quali ritenga prioritario mantenere la proprieta' dello  Stato  ed
avviare procedimenti  di  tutela  e  valorizzazione  ai  sensi  delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2-quinquies.  Il  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare  procede,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  all'individuazione,  nell'ambito  dei
beni immobili di proprieta' dello Stato di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche  valutando
le segnalazioni provenienti da regioni, enti  locali  e  associazioni
portatrici di interessi diffusi,  dei  beni  di  rilevante  interesse
ambientale in  ordine  ai  quali  ritenga  prioritario  mantenere  la
proprieta'   dello   Stato   ed    avviare    procedimenti    rivolti
all'istituzione di aree naturali protette  ai  sensi  della  legge  6
dicembre 1991,  n.  394,  o  all'integrazione  territoriale  di  aree
naturali protette gia' istituite. 
  2-sexies. Il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
comunicano all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai
commi 2-quater  e  2-quinquies.  Entro  e  non  oltre  due  mesi  dal
ricevimento  della  suddetta  comunicazione  l'Agenzia  del   demanio
procede conseguentemente alla sospensione di eventuali  procedure  di
dismissione o  conferimento  a  societa'  di  gestione  dei  beni  da
sottoporre a tutela, gia' avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter
e 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  e  degli
articoli 33  e  33-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2-septies. Le  norme  di  cui  ai  commi  2-quater,  2-quinquies  e
2-sexies, in relazione ai  processi  di  dismissione  finalizzati  ad
obiettivi di finanza pubblica, non devono  comunque  determinare  una
riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi  di
dismissione. ))

Titolo II

Disposizioni concernenti la Banca d’Italia

                               Art. 4 

                    Capitale della Banca d'Italia 

  1. La Banca d'Italia, istituto di diritto  pubblico,  e'  la  banca
centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante  del  Sistema
Europeo di Banche Centrali ed e' autorita' nazionale  competente  nel
meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6  del  Regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E'  indipendente
nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. 
  2. La  Banca  d'Italia  e'  autorizzata  ad  aumentare  il  proprio
capitale mediante utilizzo delle riserve  statutarie  all'importo  di
euro  7.500.000.000;  a   seguito   dell'aumento   il   capitale   e'
rappresentato da quote  nominative  di  partecipazione  ((  di  nuova
emissione, di euro 25.000 ciascuna. )) 
  3.  Ai  partecipanti  possono  essere  distribuiti   esclusivamente
dividendi annuali, a valere sugli utili netti,  per  un  importo  non
superiore al 6 per cento del capitale. 
  4. Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono
appartenere solamente a: 
    (( a) banche aventi sede legale  e  amministrazione  centrale  in
Italia; 
    b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede  legale
e amministrazione centrale in Italia; )) 
    c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153; 
    (( d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede
legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. )) 
  (( 4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere  a)  e  b)
del comma 4 dovessero perdere  il  requisito  di  sede  legale  o  di
amministrazione centrale in Italia, si dovra' procedere alla  vendita
delle quote a favore di un soggetto  in  possesso  dei  requisiti  di
territorialita' richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4.
Fino alla vendita delle predette quote  rimane  sospeso  il  relativo
diritto di voto. )) 
  5.  Ciascun  partecipante  non  puo'  possedere,   direttamente   o
indirettamente, una quota del capitale superiore al (( 3  per  cento.
Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa  riferimento
alle definizioni di controllo dettate dagli  ordinamenti  di  settore
dei quotisti. )) Per le quote possedute  in  eccesso  non  spetta  il
diritto di voto ed i relativi dividendi sono  imputati  alle  riserve
statutarie della Banca d'Italia. 
  6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di
partecipazione  al  proprio  capitale  fissati  al  comma   5,   puo'
acquistare temporaneamente  le  proprie  quote  di  partecipazione  e
stipulare contratti aventi ad oggetto le  medesime.  Tali  operazioni
sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del
Collegio Sindacale ed effettuate con  i  soggetti  appartenenti  alle
categorie di cui al comma 4, ((  con  modalita'  tali  da  assicurare
trasparenza, parita' di trattamento  e  salvaguardia  del  patrimonio
della Banca  d'Italia,  con  riferimento  al  presumibile  valore  di
realizzo. )) Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano
nella disponibilita' della Banca d'Italia,  il  relativo  diritto  di
voto e' sospeso e i dividendi sono imputati alle  riserve  statutarie
della Banca d'Italia. 
  (( 6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente  alle  Camere  in
merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in  base
a quanto stabilito dal presente articolo. ))
                               Art. 5 

                     Organi della Banca d'Italia 

  1. L'Assemblea dei partecipanti  e  il  Consiglio  Superiore  della
Banca  d'Italia  non   hanno   ingerenza   nelle   materie   relative
all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite  dal  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto  del  SEBC  e  della
BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e  dalla  legge  alla  Banca
d'Italia o  al  Governatore  per  il  perseguimento  delle  finalita'
istituzionali. 
  2. Il Consiglio Superiore  della  Banca  d'Italia  si  compone  del
Governatore  e  di  13  consiglieri,  nominati  nelle  assemblee  dei
partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati  individuati
da un comitato costituito  all'interno  dello  stesso  Consiglio  tra
persone che posseggano i requisiti di  indipendenza,  onorabilita'  e
professionalita' previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
                               Art. 6 

         Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni 

  1. L'articolo 114 del Testo unico delle  leggi  sugli  istituti  di
emissione, approvato con regio decreto 28  aprile  1910,  n.  204,  e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 114. - 1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e
in tempo utile, il Ministro dell'economia e delle finanze del  giorno
e dell'ora fissati per la convocazione  dell'assemblea  generale  dei
partecipanti e per le  adunanze  del  Consiglio  superiore,  inviando
contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi. 
  2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste  un
rappresentante del Governo, o, in sua vece,  un  funzionario  a  cio'
delegato dal Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  2. Sono o restano abrogati l'articolo 115  del  Testo  unico  delle
leggi sugli istituti di emissione, approvato  con  regio  decreto  28
aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21
e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e  successive
modificazioni. 
  3. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto  legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 
  4. (( Sono abrogati )) il comma 3,  dell'articolo  3,  del  decreto
legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e  il  comma  10  dell'articolo  19,
della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
  5. Lo Statuto della Banca d'Italia e' adattato,  con  le  modalita'
stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo  10  marzo
1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto  entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore  del  decreto  medesimo,  tenendo  conto  in
particolare dei seguenti principi: 
    a)   siano   mantenuti   adeguati   presidi   patrimoniali   alla
rischiosita', in coerenza con gli orientamenti del SEBC; 
    b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono
limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3; 
    c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione  delle
quote fra i partecipanti ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  5,  sia
previsto a decorrere dal completamento dell'aumento  di  capitale  di
cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non  superiore
a  ((  trentasei  mesi  ))  durante  il  quale  per   le   quote   di
partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma  5,
non spetta il  diritto  di  voto  ma  sono  riconosciuti  i  relativi
dividendi; 
    d) venga abrogata la clausola di gradimento alla  cessione  delle
quote, che puo'  avvenire  solo  fra  investitori  appartenenti  alle
categorie indicate all'articolo 4, comma 4 ((  ,  ferma  restando  la
verifica, da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia,  del
rispetto dei limiti di  partecipazione  al  capitale,  nonche'  della
ricorrenza dei requisiti di onorabilita' in  capo  agli  esponenti  e
alla compagine sociale dei soggetti acquirenti,  con  riferimento  ai
rispettivi  ordinamenti  di  appartenenza.  Ove  tali  requisiti  non
fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote. )) 
  (( 6. A partire dall'esercizio in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale  della  Banca
d'Italia iscrivono le quote di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  nel
comparto delle attivita' finanziarie detenute per la negoziazione, ai
medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 
  6-bis.  La  Banca  d'Italia  e'  autorizzata   a   procedere   alla
dematerializzazione  delle  quote  di   partecipazione   al   proprio
capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica  del
rispetto dei requisiti di  cui  al  comma  5,  lettera  d),  mediante
scritturazione sui conti aperti  dalla  Banca  d'Italia  a  nome  dei
partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del  codice
civile e, in quanto compatibili  con  le  disposizioni  del  presente
comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al
titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  6-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia,  deliberato  dall'assemblea
straordinaria del 23  dicembre  2013  e  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31
dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013  della  stessa  Banca  e'
redatto secondo le relative disposizioni. ))

Titolo III

Disposizioni finali

                               Art. 7 

                    Disposizione di coordinamento 

  1. Gli ulteriori  incrementi  delle  aliquote  di  accisa  previsti
dall'articolo  15,  comma  2,   lettere   e-bis)   ed   e-ter),   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle  aliquote  di
accisa di cui  all'Allegato  I  al  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo
25, del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128;  tali  ulteriori
incrementi  sono   stabiliti   con   determinazione   del   Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei  Monopoli  da  emanare  entro  il  31
dicembre 2013 ed  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito
internet della medesima Agenzia.
                               Art. 8 

                        Copertura finanziaria 

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente
a 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e  1.500,653  milioni  di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dal medesimo articolo 2.
                               Art. 9 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Redazione

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