GRADUATORIE – Artt. 2-19

D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272

“Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta” (G.U. 2.10.2000 n. 230, S.O. n.165/L)
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Capo I – Principi generali (II parte)
Art. 2 – Graduatorie
I pediatri da incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dal presente Accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. Le Regioni, d’intesa con le Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, possono, in via sperimentale, adottare procedure che consentano la predisposizione di graduatorie aziendali redatte ai fini dell’attribuzione degli incarichi di cui al presente Accordo.
2. I pediatri che aspirano all’iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a) iscrizione all’albo professionale;
b) diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in pediatria o discipline equipollenti.
3. Ai fini dell’inclusione nella graduatoria annuale i pediatri devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all’Assessorato alla Sanità della Regione in cui intendono prestare la loro attività, salvo diversa determinazione regionale di cui al comma 1), una domanda conforme allo schema di cui all’allegato A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
4. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre.
5. Il pediatra che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell’anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all’albo, professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell’ultimo anno, nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria, o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
6. L’amministrazione regionale, salvo diversa determinazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, predispone una graduatoria regionale da valere per un anno, specificando, a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito e la residenza.
7. La graduatoria é resa pubblica, di norma, entro il 30 aprile sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all’amministrazione regionale istanza in carta libera di riesame della loro posizione in graduatoria.
8. La graduatoria regionale, é approvata in via definitiva entro il 30 giugno dall’amministrazione regionale e pubblicata sul BUR.
9. La graduatoria ha valore dal 1o giorno del mese di luglio dell’anno in corso al 30 giugno dell’anno successivo.
ART. 3 – Titoli per la formazione delle graduatorie
1. I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono elencati qui di seguito con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi:
I – TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
a) specializzazioni o libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
Per ciascuna specializzazione o libera docenza ….. p. 4,00
b) specializzazioni o libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
Per ciascuna specializzazione o libera docenza …….p. 2,00
c) specializzazioni o libere docenze in discipline diverse da quelle previste alle lettere a) e b):
Per ciascuna specializzazione o libera docenza .. ….p. 0,20
d) tirocinio abilitante svolto ai sensi della Legge n. 148 del 18 aprile 1975………………….p. 0,10
e) titolo di animatore di formazione riconosciuto dalla Regione ………………………………….p. 0,10
II TITOLI DI SERVIZIO
a) attività di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/1978, e dell’art.8 comma 1 D. L.vo 502/92 e successive. modificazioni compreso quella svolta in qualità di associato o di sostituto (anche per attività sindacale) è valutata:
Per ciascun mese complessivo …………………… . p. 0,20 (per l’attività sindacale il mese è ragguagliato a 96 ore)
b) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale e nell’emergenza sanitaria territoriale, in forma attiva:
Per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività ……….p. 0,10 (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall’Accordo nazionale relativo al settore);
c) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende:
Per ciascun mese complessivo ……………………..p. 0,10
d) servizio militare di leva ( o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina:
Per ciascun mese ………………………………..p. 0,05
e) attività di specialista pediatra svolta all’estero ai sensi della legge 9 febbraio 79, n.38, della legge 10 luglio 1960, n.735, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 1° settembre 1988, n.430:
Per ciascun mese complessivo ……………………… p. 0,10
f) attività di pediatra svolta a qualsiasi titolo presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono:
Per ciascun mese complessivo ……………………… p. 0,10
g) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell’area della pediatria di base………….. p. 0,20
2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono valutate come mese intero.
3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso é valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.
4. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine, l’anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, e, infine, la minore età.
5. Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
ART. 4 – Incompatibilità
1. Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, é incompatibile qualora il pediatra:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
b) eserciti attività che possano configurare conflitti di interesse con il rapporto di lavoro con il S.S.N. o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitano attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale per branche diverse dalla pediatria;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici di assistenza primaria, convenzionati ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni;
e) svolga funzioni fiscali per conto delle Aziende o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale nel quale può acquisire scelte;
f) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
g) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o che abbiano rapporti contrattuali con Aziende ai sensi dell’art. 8 quinquies D. L.vo 502/92 e successive modificazioni;
h) goda del trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei pediatri che sono in tale condizione alla data di pubblicazione del presente Accordo, e dei pediatri previsti al comma 6 dell’art. 23.
2. Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D. L.vo n. 626/94, non può acquisire nuove scelte di familiari in età pediatrica dei dipendenti delle aziende per le quali opera.
3. La presenza accertata e contestata di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta la cessazione del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure previste all’art. 13 del presente Accordo.
4. L’Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità anche in corrispondenza della comunicazione del medico di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del presente Accordo.
5. L’accertata situazione di incompatibilità deve essere, contestata al medico titolare di incarico non oltre trenta giorni dal suo rilievo, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 13.
6. L’eventuale situazione di incompatibilità a carico del pediatra incluso nella graduatoria regionale di cui all’art. 2, deve cessare all’atto del l’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.
Art. 5 – Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale
1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della pediatria di famiglia:
a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 13;
b) per sospensione dall’albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
c) per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all’estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 8 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal 502/92 e successive modificazioni, che abbiano durata complessiva superiore a 30 giorni consecutivi per un periodo massimo di 180 gg.;
e) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell’ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio dell’Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell’attività convenzionata di studio e domiciliare;
f) per partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale.
2. Il medico é sospeso dalle attività di pediatria di libera scelta:
a) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del pediatra di incarico di Direttore di Distretto, o di altri incarichi organizzativi nel distretto a tempo pieno, ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera m) del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni, per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso;
b) in caso di malattia o infortunio per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque;
c) in corso di gravidanza e puerperio per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge.
3. Il pediatra ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a tre anni nell’arco di cinque, per:
a) allattamento;
b) adozione di minore;
c) assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d) assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento;
e) per gravi e documentate situazioni familiari valutate dall’Azienda.
4. Nei casi di cui ai precedenti comma 2 e 3 la sospensione dell’attività di pediatria di libera scelta non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio.
5. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale di cui ai commi 1 e 2 lettera a) non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del S.S.N.
6. I rapporti economici tra medico sostituito e sostituto, nei casi di cui al comma 3, sono regolati secondo l’Allegato F del presente Accordo proporzionalmente alla parte temporale di attività del medico sostituto.
7. Nei casi previsti dal comma 1 il pediatra deve essere sostituito da un pediatra nominato dalla Azienda ai sensi dell’art. 21.
8. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3 il pediatra deve farsi sostituire seguendo le modalità previste dall’art. 21.
9. Il pediatra sospeso dall’incarico ai sensi del precedente comma 1 lettera e) conserva, fino a sentenza di primo grado, il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/2 dell’ultima mensilità maturata prima del provvedimento di sospensione.
10. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del precedente comma 9, dalla data di condanna di primo grado a quella di secondo grado, conserva il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/3 dell’ultima mensilità relativa alla quota fissa del compenso percepita prima del provvedimento di sospensione relativo al provvedimento in atto.
11. I compensi di cui ai precedenti commi 9 e 10 sono erogati fatta salva l’azione di rivalsa in caso di condanna passata in giudicato e di conferma della sospensione dall’incarico.
12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale é disposto dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti probatori.
13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di efficacia in tutte le sedi di attività del medico, anche di Aziende diverse.
14. Fatte salve le sospensioni d’ufficio del rapporto o dell’attività convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni.
Art. 6 – Cessazione del rapporto convenzionale.
1. Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelta cessa:
a) per compimento del 65o anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, che é facoltà del pediatra convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65o anno di età, in applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 30/12/92, n.503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all’art. 13;
c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell’art. 4;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all’art. 20;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall’interessato, da uno designato dalla Azienda che la presiede e da un terzo medico designato dal Presidente dell’Ordine dei Medici competente per territorio.
2. L’accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell’assistito di prestazioni previste dal presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso, e l’esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo, contestati secondo le procedure previste dall’articolo 13, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni.
3. Il medico che, dopo tre anni di iscrizione nello stesso elenco dei pediatri di libera scelta non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a no 100 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento é adottato dalla competente azienda, sentito l’interessato e il comitato aziendale di cui all’art. 11.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché, nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall’Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione é adottato dal Direttore Generale dell’Azienda con apposita deliberazione.
Art. 7 – Comunicazioni del medico alla Azienda
1. Il pediatra é tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all’art. 2, o con la dichiarazione di cui al comma successivo, nonché l’insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall’art. 4 al fine di regolarizzare la propria posizione individuale.
2. In ogni caso la Azienda competente o la Regione può richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (v. allegato “1”). Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non é tenuto a inviare la richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione dell’Accordo nazionale.
3. Salve modalità diverse concordate a livello regionale, in caso di astensione dall’attività assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, proclamate dalle OOSS mediche rappresentative della pediatria convenzionata, il pediatra convenzionato é tenuto a comunicare alla Azienda l’eventuale non adesione all’agitazione prima delle 24 ore precedenti l’inizio dell’agitazione a mezzo telegramma.
4. Tale comunicazione non é dovuta, da parte dei pediatri iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo:
a) in caso di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali non firmatarie del presente ACN;
b) nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all’Azienda la sospensione o la revoca dello sciopero o la non adesione della sua organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati.
5. La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all’intero periodo di astensione dall’attività convenzionale o, se del caso, dal suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa.
6. La trattenuta dei compensi di cui al comma 5 deve essere effettuata dalla Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi al termine della agitazione sindacale medesima.
7. Il pediatra iscritto ad un sindacato, che partecipi allo sciopero indetto da altre organizzazioni, deve comunicare alla Azienda la propria adesione alla agitazione sindacale nei tempi e nei modi previsti dal comma 3.
Art. 8 Formazione continua
1. La formazione continua del pediatra di libera scelta comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall’art. 16-bis, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni.
2. L’aggiornamento professionale, come definito dall’articolo su citato, é l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione in pediatria, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale, le conoscenze professionali.
3. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze ed abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.
4. Il pediatra di libera scelta partecipa alle iniziative formative coordinate, programmate e organizzate dalle Regioni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla “Commissione Nazionale per la Formazione Continua”, degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall’art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo.
5. Al pediatra di libera scelta sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla “Commissione Nazionale per la Formazione Continua” e dalle norme vigenti.
6. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di pediatria di libera scelta ai sensi del presente Accordo.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo già citato, qualora nella Regione di residenza siano attivate le attività formative previste, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo.
8. Il medico é tenuto a frequentare obbligatoriamente le attività formative destinate a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all’art. 13 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell’assenza.
9. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni le Regioni:
a) prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali;
b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua;
c) concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell’articolo già citato;
d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale.
10. Le Aziende provvedono alla attuazione ed organizzazione delle attività formative prevedendo:
a) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei pediatri;
c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell’apprendimento attivo;
d) la partecipazione a medi e piccoli gruppi anche integrati da altre figure professionali;
e) appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi;
f) idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanti.
11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti, nel rispetto delle indicazioni della “Commissione Nazionale per la Formazione”, in modo da rispondere:
a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.;
b) ai bisogni professionali dei pediatri (evoluzione delle conoscenze scientifiche);
c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo II.
12. Le attività formative, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indicazioni della Commissione Nazionale per la Formazione continua, si svolgono di norma il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi.
L’Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l’assistenza primaria di pediatria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell’Azienda.
13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, in cui si quantifica il credito didattico.
In base ad eventuali accordi tra Ordine dei Medici, OO.SS.
maggiormente rappresentative e Università degli studi, potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi che coinvolgano pediatri di libera scelta disponibili e in possesso dei requisiti.
14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale, sentiti gli Ordini dei Medici le Regioni assumono iniziative per:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della pediatria di libera scelta;
b) determinare il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di tutor di pediatria;
c) definire la creazione di un elenco regionale di Animatori di Formazione, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della pediatria di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum formativo specifico;
d) definire i criteri per la individuazione del tutor di pediatria di libera scelta da inserire in apposito elenco;
e) le modalità ed i criteri per la specifica formazione didattica e professionale permanente e per il coordinamento delle attività del tutor, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16 del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale.
16. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito elenco tenuto dall’Assessorato regionale alla sanità.
17. Le attività formative di cui ai commi precedenti sono a carico del SSN. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua.
18. Il pediatra di libera scelta, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater del Decreto Legislativo 502/92, come successivamente modificato, e integrato, ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all’art. 16-ter del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei pediatri e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo o dei crediti previsti per l’aggiornamento.
Art. 9 – Diritti sindacali
1. Ai membri di parte medica convenzionati per la pediatria di libera scelta, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente Accordo e da normative nazionali o regionali, é rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli accordi regionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della Pubblica Amministrazione.
2. Tale onere é a carico delle Aziende di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale, regionale e provinciale, i pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i pediatri eletti al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario.
4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti Sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di 6 ore annue per iscritto.
5. Il numero dei pediatri di libera scelta iscritti é rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali – per ciascun sindacato – viene effettuata, a cura delle Aziende, la trattenuta della quota sindacale al 1o gennaio di ogni anno.
6. La Segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno alle Regioni interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell’orario assegnato a ciascuno. La Segreteria nazionale di ogni sindacato interessato può disporre, nel modo ritenuto più opportuno, del monte ore complessivo a livello nazionale, dandone apposita comunicazione alle Regioni interessate.
7. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del presente articolato comunica alla propria Azienda l’avvenuta sostituzione e il relativo numero di ore. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al medico interessato, sulla base del compenso orario riconosciuto ai medici di continuità assistenziale con anzianità di otto anni e aumentata del 50% se il sostituto é specialista in pediatria o disciplina equipollente. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso é liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla Regione oppure dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
Art 10 – Rappresentatività sindacale
1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l’accertamento del requisito della “maggiore rappresentatività”, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa é rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai pediatri convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1^ gennaio di ogni anno ed é trasmessa, entro il mese di febbraio, mediante comunicazione delle stesse Aziende, per tramite dell’Assessorato Regionale alla Sanità di appartenenza, al Ministero della Sanità – Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS..
3. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la consistenza associativa é determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale.
4. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa é riferita ai dati rilevati nell’anno precedente.
5. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
6. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali l’elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima.
7. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in conto corrente intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
8. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
9. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 5 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi regionali.
10. Gli accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 5 a livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo purché in possesso del requisito di rappresentatività di cui al comma 5 a livello aziendale.
11. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 5 sia stato conseguito mediante l’aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale é unico e partecipa alle trattative e alla stipula degli accordi come unica organizzazione sindacale.
Art.11 – Comitato di azienda
1. In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, é costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell’art. 10. Il Direttore Generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni tre mesi, anche su richiesta di una delle parti.
2. Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori su:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 23;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 25, comma 2;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 6, lettera e);
d) deroghe di cui all’art. 19, comma 3, all’obbligo di residenza;
e) variazione degli ambiti di scelta;
f) individuazione delle zone disagiate;
g) ogni altro parere previsto dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali;
h) valutazione delle richieste di scelta in deroga di cui all’art.24, comma 9.
3. Inoltre il Comitato aziendale é preposto alla definizione degli accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da accordi regionali o aziendali.
4. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato aziendale.
Art.12 – Comitato regionale
1. In ciascuna regione é istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 10. L’Assessore regionale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni tre mesi, anche su richiesta di una delle parti.
2. Il Comitato permanente é preposto:
a) alla definizione degli accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
3. L’attività del Comitato permanente é comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l’applicazione dell’Accordo nazionale e degli accordi regionali ed é sede di osservazione degli accordi aziendali.
4. La regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
Art. 13 – Responsabilità convenzionali e violazioni collegio arbitrale
1. I pediatri di libera scelta sono tenuti all’osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo e dagli accordi regionali e aziendali.
Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell’Azienda.
2. Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionati relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;
b) richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravità;
c) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi per infrazioni di media gravità o per reiterate (oltre la seconda) applicazioni della sanzione di cui alla precedente lettera b);
d) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a sei mesi, in particolare per:
– gravi infrazioni anche finalizzate all’acquisizione di vantaggi personali;
– omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici economici;
– recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
e) revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all’art. 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.
3. L’Azienda contesta per iscritto l’addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e lo sente a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 15 giorni dall’invio della contestazione scritta dell’addebito.
4. Il Direttore generale, valutate le controdeduzioni addotte dal medico in sede di difesa, procede, entro 30 giorni, all’archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione. Il provvedimento é notificato all’interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
Qualora siano trascorsi inutilmente i 15 giorni dalla convocazione per la difesa o entro tale termine non sia stata ricevuta alcuna controdeduzione, il Direttore generale dà corso alla irrogazione della sanzione e alla sua notifica all’interessato entro 10 giorni.
5. Il medico, ricevuta la notifica della sanzione, può impugnarla nei confronti del Direttore generale della Azienda entro 30 giorni dal ricevimento, anche a mezzo di procuratore, chiedendo che la controversia sia sottoposta al giudizio del collegio arbitrale.
6. Il collegio é composto da tre arbitri:
– uno, con funzioni di Presidente, individuato nel Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia capoluogo di Regione o suo delegato. Nel caso in cui il medico, sottoposto a procedimento, sia iscritto all’Ordine con sede nel capoluogo di Regione il Presidente designato delega, con atto formale, un Presidente dell’Ordine dei Medici di altra Provincia della Regione;
– uno, nominato dal medico;
– uno, nominato dal Direttore generale della azienda.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’azienda sanitaria locale di riferimento.
7. Ricevuta l’impugnazione con la richiesta di devolvere al collegio arbitrale la decisione sulla controversia, il Direttore generale della azienda entro 10 giorni:
– sospende l’applicazione della sanzione;
– individua il membro di nomina aziendale ed acquisisce l’atto di accettazione dell’incarico;
– richiede al Presidente dell’Ordine del capoluogo di Regione il nominativo del Presidente del collegio.
Il Presidente dell’ordine deve rispondere entro 10 giorni.
Ricevuta la comunicazione del nominativo del presidente, il Direttore generale dell’azienda costituisce, entro 10 giorni, il collegio arbitrale, dispone la notifica della deliberazione ai membri del collegio e al medico interessato e la trasmissione di tutti gli atti riguardanti il caso al presidente. Questi convoca entro 8 giorni dal ricevimento della notifica, con allegati gli atti, il collegio arbitrale.
Le parti hanno diritto di:
– essere ascoltate dal Collegio arbitrale;
– presentare al collegio ulteriori documenti e memorie inerenti il caso.
8. Il Collegio, udite le parti se ne hanno fatta richiesta, e acquisita l’eventuale documentazione dalle stesse prodotta, emette il lodo entro 7 giorni dalla seduta e ne dà comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle parti interessate.
9. L’Azienda, ricevuto il lodo del Collegio, si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale.
10. I termini previsti dal presente articolo sono perentori.
11. L’atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l’eventuale lodo, sono inviate all’Ordine provinciale d’iscrizione del medico, ai fini di cui all’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato.
12. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lett. d), l’Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito secondo quanto, disposto dall’allegato F).
13. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del Codice Civile.
Art. 14 – Osservatorio consultivo permanente
1. Con Decreto del Ministro della Sanità é istituito, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale, nell’ambito del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N., un Osservatorio consultivo permanente che ha il compito di:
– rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall’applicazione dell’Accordo nazionale e degli Accordi Regionali, anche attraverso il monitoraggio delle deliberazioni dei Comitati Consultivi Regionali;
– analizzare il rapporto di conformità degli accordi regionali con quello nazionale;
– monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture organizzative del Ministero della Sanità e con l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, i risultati raggiunti dagli Accordi regionali per favorirne l’attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l’assetto funzionale della pediatria di libera scelta, nonché le problematiche relative alla formazione;
– curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali regionali e di Azienda;
– promuovere e supportare con il coinvolgimento dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, l’avvio delle trattative e la relativa conclusione, degli Accordi decentrati regionali previsti dal presente Accordo.
2. L’Osservatorio esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall’Accordo.
3. L’Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanità Servizio per i rapporti convenzionali con il SSN – ed é composto:
– dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali con il SSN con funzioni di Presidente, o da un suo delegato;
– da 4 membri designati dagli Assessori regionali alla Sanità componenti la delegazione di parte pubblica, dei quali uno é il capo della delegazione regionale trattante la stipula della convenzione o suo delegato;
– da 5 rappresentanti dei pediatri di libera scelta, indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi individuati sulla base della rappresentatività di cui al comma 2 dell’art. 10, con criterio di proporzionalità tra essi.
4. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale.
5. L’Osservatorio si riunisce di norma all’inizio di ogni trimestre su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell’Accordo.
6. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale che verrà trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le Regioni e Province Autonome per gli eventuali incombenti di rispettiva competenza.
7. La partecipazione alle riunioni dei Componenti l’Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della Sanità.
8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati.
9. Le Regioni inviano all’Osservatorio copia degli accordi regionali stipulati nelle materie di cui al presente Accordo.
10. Ai pediatri di libera scelta che partecipano alle riunioni dell’Osservatorio Consultivo Permanente é riconosciuto il rimborso di cui al comma 1 dell’articolo 9 del presente Accordo e con le modalità dallo stesso previste.
Art. 14 bis – Programmazione e monitoraggio delle attività
1. Ai sensi dell’art. 3-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, e in virtù della autonomia tecnico gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio della Azienda, il “Programma delle attività territoriali” nel rispetto delle normative regionali, prevede:
a) le attività di Pediatria di famiglia previste dal decreto legislativo sopra richiamato all’art. 3 quinquies e dal piano sanitario nazionale, approvato con il D.P.R. del 23/7/98 ed il relativo finanziamento sulla base della quota capitaria di finanziamento erogata alla Azienda dalla Regione;
b) altre attività territoriali pertinenti la pediatria di famiglia e attività intersettoriali, cui partecipa la pediatria di famiglia, definite dagli Accordi Regionali ed Aziendali, con la indicazione dello specifico finanziamento.
2. Le attività territoriali riguardanti la pediatria di famiglia di cui alla lettera b) del comma 1, sono in particolare:
a) attività di formazione, informazione e revisione fra pari dei pediatri di famiglia;
b) prestazioni aggiuntive dei pediatri di famiglia, comprese quelle informatiche di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di spesa;
c) servizi di supporto alla attività dei pediatri di famiglia, di tipo strutturale, strumentale e di personale;
d) potenziamento delle attività distrettuali di assistenza domiciliare di cui al presente Accordo;
e) progetti obiettivo nazionali, regionali ed aziendali;
f) progetti a livello di spesa programmata;
g) sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva difficoltà socio-geografica;
h) sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei pediatri di famiglia;
i) produzione di linee guida e protocolli per percorsi diagnostici ed assistenziali;
j) conferenze di consenso nell’ambito del Distretto;
k) sviluppo di attività integrate ospedale-territorio;
l) sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.
3. Il finanziamento delle attività indicate al comma 2 é assicurato dalla Azienda, sulla base di linee di indirizzo definite a livello regionale, utilizzando:
a) appositi stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la pediatria di famiglia non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati all’attuazione di specifici progetti o programmi individuati dagli accordi regionali ed aziendali;
b) stanziamenti conseguenti alla razionalizzazione della spesa diretta o indotta dai pediatri di famiglia;
c) finanziamenti ricevuti da soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e finalizzati a specifici progetti concernenti la pediatria di famiglia;
d) attribuzione della quota capitaria relativa ai cittadini residenti che non hanno effettuato la scelta del pediatra nella Azienda stessa o in altra Azienda.
4. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto dei principi di unitarietà e di del “Programma delle attività territoriali”, il Direttore del Distretto, unitamente ai propri collaboratori é coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso concernenti la pediatria di famiglia, da un pediatra di famiglia membro di diritto dell’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali sulla base delle disposizioni regionali in materia e da un rappresentante dei pediatri di famiglia, eletti tra quelli operanti nel distretto.
5. In particolare sono oggetto del monitoraggio:
a) l’andamento, per la parte concernente la pediatria di famiglia e indicata ai commi 2 e 3, dell’attuazione del “Programma delle attività territoriali relativamente agli interventi assistenziali rivolti all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie dei minori e della gestione delle relative risorse;
b) l’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra pediatria di famiglia e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise, all’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note della Commissione Ufficiale del Farmaco (CUF), anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali.
6. I soggetti di cui al comma 4 assumono iniziative per la promozione di momenti di verifica e revisione di qualità, di conferenze di consenso e per l’applicazione nel distretto dei programmi di attività finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati, come concordati ai sensi dell’art. 50, 7. Le Aziende assicurano la predisposizione di appropriati ed effettivi strumenti di informazione per garantire trasparenza all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
ART. 14 ter – Equipes territoriali
1. In attesa che le Regioni disciplinino il distretto e la sua organizzazione secondo le prescrizioni ed i principi degli articoli 3-quater e 3-quinquies del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato, le Regioni stesse e le Aziende possono prevedere in via sperimentale la istituzione di équipe territoriali, finalizzate alla realizzazione di forme di integrazione professionale idonee a collegare l’attività dei singoli operatori tra loro e con gli obiettivi ed i programmi distrettuali, secondo gli indirizzi dei successivi commi.
2. Come previsto dall’art. 3 quater del D.l.vo 502/92, come successivamente modificato, in sede distrettuale viene predisposto “Il programma delle attività territoriali” collegate agli obiettivi di salute individuati dalla programmazione nazionale e regionale al fine di garantire le attività di cui al comma 2, lettera c, dell’art. 3 quinquies del D.l.vo citato. Il programma delle attività distrettuali si caratterizza per l’intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse figure professionali, le strutture operative distrettuali e i pediatri di famiglia che sono coinvolti nel progetto.
Al fine di assicurare l’intersettorialità e l’integrazione degli interventi socio-sanitari nell’ambito territoriale di riferimento, della équipe territoriale fanno parte le figure professionali ivi operanti deputate a garantire, ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto legislativo già citato:
a) l’assistenza primaria di pediatria;
b) l’assistenza primaria di medicina generale, compresa la continuità assistenziale;
c) l’assistenza specialistica ambulatoriale;
d) la medicina dei servizi.
All’interno dell’équipe distrettuale concorrono con la pediatria di famiglia all’elaborazione e alla realizzazione del “Programma delle attività territoriali” per gli aspetti assistenziali rivolti all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie dei minori, le figure professionali che svolgono la loro attività nel campo dell’assistenza pediatrica (“area pediatrica distrettuale”).
3. L’ambito distrettuale di riferimento della équipe territoriale, intesa come organismo operativo, viene individuato dal Direttore di distretto e dagli operatori interessati e rappresenta l’ambito territoriale di operatività della stessa per lo svolgimento delle attività e l’erogazione delle prestazioni previste dal “Programma delle attività territoriali”, che comprende oltre ai livelli obbligatori di assistenza anche quanto di pertinenza distrettuale indicato da specifici progetti nazionali, regionali ed aziendali.
Assume particolare rilevanza l’integrazione funzionale tra attività distrettuale e attività dipartimentali afferenti l’area Materno-Infantile.
4. L’équipe territoriale é:
a) strumento attuativo della programmazione sanitaria;
b) momento organizzativo della pediatria di famiglia e delle altre discipline presenti nel distretto per la erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale compresi quelli rivolti all’infanzia e all’adolescenza.
4. In ambito pediatrico l’intervento coordinato ed integrato della équipe territoriale assume particolare rilievo nel coinvolgimento sia nelle attività dirette alla:
a) tutela della salute dell’infanzia, della madre e della famiglia;
b) tutela del bambino affetto da patologia cronica e/o malformazioni;
e) tutela del bambino con disabilità fisica e/o psicomotoria;
f) infezioni da HIV e patologie in fase terminale;
sia nelle prestazioni socio-sanitarie quali quelle per la:
a) tutela del bambino con disagio socio familiare e adolescenziale (bambino negletto, battuto, abusato, dipendenza da droga, alcool e farmaci, ecc.);
b) tutela del bambino immigrato.
5. L’attività interdisciplinare ed integrata dell’équipe territoriale si realizza attraverso la predisposizione di un piano di attività concordato con gli operatori dell’area pediatrica distrettuale che risponda ai seguenti requisiti:
a) sia finalizzato ad assicurare 1 svolgimento delle attività e l’erogazione delle prestazioni previste dalla programmazione sanitaria, quali livelli essenziali ed appropriati di assistenza, e da specifici programmi e progetti assistenziali sperimentali concordati a livello regionale e/o aziendale;
b) sia proposto dal Direttore del distretto o dagli operatori dell’area pediatrica distrettuale interessati;
c) sia concordato tra gli operatori dell’area pediatrica distrettuale interessati e tra questi e il Direttore del distretto;
d) indichi i soggetti partecipanti, le attività o le prestazioni di rispettiva competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione delle stesse;
e) la possibilità di operare modifiche concordate durante la sua esecuzione, i tempi delle verifiche periodiche su eventuali problemi operativi, sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti;
f) operi in sinergia con il Dipartimento Materno-Infantile o con analoghe strutture dipartimentali intra od extra distrettuali dell’area pediatrica.
Art. 14 quater – Appropriatezza e uso risorse
1. Il pediatra di libera scelta concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a:
a) assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza ed in attesa della definizione di linee guida consensuali, come previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b) perseguire la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili;
c) operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia é riconosciuta secondo le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio.
2. Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, del pediatra di libera scelta si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza.
3. Nell’applicazione delle norme di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n.323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n.425, il quale ha stabilito tra l’altro per le prescrizioni farmaceutiche l’obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, la segnalazione di eventuali infrazioni all’Ordine professionale di iscrizione e al Ministero della sanità, nonché l’obbligo per il medico di rimborsare il farmaco indebitamente prescritto, si osservano le procedure ed i principi di cui ai successivi commi.
4. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del pediatra di libera scelta ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate, sottopongono il caso al Direttore del distretto, al pediatra. membro di diritto dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, ad altri due pediatri, individuati secondo modalità stabilite dalle Regioni, al responsabile del servizio farmaceutico, o suo delegato, e ad un medico individuato dal Direttore sanitario della Azienda.
5. L’organismo suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo conto dei seguenti principi:
a) la ipotesi di irregolarità deve essere contestata al medico per iscritto entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la richiesta di essere ascoltato;
b) il risultato dell’accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni e/o udito il medico interessato, é comunicato al Direttore generale della Azienda per i provvedimenti di competenza e al medico interessato.
6. La prescrizione farmaceutica é valutata tenendo conto dei seguenti elementi:
a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad errore scusabile;
b) sia stata determinata da un eccezionale stato di necessità attuale al momento della prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita o all’integrità della persona che non possa essere evitato con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.;
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità della nota CUF, o di altra legittima norma, e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall’emanazione ufficiale della nota CUF o di altra legittima norma.
Art. 14 quinquies – Struttura del compenso
1. – Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), del D.L.vo 502/92 come successivamente modificato, la struttura del compenso del pediatra di libera scelta si articola:
a. quota fissa oraria – in relazione a quanto previsto dal presente Accordo – o capitaria per ciascun soggetto iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente Accordo;
b. una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f) dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo sopra richiamato;
c. una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste nel presente Accordo e negli accordi regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) succitata.
2. Le modalità di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi sono stabilite, nel rispetto dei principi generati di cui al presente articolo, dal successivo art. 41 per quanto di competenza, dagli accordi regionali ed aziendali.
Art. 15 – Esercizio del diritto di sciopero prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione.
1. Nel campo dell’assistenza di pediatria di libera scelta sono considerate prestazioni indispensabili ai sensi della legge n.146/1990, art.2, comma 2, e fatte salve diverse e successive disposizioni legislative, le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari, e l’assistenza programmata ai malati terminali.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei pediatri di libera scelta, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui al successivo comma 7.
3. Il diritto di sciopero dei pediatri di libera scelta é esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell’astensione dal lavoro.
4. I pediatri di libera scelta che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono violazione da valutare ai sensi dell’art. 13.
5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
– nel mese di agosto;
– nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono ogni tipo di consultazione elettorale e/o referendarie;
– nei giorni dal 23 dicembre al 9 gennaio compresi;
– nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si, intendono immediatamente sospesi.
7. Gli accordi regionali definiscono le modalità e l’entità dei compensi da corrispondere ai pediatri che garantiscano le prestazioni indispensabili.
Art.16 – Durata dell’accordo
1. Il presente Accordo ha durata triennale e scade il 31 dicembre 2000.
11. In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvo il rispetto del massimale e il diritto di scelta degli assistiti.
12. Ai fini della determinazione dei pediatri iscrivibili nell’elenco, l’Azienda scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 9) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra in altro ambito territoriale nell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell’ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta.
13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente.
14. Nell’ambito degli accordi regionali stipulati con le OO.SS.
maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.
Art. 17 – Rapporto ottimale
1. La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n.833/78, cosi come anche previsto dall’art. 8, comma 1, D.l.vo 229/99, nei limiti oggettivi dell’organizzazione sanitaria.
2. Agli effetti del precedente comma l’assistenza primaria pediatrica é organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 833/78.
3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altre determinazioni regionali, possono articolare gli ambiti di scelta per distretti, comuni o gruppi di comuni.
4. Ciascuna Azienda, cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l’erogazione dell’assistenza primaria.
5. In ogni ambito deve essere garantito di norma l’inserimento di almeno due pediatri.
6. Il pediatra operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell’elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte su tutto il territorio comunale.
7. Per ciascun comune o altro ambito, definito ai sensi del comma 3, deve essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell’ambito. Le Regioni possono definire, nell’ambito degli accordi regionali da stipularsi entro 60 giorni dalla data di prima convocazione delle OOSS., una disciplina diversa che consenta la piena attuazione del diritto all’assistenza pediatrica e la libera scelta dell’assistito nell’elenco dei pediatri, prevedendo l’inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio.
8. Qualora l’Accordo di cui al comma precedente non venga raggiunto entro il suddetto termine, per obiettive difficoltà, le Regioni provvedono a disciplinare l’inserimento comunque graduale di nuovi pediatri convenzionati previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale.
9. Per l’applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell’allegato C.
10. Fatte salve diverse determinazioni regionali da assumersi previo Accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in tutti i comuni dell’ambito di scelta e nelle zone con almeno 300 assistiti di età compresa tra 0 e 6 anni dichiarate carenti di assistenza deve esser comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del pediatra neo-inserito.
Art. 18 – Copertura delle zone carenti di assistenza primaria
1. Nei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco delle zone carenti di pediatri convenzionati per l’assistenza primaria individuate nel corso del semestre precedente dalle singole Aziende sentito il Comitato ex art. 11, sulla base del criteri di cui al precedente articolo.
2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l’ambito di iscrizione del medico, l’Azienda indica il comune o la zona in cui deve essere assicurato un congruo orario di assistenza.
3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti:
a) i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera scelta della regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti e quelli già inseriti in un elenco di pediatria di altra regione, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno 4 anni nell’elenco di provenienza e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento una sola volta nel corso dell’anno solare.
b) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso.
4. I pediatri interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende competenti.
5. Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti i pediatri di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
– attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’art.2;
– attribuzione di punti 6 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale é che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;
– attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la scadenza di cui al precedente comma 4, salvo accordi regionali;
– nelle graduatorie per l’assegnazione delle zone carenti dovrà essere indicato, oltre al punteggio raggiunto dal singolo medico, anche la zona carente per la quale era stata inoltrata la domanda di assegnazione.
6. Le Regioni o i soggetti da questa individuati, mediante raccomandata AR, telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo, interpellano prioritariamente i pediatri di cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianità di iscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati per l’assistenza primaria; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b), dello stesso comma 3 in base all’ordine risultante dall’applicazione dei criteri di cui del comma 5.
7. La regione può adottare, sentito il Comitato ex art. 12, procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
8. É cancellato dalla graduatoria regionale il pediatra che abbia accettato l’incarico ai sensi dell’art. 19, comma 1.
9. Il pediatra che, avendo concorso all’assegnazione di una zona carente avvalendosi della procedura di trasferimento, accetta l’incarico ai sensi dell’art.19, comma 1, decade dall’incarico detenuto nell’ambito, territoriale di provenienza. Le Regioni possono adottare procedure tese ad evitare disagi ai cittadini assistiti dal medico trasferito.
10. I titoli ed i requisiti di cui ai precedenti commi, per la partecipazione al conferimento delle zone carenti, devono essere posseduti all’atto della dovuta pubblicazione delle zone carenti stesse, così come previsto dal comma 5.
11. La Regione o soggetto incaricato che attribuisce l’incarico ai sensi del comma 3, lett. a) ad un pediatra proveniente da altra Regione, comunica alla Regione di provenienza l’avvenuto conferimento dell’incarico ai fini di quanto previsto dal successivo comma 12.
12. Il pediatra che avendo concorso all’assegnazione di un ambito territoriale carente avvalendosi della facoltà di cui al comma 3, lett. a), accetta l’incarico, decade dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.
Art. 19 – Instaurazione del rapporto convenzionale
1. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce l’incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui all’art.20, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento che costituisce termine da cui decorrono gli effetti giuridici di cui al successivo comma 2. Il pediatra interpellato deve, a pena di decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine di sette giorni.
2. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1), il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, deve:
– aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 20, comma 2, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all’art.20 e darne comunicazione alla Azienda, – fatta salva diversa determinazione regionale, richiedere il trasferimento della residenza o del domicilio nell’ambito assegnatogli, se risiede in altro Comune;
– iscriversi all’Albo Professionale della provincia in cui gravita l’ambito carente assegnatogli, se é iscritto in altra provincia.
In tal caso é sufficiente documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall’Ordine di provenienza.
3. Fatta salva diversa determinazione regionale, nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del Comitato di cui all’art. 11 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenza.
4. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire temporanee proroghe al termine di cui al comma 2, entro il limite massimo di ulteriori 60 giorni.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta apertura dello studio l’Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell’idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all’art. 20 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell’incarico.
6. L’ incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l’idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine dei 15 giorni di cui al comma 5, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità.
È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
7. Il pediatra al quale sia conferito l’incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell’elenco riferito alla zona carente.
8. Al fine di favorire l’inserimento di pediatri nelle località carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire l’utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.
9. Al medico é fatto divieto di esercitare l’attività convenzionata ai sensi del presente Accordo in studi professionali collocati fuori dall’ambito territoriale di inserimento, escluso il caso di cui all’art. 17, comma 10.
10. Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalità di cui al precedente comma 5.

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