La Quarta Sezione del TAR Sicilia-Catania, nell’udienza pubblica del 30 gennaio 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il Comune di Acate, difeso dall’avvocato Carmelo Giurdanella, per l’annullamento delle elezioni amministrative svoltesi il 9 e 10 giugno 2013.
Il ricorrente lamentava l’inapplicabilità alle suddette elezioni della nuova normativa regionale in tema di rappresentanza e doppia preferenza di genere (L.r. 10 aprile 2013, n. 8), affermando da un lato che la stessa legge fosse entrata in vigore tardivamente rispetto all’indizione dei comizi elettorali e sostenendo, dall’altro lato, il contrasto con il principio di stabilità della normativa in materia elettorale, come affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La difesa del Comune ha rilevato l’infondatezza delle censure avversarie, evidenziando in primo luogo che il momento esatto in cui si cristallizza la normativa applicabile alla tornata elettorale è quello della pubblicazione del decreto di indizione, e non invece, come sostenuto dalla controparte, quello della sua emanazione. Inoltre, è stato osservato come l’emanazione della nuova legge regionale non si ponga affatto in contrasto con i principi tutelati dalla CEDU e riaffermati dalla Corte di Strasburgo.
Nell’udienza pubblica è stato in ultimo sollevato un profilo di carenza di interesse da parte del ricorrente, che ha poi condotto i giudici del TAR Catania a pronunciarsi in favore del Comune, dichiarando inammissibile il ricorso.