L’Inps con la nuova circolare 30/01/2014 n. 16 fornisce ulteriori spiegazioni a quanti intendono farsi rilasciare il Durc compensando i debiti e i crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Per il rilascio del Durc in compensazione, si legge nella circolare, l’importo dei crediti certificati deve essere almeno pari all’ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili.
Inoltre, in attesa che la piattaforma per la certificazione dei crediti da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze si arricchisca di ulteriori funzioni per la verifica dei crediti e dei debiti in tempo reale, prima della conclusione dell’istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente, comunicando via PEC, le informazioni sui debiti accertati, in modo da verificare che la sommatoria dei debiti non sia superiore ai crediti vantati. In questo caso il Durc verrà rilasciato specificando che è stata attestata la regolarità nonostante i debiti contributivi pregressi nei confronti di Inail, Inps e Casse edili.
La certificazione ottenuta dalla piattaforma del Mef può essere usata anche per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari. In questo caso, la regolarizzazione dovrà essere comprovata dall’esibizione alla banca o all’intermediario finanziario di un Durc aggiornato che attesti la situazione contributiva.
Leggi il testo integrale della circolare n. 16/2014 dell’Inps