Comunicazioni e notifiche via pec: la sentenza della Cassazione

La Sesta Sezione Civile della Cassazione con sentenza n. 26696 del 28 novembre 2013, in materia di notifica di un controricorso,  ha dichiarato inammissibile il controricorso notificato non all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso, ma presso la cancelleria della Corte, sull’erroneo presupposto che ivi fosse domiciliato il ricorrente.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno evidenziato che la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio da parte del ricorrente e della omessa menzione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’interno dell’atto.

Inoltre al riguardo hanno osservato che in presenza di pec la notifica deve necessariamente eseguirsi in forma telematica.

Si riporta estratto di sentenza sul punto:

“deve evidenziarsi come la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria dalla Corte di cassazione sia subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte dal ricorrente, dell’indirizzo di posta elettronica certificata; 

che, ove questo secondo requisito sussista, si deve ritenere che invece il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi dalla notificazione presso la cancelleria dalla Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica; 

che del resto, le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire la perdurante operatività dall’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dall’autorità giudiziaria adita – hanno tuttavia precisato che << a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche dagli art. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n.183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la. domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine» (Cass., S.U., n. 10143 del 2012);”

Redazione

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