Tar Catania: se la sentenza non viene eseguita, l’ente deve risarcire

Il Tar Catania con sentenza n. 466/2014  in un giudizio di ottemperanza, ha riconosciuto alla parte ricorrente il risarcimento per equivalente del danno subito a causa della non tempestiva esecuzione del giudicato.

Con la precedente sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza era stata annullata l’aggiudicazione del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche disposta da un comune catanese. La società ricorrente affermava che sebbene la sentenza sia passata in giudicato, l’ente non aveva provveduto a darvi esecuzione. Condotta che ad avviso dei giudici amministrativi catanesi integra un’inerzia colposa dell’amministrazione.

 

In particolare sono stati riconosciuti i  a) danni derivanti dalla riduzione dei finanziamenti pubblici in materia di autoproduzione di energia; b) danni derivanti dai rincari di mano d’opera e materiali; c) danni derivanti dalle immobilizzazioni bancarie.
Il Tar Catania ha ritenuto pertanto che  “Sussiste la responsabilità dell’Amministrazione (in termini di tardiva esecuzione del giudicato) per non aver agito tempestivamente, impedendo alla ricorrente l’immediata esecuzione del servizio, poiché, per giurisprudenza consolidata, la certezza ed il rispetto dei tempi dell’azione amministrazione costituiscono un autonomo bene della vita, sul quale il privato, soprattutto se operatore economico, deve poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi e orientare la propria attività, di contro, l’amministrazione a fronte di un giudicato di annullamento di un’aggiudicazione, è tenuta ad adottare tutti gli atti necessari per dare completa e puntuale esecuzione alla decisione giurisdizionale con la tempestività e la diligenza imposte dalla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.”
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della sentenza
Redazione

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