Legge Pinto: la Corte Costituzionale registra l’inconsistenza della tutela e ammonisce il legislatore inerte

Con sentenza n. 30 del 2014, la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della novella legislativa introdotta  con l’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012 , che ha novellato l’impianto della legge n. 89/2001 sull’equa riparazione per irragionevole durata del giudizio, laddove la stessa statuisce che «La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva».

La suddetta norma, letta in combinato con la disposizione che sancisce : «Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: […] il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili» , ha fatto si che l’impianto normativo venisse interpretato nel senso di ritenere preclusa la possibilità di proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata.

Il Giudice delle Leggi, pur non avendo potuto , per ragioni puramente formali, dichiarare incostituzionale la norma nella parte in cui non consente la possibilità di intraprendere il giudizio per equa riparazione durante la pendenza del giudizio “dante causa”, ne approfitta per “tirare le orecchie” al legislatore inerte.

Il rimedio interno” – sostiene la Corte Costituzionale – “come attualmente disciplinato dalla legge Pinto, risulta carente. La Corte EDU, infatti, ha ritenuto che il differimento dell’esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento in cui il ritardo è maturato ne pregiudichi l’effettività e lo renda incompatibile con i requisiti al riguardo richiesti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo”.

E ancora,  “il vulnus riscontrato e la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio effettivo a fronte della violazione della ragionevole durata del processo (…) impongono tuttavia di evidenziare che non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente pronuncia

Redazione

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