Alla stregua dell’art. 921 del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata (comma 1, primo periodo)2.
Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
La disciplina relativa alla determinazione del corrispettivo per le attività di servizi di ingegneria e architettura ha subìto una prima significativa modifica a seguito dell’abolizione delle tariffe minime, ad opera del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.
In ossequio a tale previsione, sono stati abrogati l’ultima parte del comma 2, dell’articolo 92 (che sanciva l’inderogabilità dei minimi tariffari e la nullità di ogni patto contrario) e il comma 4 del medesimo articolo (che consentiva di ribassare i minimi tariffari fino al 20%)3.
Sempre in attuazione della predetta riforma, è stato introdotto un ulteriore periodo alla fine del comma 2, secondo cui: “I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento”.
Dal canto suo, il Regolamento, all’articolo 264, comma 1, lett. d), ha precisato che il bando deve contenere l’indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l’ammontare presumibile del corrispettivo dei servizi posto a base di gara.
L’AVCP4 ha più volte ribadito che le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare, con accuratezza ed analiticità, i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L’importo a base di gara – le cui modalità di calcolo, in virtù del Regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando – dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività da svolgersi e dei loro costi.
Ad innovare la disciplina in esame è intervenuto l’art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 275, come integrato dall’art. 5 della legge 7 agosto 2012, n. 1346.
In ragione di tale novella, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 1/20127, possono essere utilizzate ai soli fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi, fino all’emanazione del previsto decreto ministeriale.
Anche in attuazione di tale novella, dapprima con il D.M. 20 luglio 2012, n. 1408, da ultimo con il D.M. 31 ottobre 2013 n. 1439, sono stati dettati i criteri per la determinazione dei compensi relativi alle professioni dell’area tecnica (artt. 33 – 39).
Va ricordato, infine, che ai sensi dell’art. 92, comma 5 del Codice, una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
1Rubricato “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”.
2L’AVCP, con la determinazione n. 5/2010, ha ribadito che non è possibile – a pena di nullità – affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei relativi compensi professionali, all’ottenimento dei finanziamenti per l’esecuzione dell’opera, né è ammissibile subordinare il pagamento di tali compensi a fasi della realizzazione dei lavori ed in particolare all’emissione degli stati di avanzamento.
3 Come precisato dall’AVCP, con la determinazione n. 4/2007, tali soppressioni non rappresentano novità normative, in quanto hanno valore ricognitivo delle abrogazioni implicite scaturite dall’incompatibilità con la legge n. 248/2006.
4Cfr. determinazioni nn. 1/2006, 4/2007 e 5/2010.
5Di conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1.
6Di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83.
7 In virtù dell’art. 9 del citato d.l. n. 1/2012: “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.
8 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicato nella G.U. 22 agosto 2012, n. 195). In particolare, secondo l’art. 34, rubricato “Parametri generali per la liquidazione del compenso”, il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all’articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l’opera; b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera; c) la complessità della prestazione; d) la specificità della prestazione.
9 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (pubblicato nella G.U. 20 dicembre 2013, n. 298).