Jobs Act, il testo del decreto e la relazione
Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
In vigore dal 21 marzo 2014
A) La relazione illustrativa
Il presente decreto-legge, che si compone di due capi e di sei articoli, contiene disposizioni urgenti volte a favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. In questa prospettiva vengono proposti interventi di semplificazione per specifiche tipologie contrattuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato), per renderle più coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nazionale e internazionale. Sono inoltre introdotte disposizioni per aggiornare le procedure finalizzate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per realizzare la «smaterializzazione» del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché per individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro e per incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità.
Il capo I reca disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato.
In particolare, l’articolo 1 contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine, con l’obiettivo di facilitare il ricorso a tale tipologia contrattuale. In primo luogo, si prevede che il numero complessivo dei rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo presente nella stessa azienda, ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, per le quali è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368 del 2001, che, da un lato, lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.
Inoltre viene elevata da dodici a trentasei mesi la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta «causalità», consentendo in tal modo al datore di lavoro di poter instaurare sempre rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, anche nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, nel limite di durata massima di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato.
Si prevede, inoltre, che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Si prevede, infine, la possibilità di prorogare fino a un massimo di otto volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che si riferisca alla stessa attività lavorativa.
L’articolo 2 contiene disposizioni in materia di contratto di apprendistato al fine di semplificarne in parte la disciplina. In particolare viene previsto il ricorso alla forma scritta solo per il contratto e per il patto di prova (e non anche per il relativo piano formativo individuale, come previsto dall’attuale disciplina). Inoltre si provvede all’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
Lo stesso articolo 2 prevede che la retribuzione dell’apprendista, per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione), debba fare riferimento, per intero, alle ore di lavoro effettivamente prestate e al 35 per cento del relativo monte ore complessivo di formazione, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva.
Infine, viene eliminato l’obbligo a carico del datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, sostituendo pertanto l’obbligo in capo al datore di lavoro con un elemento di discrezionalità.
Il capo II reca misure di semplificazione in materia di servizi per il lavoro e di verifica della regolarità contributiva.
In particolare, con le disposizioni di cui all’articolo 3 si intende garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell’Unione europea, indipendentemente dal loro luogo di residenza ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. In secondo luogo, si provvede a eliminare il domicilio quale requisito per usufruire delle azioni di politica attiva da parte dei servizi per l’impiego competenti. Entrambe le citate disposizioni concorrono a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani la quale, per la fruizione dei relativi percorsi, stabilisce che siano individuati, come requisiti fondamentali, la residenza e la contendibilità del soggetto, consentendo quindi al giovane in cerca di occupazione di rivolgersi a un servizio per l’impiego indipendentemente dall’ambito territoriale di residenza.
Con l’articolo 4 si introduce un significativo intervento di semplificazione riguardante la cosiddetta «smaterializzazione» del DURC attraverso il superamento dell’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti amministrativi alle imprese. Tale misura rimette a un decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l’individuazione delle specifiche tecniche necessarie a dare pieno e regolare avvio alla procedura. È infine previsto che all’attuazione delle suddette disposizioni, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, l’articolo 5 introduce la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle misure previste in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Inoltre, in considerazione dell’attuale crisi occupazionale, il medesimo articolo provvede a incrementare le risorse finanziarie destinate a tale finalità a decorrere dall’anno 2014.
L’articolo 6 reca la consueta formula di entrata in vigore.
B) Il Testo
Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare le modalità attraverso cui viene favorito l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva;
Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di individuare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro, nonché di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI APPRENDISTATO
Articolo 1.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine).
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».
2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».
Articolo 2.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;
2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
b) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;
c) all’articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,».
2. All’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.
Capo II
MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Articolo 3.
(Elenco anagrafico dei lavoratori).
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».
Articolo 4.
(Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefìci normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 5.
(Contratti di solidarietà).
1. All’articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall’anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».
Articolo 6.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 2014.