AVCP: il nuovo regolamento sulle sanzioni alle imprese negli appalti

Ecco il nuovo regolamento sui poteri sanzionatori dell’AVCP. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, sostituisce e abroga i precedenti regolamenti.

Viene per la prima volta disciplinato nel dettaglio il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive.

Si tratta di poteri previsti, in particolare, dall’articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dagli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Dall’entrata in vigore del Regolamento sono abrogati i seguenti atti:

a) “Regole del procedimento per l’iscrizione nel casellario dell’annotazione nei confronti dell’operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell’articolo 38 del d.lgs n. 163 del 2006” (allegato alla Determinazione n. 1/2010 dell’Autorità pubblicata in data 12 gennaio 2010);

b) “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 163/2006” (depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2010);

c) “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4-4-2011- Suppl. Ordinario n. 91);

d) “Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9 – quater, del D.Lgs. 163/06 per l’accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 168 del 21 luglio 2011).

Ecco il testo integrale

Redazione

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