Lavorazioni specialistiche, la relazione al decreto legge “casa”

E’ in vigore da sabato 29 marzo, il decreto legge sulla casa che contiene, all’articolo 12, disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 27 maggio (qui la scheda).

Riportiamo di seguito la relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 (“misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”):

“L’articolo 12 reca disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.

La disposizione è volta ad evitare le gravi ripercussioni sul mercato delle gare degli appalti di lavori pubblici derivanti dalla deregolamentazione in materia di qualificazione degli operatori per la partecipazione alle gare, conseguente all’annullamento, su decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Associazioni imprese generali (AGI) ed altri, delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che determinerebbero un aggravio della situazione già particolarmente critica in cui si trova il sistema imprenditoriale del Paese operante nel settore delle costruzioni.

Il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 16 aprile 2013, ha espresso parere nel senso del parziale accoglimento del ricorso per l’annullamento degli articoli 109, comma 2 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla «Tabella sintetica delle categorie») e 107, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in quanto imporrebbero il ricorso pressoché generalizzato alle competenze dell’impresa specialistica, sacrificando gli interessi delle imprese generali, senza realizzare un adeguato punto di equilibrio tra le due opposte esigenze di consentire, da un lato, all’impresa generalista di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare l’intervento oggetto principale della sua qualificazione e rendere necessario, dall’altro lato, il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per rilevante complessità tecnica o per notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari.

Sulla base del suddetto parere, il decreto del Capo dello Stato di decisione del ricorso, adottato il 30 ottobre 2013, ha statuito l’annullamento delle citate disposizioni regolamentari, privando il mercato, nelle more di un intervento normativo di adeguamento delle stesse nel senso indicato dal Consiglio di Stato, di regole per determinare la qualificazione da richiedere alle imprese per l’esecuzione dei lavori pubblici. Venute meno le regole che riservavano l’esecuzione di particolari lavorazioni, rientranti nelle categorie a qualificazione obbligatoria, di cui talune individuate come superspecialistiche, a soggetti dotati di specifica qualificazione, non risulta più garantita la finalità di conseguire una adeguata esecuzione delle prestazioni richieste per le opere di elevato contenuto specialistico, assicurata dal possesso da parte dell’esecutore di una adeguata qualificazione professionale. Al contempo si produce di fatto uno sbilanciamento del mercato che, se da un lato favorisce la partecipazione delle imprese cosiddette «generaliste», dall’altro penalizza fortemente l’accesso al mercato da parte delle imprese «specialistiche».

Di qui l’urgenza di intervenire per evitare, nelle more della definitiva messa a punto dell’adeguamento della disciplina regolamentare nel senso indicato dal Consiglio di Stato, da un lato, il disorientamento delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara, dall’altro, improvvisi e pesanti impatti negativi per le imprese operanti nel settore in possesso di qualificazione nelle categorie specialistiche, nonché una non adeguata esecuzione delle prestazioni richieste.

Si prevede pertanto che – nelle more della ridefinizione, entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge, della disciplina regolamentare sostitutiva delle disposizioni annullate in tema di qualificazione per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici, adeguata a quanto rilevato dal Consiglio di Stato – con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, siano individuate le categorie da intendersi, ai fini della predisposizione dei bandi di gara, a qualificazione obbligatoria e, tra di esse, le cosiddette categorie «superspecialistiche».

L’intervento consente di evitare, da un lato, il disorientamento delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara e una non adeguata esecuzione delle prestazioni richieste derivante dall’attuale deregolamentazione e, dall’altro, improvvisi e pesanti impatti negativi per le imprese operanti nel settore già in possesso di qualificazione nelle categorie specialistiche.

Le nuove regole assumono carattere di transitorietà in quanto mantengono la propria validità solo fino all’adozione della nuova disciplina regolamentare.”

Qui il testo in vigore.

Redazione

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