E’ in vigore dal 6 aprile 2014 la procedura per il rilascio del “permesso unico lavoro”, previsto dal decreto legislativo 40 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2011/98/UE del parlamento europeo.,
In base ad essa gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti ad esaminare, con un’unica procedura, le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio; in caso di esito positivo sarà rilasciata un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro subordinato.,
In particolare, all’articolo 1 il decreto introduce modifiche agli articoli 4-bis, 5 e 22 del Testo Unico delle norme sull’immigrazione, prevedendo l’allungamento a 60 giorni del termine massimo per il rilascio di tutti i permessi di soggiorno.
La dizione ‘permesso unico lavoro” dovrà essere inserita su alcuni permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa, con l’esclusione dei permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori ‘alla pari’, agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonchè ai titolari di protezione internazionale o temporanea ed ai titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
L’articolo 2 del D.lgs. n. 40/2014 prevede l’abrogazione delle norme del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione che esigono la stipula del contratto di soggiorno al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (articolo 13, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).