Le deroghe all’evidenza pubblica nel settore della difesa

E’ stata pubblicata nella Gazzetta del 14 aprile la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri contente “Orientamenti e criteri per il ricorso all’art. 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” .
Nella direttiva si legge che il mancato ricorso ad una procedura  di  evidenza  pubblica  per l’affidamento di forniture,  lavori o servizi nei settori della difesa e della sicurezza, e’ consentito unicamente nel caso in cui il ricorso, a  detta  procedura,  possa  compromettere  interessi  essenziali   di sicurezza  dello  Stato   nel  rispetto  dei  presupposti   stabiliti dall’art. 346 TFUE.
Al riguardo, l’art. 346 del Trattato  sul  funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di derogare  alle regole del mercato interno ed  in  particolare  li autorizza  a non fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata, contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza  (lettera a) e ad adottare specifiche misure ritenute necessarie  alla  tutela, degli  interessi  essenziali  della  propria  sicurezza  e   che   si, riferiscano alla produzione o  al  commercio  di  armi,   munizioni  o, materiale bellico (lettera b).
In tali casi,   le  amministrazioni  aggiudicatrici dovranno verificare,  in relazione allo specifico affidamento:
a) quale  interesse  essenziale  della  sicurezza  dello  Stato  si, intenda tutelare;
b) quale sia il legame tra detto interesse e la specifica decisione, relativa all’affidamento da effettuare;
c) perche’  la  non  applicazione  della  normativa  europea  sugli, appalti pubblici al caso specifico sia necessaria alla tutela  di  un, interesse essenziale della sicurezza dello Stato;
d) che l’obiettivo di  impedire  la  divulgazione  di  informazioni, sensibili per la tutela di interessi essenziali della sicurezza dello, Stato non sia conseguibile nel contesto di una procedura di  evidenza, pubblica;
e) e,  quando l’oggetto dell’affidamento rientri nel  settore  della, difesa,  che lo stesso sia destinato a fini specificatamente militari.

Il testo della direttiva in pdf

Il testo della direttiva in Gazzetta

Redazione

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