Il 25 maggio 2014 si svolgeranno le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Si voterà nello stesso periodo in tutti i 28 Stati membri (dunque anche in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria). L’Unione Europea comprende più di 500 milioni di persone.
Per la prima volta, il nuovo Parlamento, a seguito delle novità introdotte con i Trattati di Lisbona, eleggerà chi sarà alla guida della Commissione europea, cioè al Governo dell’UE. Il candidato presenta il suo programma politico al Parlamento e per essere eletto a Presidente della Commissione europea dovrà essere poi ‘approvato’ dalla maggioranza assoluta dei deputati (376 su 751). In caso contrario, gli Stati membri dovranno presentare un nuovo candidato.
Anche i candidati agli altri portafogli di competenze della Commissione dovranno superare la “valutazione” parlamentare prima di poter assumere la carica.
Il sistema elettorale
La legge n. 65 del 2014, entrata in vigore il 25 aprile, ha rafforzato la parità di genere alle elezioni europee: nel caso in cui l’elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
Gli elementi essenziali del sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e la disciplina della campagna elettorale, dei finanziamenti a partiti e candidati sono illustrati nel Manuale elettorale per le elezioni europee 2014 a cura della Camera dei deputati.
Le modalità di elezione del Parlamento europeo sono disciplinate autonomamente da ciascuno Stato membro sulla base di alcuni principi comuni stabiliti dall’Unione europea. In Italia, il sistema elettorale è proporzionale ed i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell’ambito di 5 circoscrizioni molto ampie.
La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze.
Sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.
La legge 22 aprile 2014, n. 65 ha modificato la legge elettorale europea per rafforzare la rappresentanza di genere.
In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee, la legge reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi solo nelle elezioni del 2014 ed una disciplina a regime più incisiva che troverà applicazione dalle successive elezioni.
In particolare, la proposta di legge introduce, limitatamente alle elezioni europee del 2014, la tripla preferenza di genere prevedendo che, nel caso in cui l’elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
Per quanto riguarda la disciplina a regime viene prevista:
– la composizione paritaria delle liste dei candidati, disponendosi che i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, a pena di inammissibilità; inoltre, i primi due candidati devono essere di sesso diverso;
– la tripla preferenza di genere, con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via transitoria per il 2014: le preferenze devono infatti riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. In caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di espressione di tre preferenze, sono annullate sia la seconda che la terza preferenza (e non solo la terza preferenza, come nella disciplina per il 2014).
Qui il manuale elettorale per le elezioni europee 2014, a cura della Camera dei deputati.