IAL significa: Integrità del contenuto, intesa come non modificabilità o alterabilità di quanto indicato nel documento, Autenticità dell’origine, riferita alla possibilità di assicurare l’identità del soggetto che ha emesso la fattura, Leggibilità del documento. Ma vediamo in concreto.
Il comma terzo dell’articolo 21 (DPR 633/72) prevede che il soggetto passivo debba garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento di emissione sino al termine del periodo di conservazione.
La normativa nazionale non contiene, a differenza della Direttiva 2010/45/UE, una esplicita definizione dei requisiti sopra citati. Quest’ultimi devono essere tratti, pertanto, dalla Direttiva. Essa prevede che la fattura, cartacea o elettronica, debba rispettare i seguenti requisiti tecnici noti con l’acronimo I.A.L.:
– Integrità del contenuto: intesa come non modificabilità o alterabilità di quanto indicato nel documento. Dalla necessità di rispettare questo requisito nasce l’esigenza di utilizzare formati elettronici non modificabili, come già evidenziato in precedenza;
– Autenticità dell’origine: riferita alla possibilità di assicurare l’identità del soggetto che ha emesso la fattura;
– Leggibilità del documento: tale requisito non viene espressamente definito dalla Direttiva. Si può ragionevolmente affermare che esso riguardanti l’utilizzo di un linguaggio di agevole comprensione.
Il rispetto dei citati requisiti è un onere che incombe, sia sul soggetto che emette il documento, sia sul soggetto destinatario e permane per l’intero “ciclo di vita” del documento (Continua)