Il Ministro della Giustizia Orlando ha dichiarato ieri: “Vorremmo che la Giustizia diventasse una risorsa per il Paese, che se funziona bene crea ricchezza e aumenta la competitività“. Il Tar Lazio, con ordinanza depositata sul concorso magistratura (presidente Elia Orciuolo, estensore Giampiero Lo Presti), ha dimostrato che ricchezza e competitività sono sì obiettivi da perseguire, ma non certo dal potere giurisdizionale.
Emblematico il caso deciso dal TAR Lazio, sul concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 30.10.2013, Il ricorrente, disabile, aveva chiesto di articolare lo svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi, richiesta rigettata dal decreto ministeriale del 7 marzo 2014, che aveva disposto lo svolgimento delle prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014.
Era la richiesta di un solo individuo, contro l’interesse di tutti gli altri partecipanti, ed in teoria dello stesso Ministero, al celere svolgimento delle prove.
Ebbene, ha osservato il Collegio: “la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti”.
Dunque, il diritto o, meglio, l’interesse legittimo di un concorrente vale di più di tutte le altre esigenze organizzative, più o meno reali, evidenziate dall’Amministrazione resistente.
Ecco la lezione che il Tar Lazio ci ha impartito l’altro ieri: che non tocca alla giurisdizione, ma agli altri poteri, al legislativo ed all’esecutivo, lavorare per aumentare la ricchezza e la produttività del sistema Italia (o invece per ucciderlo, come ci insegna il caso “Mose”).
Riportiamo di seguito il testo dell’ordinanza del TAR Lazio.
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
Ordinanza del 6 giugno 2014 numero 2563
(presidente Elia Orciuolo, estensore Giampiero Lo Presti)
(…)
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto ministeriale del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell’istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30.10.2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014; degli atti connessi.
(…)
Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame;
Ritenuto che l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato;
Considerato che la previsione di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68;
Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato art. 16 non può valere a legittimare l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della procedura;
Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate;
Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori;
Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti;
Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l’effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014. Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Fabio Mattei, Consigliere
Depositata in segreteria il 6 giugno 2014