Il 20 maggio è entrata in vigore la legge di conversione del decreto lavoro. Si tratta della legge 16 maggio 2014 n. 78 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”). Qui il testo coordinato.
Ecco quali le maggiori novità introdotte:
Lavoro a termine: sarà consentito un rapporto di lavoro a termine anche “a-causale”, prorogabile fino a cinque volte, la cui a-causalità può durare fino a 3 anni (ossia per tutta la durata del rapporto, posto che lo stesso è consentito fino ad un massimo di 36 mesi). Sarà possibile assumere a termine nel limite massimo del 20% dell’intero personale dipendente, anche se va detto che nella maggior parte dei settori un tetto massimo di assunzioni a termine era già previsto dalle disposizioni dei contratti collettivi . Il superamento della percentuale massima stabilita normativamente comporterà per l’azienda una sanzione amministrativa 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno; tale limite percentuale non trova applicazione nel settore della ricerca, purchè il lavoratore a termine sia assunto specificamente per svolgere attività scientifica. in deroga alle suddette statuizioni, sarà sempre consentito assumere con contratto a tempo determinato a quelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti
Contratto di apprendistato: il piano formativo individuale – che caratterizza questa forma contrattuale atipica- dovrà essere redatto contestualmente e in forma sintetica e d essere parte integrante ed essenziale del contratto stesso; il piano di formazione potrà essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Al fine di rendere effettivo e quasi un onere pubblico il progetto formazione – lavoro, la Regione in cui ha sede l’azienda che ha assunto l’apprendista dovrà comunicare all’azienda stessa, entro 45 giorni dalla notizia dell’instaurazione del rapporto di lavoro, tempistiche e modalità di erogazione della formazione di base prevista dal piano. Per ciò che concerne l’aspetto economico , la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, viene quantificata normativamente nel 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per ciò che concerne la conversione del contatto nell’ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la legge di conversione ha imposto l’ obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti in azienda prima di assumerne di nuovi; l’obbligo è però limitato ai datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti
DURC: diviene quadrimestrale e “smaterializzato” , che consentirà di verificare attraverso modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili.
La verifica della regolarità riguarderà i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni contributivo- assistenziali dei lavoratori “atipici”.
Digitando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare sarà possibile verificare le condizioni di “regolarità contributiva” di una impresa nei confronti di INPS e INAIL, nonché – con riferimento alle imprese tenute ad applicare i contratti collettivi del settore edile – delle Casse edili. Ciò avverrà mediante una interrogazione unica e unitaria negli archivi informatici gestiti da INPS, INAIL e Casse Edili, attraverso una gestione applicativa integrata dei sistemi di tutti gli istituti di previdenza e assistenza ( da attuarsi alla stregua della delega normativa espressa alla normativa di secondo livello ).
L’ interrogazione istantanea ed integrata assolverà anche all’obbligo di verificare in capo all’operatore economico che partecipi alle gare d’appalto pubbliche, la sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163/2006 (ossia la mancata commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”), nel contesto della Banca nazionale dei contratti pubblici.