L’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, esprime forte preoccupazione per il rischio di paralisi dell’attività dei Comuni, determinato dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 66.
All’articolo 9 si prevede infatti il divieto per i Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, servizi e forniture in assenza di una centrale unica di committenza, e si stabilisce che l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci il Codice Identificativo Gara (Cig) ai Comuni non capoluogo di provincia che acquisiscano lavori, servizi e forniture senza che questi si uniscano, costituiscano un accordo consortile, ricorrano ad un soggetto aggregatore o alle Province. L’unica alternativa prevista, laddove possibile, è l’acquisto di beni e servizi attraverso il Mepa e la Consip spa.
A questo proposito, l’Associazione auspica innanzitutto che il governo recepisca in tempi rapidissimi l’ordine del giorno approvato dallo stesso esecutivo, con il quale si impegna tra l’altro a prevedere una deroga per gli acquisti in economia fino a 40 mila euro e per gli interventi di somma urgenza, definendo anche i termini di un indispensabile regime transitorio, tale da consentire ai Comuni di predisporre il nuovo assetto organizzativo.
La norma insomma, secondo l’Anci, risulta non solo del tutto inapplicabile, ma in netta controtendenza rispetto ai principi di semplificazione e snellimento delle procedure, nonché con la volontà del Governo di rilanciare l’economia. Nel caos applicativo che ne discenderebbe, infine, Anci segnala con preoccupazione il rischio che trovino terreno fertile soluzioni di corto respiro proposte da soggetti non istituzionali e finalizzate a eludere la normativa. Consulta la prima nota tecnica redatta dall’Anci al provvedimento.
Di seguito, la prima nota tecnica, redatta dall’Anci, sugli articoli di particolare interesse per i Comuni contenuti nella Legge n. 89 del 23 Giugno 2014, di conversione del DL 66.
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ANCI
Prima nota tecnica su articoli di particolare interesse per i Comuni contenuti nella Legge n. 89 del 23 Giugno 2014, di conversione del DL 66
Si riassumono di seguito le principali disposizioni contenute nella legge di conversione del DL n. 66/2014 (legge n. 89 del 23 giugno 2014), che producono effetti per gli enti locali. Fra le novità di maggior rilievo, si segnalano in particolare le sanzioni irrogate alle amministrazioni che non rispettano i tempi dei pagamenti e l’obbligo per tutti i comuni non capoluogo di effettuare gli acquisti di lavori beni e forniture attraverso soggetti aggregatori.
Vincoli al personale delle società partecipate
Ad aziende speciali, istituzioni e società controllate non si applicano in modo automatico i vincoli dettati dal legislatore per gli enti locali per assunzioni, trattamento economico, costi della contrattazione e consulenze. Le stesse devono ridurre i costi del personale sulla base di atti di indirizzo degli enti locali. Sono escluse aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona e farmacie (art. 4)
Vincoli di trasparenza
Le PA devono pubblicare sul sito anche gli allegati ai bilanci ed ai conti consuntivi e un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti a decorrere dal 2015, indicatore che per il 2014 è annuale.
Riduzione, a partire dal 2014, della spesa per beni e servizi di 2,1 miliardi, di cui 700 milioni a carico delle amministrazioni locali ed altrettanti delle regioni. Nel DPCM con cui saranno dettate le modalità applicative si terrà conto, in modo premiante, della amministrazioni che acquistano a prezzi più prossimi a quelli di riferimento, che hanno minori tempi di pagamento e che fanno maggiore ricorso alle centrali di committenza.
Le PA possono tagliare del 5% la spesa per i contratti in essere e per quelli per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione provvisoria. Il prestatore può recedere senza alcuna penale nei 30 giorni successivi (art. 8)
Centrale di committenza e tagli della spesa per acquisti
Istituito un “elenco dei soggetti aggregatori” nell’ambito della Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; ne fanno parte Consip ed una centrale di committenza per regione e comunque entro il tetto massimo di 35.
Per le categorie di beni individuate tra quelle per le quali vi è l’obbligo di utilizzare Consip o altre strutture di aggregazione, il che avverrà con specifico DPCM, non verrà rilasciato il CIG in caso di mancato utilizzo di queste forme di acquisto. Fatta salva la possibilità di acquisto, con procedure ad evidenza pubblica, a prezzi inferiori alle convenzioni Consip. Nella aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa viene aggiunta l’origine produttiva ai criteri di valutazione.
Tutti i Comuni non capoluogo di provincia – a decorrere dal 1° luglio 2014 ( termine stabilito dall’articolo 3 comma 1bis della legge n. 15/2014), possono acquisire lavori, beni e servizi solo nell’ambito di: Unioni di Comuni, costituendo un apposito accordo consortile ossia Convenzioni ex articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria con parere n. 112/2013 “in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese”, o avvalendosi degli uffici della Provincia, tranne che per i beni e servizi acquisiti tramite strumenti elettronici gestiti da Consip o da altro strumento di aggregazione. Il CIG non viene rilasciato in caso di violazione di tale vincolo. Dal combinato disposto degli articoli 9 e 47 della legge di conversione, risulta altresì abrogata la deroga per gli acquisti in economia, prevista dal comma 11 dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 163/2006: anche per lavori o acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, occorrerà costituire o rivolgersi ai suddetti soggetti aggregatori.
La sostanziale immediata operatività di dette norme (si ribadisce dal 1° luglio 2014), come già sottolineato dall’Anci Nazionale che ha chiesto un incontro urgente al Ministro competente, rischia di paralizzare l’attività negoziale della maggioranza dei Comuni Italiani. La costituzione infatti di un’Unione di Comuni, di una convenzione o l’affidamento agli uffici della Provincia di ogni tipologia di appalto di lavori, servizi e/o fornitura, richiede un adeguamento organizzativo impraticabile in così breve tempo.
A ciò si aggiunge l’inesistenza di Convenzioni Consip per alcune categorie di lavori e servizi (si pensi alle manutenzioni edilizie o ai servizi sociali), non standardizzabili e, dunque, l’impossibilità di ricorrervi.
Continua a residuare unicamente la possibilità di cui al comma 3 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che prevede: “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”. Va detto tuttavia che tale deroga – dato il tenore letterale della disposizione – è applicabile solo allorché non si rilevino in concreto altre possibilità alternative tra quelle indicate all’articolo 33 comma 3bis del D.Lgs 163/2006.
Trattamento economico
Il tetto al trattamento economico del personale pubblico è fissato in 240.000 euro annui. (art. 13)
Vincoli agli incarichi di consulenza e co.co.co
Divieto di conferimento da parte delle PA che nel conto annuale del 2012 hanno speso per consulenze più del 4,2 % della spesa del personale per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 mln di euro, e dell’1,4 % per le PA con spesa di personale superiore a 5 mlm di euro.
Divieto di conferimento da parte delle PA che nel conto annuale del 2012 hanno speso più del 4,5 % della spesa del personale per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e dell’1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.(art. 14)
Tagli alla spesa per le autovetture
Dal 1° maggio 2014 è ridotta al 30% (e non più al 50%) rispetto a quella del 2011, la spesa per le autovetture di servizio quella (art. 15)
Modifiche alla legge 56/2014
Abrogata la conferenza metropolitana per la redazione dello statuto della città metropolitana. Restano a carico della provincia e della città metropolitana gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli amministratori (con esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio e per la partecipazione alle riunioni delle associazioni), Vengono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, quelli relativi ai permessi retribuiti e agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. I revisori non possono svolgere tale incarico oltre 2 volte nello stesso ente; devono comunicare le proprie dimissioni con almeno 45 giorni di preavviso. Il tetto del loro rimborso spese è fissato nel 50% della indennità (art. 19)
Società partecipate
Entro il 31 luglio piano del commissario per la spending review di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali (art. 23)
Razionalizzazione uso di immobili
Gli enti locali devono garantire dal prossimo 1 luglio la riduzione della spesa per le locazioni passive di almeno il 15% (art. 24)
Fatture elettroniche
Entro il 31 marzo 2015 dell’obbligo di fatturazione elettronica, con obbligo di inserimento del CIG e del CUP. Obbligo di un registro unico delle fatture (artt. 25 e 42)
Monitoraggio del rispetto dei termini di pagamento delle PA
Le PA devono comunicare entro il 15 di ogni mese le informazioni riguardanti i debiti non estinti per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o di diniego non motivato di certificazione, anche parziale, si determinano il maturare di responsabilità a carico del dirigente inadempiente ed il divieto per la PA di effettuare assunzioni di personale e di ricorrere all’indebitamento. La certificazione deve indicare la data prevista per il pagamento.
Obbligo di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza del termine, nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. A carico delle PA che registrano un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto ai termini indicati dal D.Lgs. n. 231/2002, è previsto che sia irrogato il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Le premialità per il patto sono limitate alle sole PA che rispettano i termini di pagamento (artt. 27 e 41)