Novità in arrivo per il precontenzioso appalti. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il Regolamento dell’Autorità nazionale anticorruzione, che disciplina il procedimento di soluzione delle controversie tra PA e imprese di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del Codice dei Contratti pubblici.
Giova ricordare che l’Anac è subentrata in tutte le competenze già attribuite alla soppressa AVCP, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.
Ai sensi del nuovo regolamento, entrato in vigore il 13 settembre, la stazione appaltante, una parte interessata ovvero piu’ parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all’Autorita’ istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle
procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Sono legittimati a presentare istanza i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonche’ i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
Non sono ammissibili le istanze: in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate; incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato; non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all’esterno la volonta’ del soggetto richiedente.
Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al regolamento e trasmesse preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara.
L’istanza presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente, deve contenere l’impegno a non porre in essere atti
pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere. Quando l’istanza e’ presentata da una parte diversa dalla
stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell’istruttoria, l’Autorita’ formula alla stazione appaltante l’invito a non porre in
essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.
L’autorità è tenuta a deliberare entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di contenzioso.
Il regolamento è entrato in vigore il 13 settembre 2014.
In allegato:
Il testo integrale del provvedimento Anac pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Il modulo per le istanze di parere