Decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999 n. 26
“Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione regionale per il biennio economico 1998/1999 e per il quadriennio giuridico 1998-2001” (G.U.R.S. 19 novembre 1999 n. 54)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 14, lett. q), e 20 dello Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante “Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale”;
Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 ed, in particolare, l’art. 20;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 gennaio 1995, n. 11, recante “Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione regionale per il triennio 1994-96 – Recepimento dell’accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 1997, n. 38, recante “Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione regionale con cui è stata prorogata al 31 dicembre 1997 la parte normativa emanata col citato D.P.R.S. 20 gennaio 1995, n. 11 e la parte economica per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 1997”;
Vista l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale regionale relativo al biennio economico 1998-1999 e quadriennio giuridico 1998-2001, aperto il 22 dicembre 1998 e sottoscritto in data 9 luglio 1999 dalla delegazione di parte pubblica e le OO.SS.: CISL-UIL – SADIRS – UGL-DIRSI-SIAD – CISAS – CISAL Sicilia – Federazione CISAL Dipendenti regionali – RDB;
Considerato che la Giunta regionale nella seduta del 10 agosto 1999 ha esaminato favorevolmente la suddetta ipotesi di accordo considerando però utili taluni aggiustamenti tecnici o legati a calcoli più puntuali;
Considerato che la Commissione legislativa permanente degli affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana non ha espresso il proprio parere nei termini di cui all’art. 5 della legge regionale n. 38/91 per cui il suddetto parere deve intendersi acquisito;
Visto il verbale dell’8 ottobre 1999, nel quale le citate OO.SS. firmatarie dell’ipotesi di accordo condividono gli aggiustamenti tecnici e legati a calcoli più puntuali proposti dall’Assessore regionale destinato alla Presidenza e ratificati dalla Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 274 dell’11 ottobre 1999, con la quale la Giunta di Governo ha recepito le norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo concernente il personale dell’Amministrazione regionale per il biennio economico 1998-1999 e per il quadriennio giuridico 1998-2001 integrate dagli aggiustamenti tecnici suddetti;
Visto il quadro degli oneri derivanti dall’applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali (allegato A);
Considerato che nel cap. 21262 per l’esercizio finanziario in corso è stata utilmente finanziata la somma di lire 36.000 milioni;
Vista l’ipotesi di accordo riformulata sulla base degli aggiustamenti tecnici ratificati dalla Giunta regionale e condivisi dalle stesse OO.SS. che hanno sottoscritto l’accordo;
Decreta:
ARTICOLO 1
Sono recepite le norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo come di seguito riportato ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 38/91.
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione e durata
Le disposizioni del presente accordo si applicano al personale dell’Amministrazione regionale di cui all’art. 1 del D.P.Reg. n. 11/95 e degli enti che adottano lo stesso contratto di lavoro e fanno riferimento al periodo 1998-1999 fatte salve le decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Ogni disposizione normativa contrattuale o regolamentare, concernente il trattamento giuridico ed economico ivi compreso quello accessorio, in quanto materia già delegificata, in contrasto con le disposizioni del presente contratto viene come di seguito sostituita, modificata o integrata e sarà rivista, in presenza della riforma della Pubblica Amministrazione e della dirigenza della Regione siciliana per il necessario adeguamento.
Gli istituti economico-normativi sostituiscono e modificano la precedente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 38/91.
Art. 2
Decorrenze aumenti
Gli stipendi tabellari stabiliti dalla tabella A allegata al D.P.Reg. n. 11/95 e successive modificazioni ed integrazioni sono incrementati nelle misure mensili lorde con le modalità e le decorrenze contenute nella tabella X allegata al presente contratto.
Gli incrementi tabellari previsti dal 1° comma si applicano, con le medesime decorrenze, alle posizioni economiche indicate dalla tabella B allegata al D.P.Reg. n. 11/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli incrementi tabellari previsti dal comma 1 hanno effetto, con medesima decorrenza, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
Art. 3
Disposizioni transitorie
Al personale assunto in vigenza del D.P.Reg. n. 11 del 20 gennaio 1995 e del D.P.R.S. n. 38/97 e fino all’entrata in vigore del presente accordo, l’inquadramento nei ruoli della Regione siciliana è regolato dalle disposizioni previste dall’art. 12 del D.P.R.S. n. 11/95, così come modificato dagli artt. 2 e 3 del D.P.R.S. n. 74/95.
Il nuovo trattamento economico decorre dalla data di pubblicazione del presente accordo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ai soggetti utilizzati ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 ed ai soggetti di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79 collocati nei ruoli dell’Amministrazione regionale, anche in soprannumero, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, il periodo di corso cui al comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 è valutato per intero ai fini del riconoscimento dei servizi operato ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 11 del 15 giugno 1988.
Gli effetti economici di cui al comma precedente decorrono dall’1 novembre 1998.
Art. 4
Indennità di amministrazione
Al fine di un completo riequilibrio della retribuzione spettante al personale dei diversi ruoli dell’Amministrazione regionale, a decorrere dall’1 luglio 1999, ai dipendenti regionali in servizio alla stessa data, compete un incremento dell’indennità di amministrazione prevista all’art. 3 del D.P.R. 2 ottobre 1997, n. 38 applicando le disposizioni dell’art. 9 del D.P.Reg. n. 11/95 con esclusione degli effetti sulla 13ª mensilità nelle percentuali lorde seguenti da calcolare per 12 mensilità (calcolato sull’indennità di amministrazione già percepita):
– liv. dal I al V il 30%;
– liv. dal VI all’VIII il 10%;
– liv. dirigente superiore, direttore, segretario generale il 10%.
Art. 5
P.E.O.
Ai dipendenti in servizio alla data di pubblicazione del presente accordo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 1998 non abbiano già goduto di analogo beneficio e che abbiano maturato almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita, è attribuita la posizione economica immediatamente successiva a quella in godimento, con riferimento alla tabella B allegata al D.P.R.S. n. 11/95 e successivi accordi, modificazioni e integrazioni secondo la procedura di cui agli artt. 14 e 15 del D.P.Reg. n. 11/95 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità di cui al D.P.Reg. n. 34/97.
Ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui al comma precedente è riconosciuta priorità ai soggetti già inseriti utilmente nella graduatoria precedente e secondo la posizione occupata.
L’attribuzione delle posizioni economiche è subordinata al numero di posizioni individuate per livello nella tabella X/2 a decorrere dall’1 agosto 1999.
Art. 6
Fondo efficienza servizi
Dall’1 gennaio 2000 gli artt. 18, 19 e 20 del D.P.R.S. n. 11/95 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.
A decorrere dall’1 gennaio 2000 è istituito presso la Presidenza della Regione siciliana un Fondo destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione di pari importo di quello previsto per l’anno 1999.
Tale importo potrà essere alimentato anche, a far data dall’1 gennaio 2000, dai risparmi di spesa derivanti dalle somme destinate, a qualsiasi titolo, al personale e non utilizzate nell’esercizio finanziario precedente.
Art. 7
Ripartizione del Fondo
Il FES, così ricostituito, viene distribuito fra i rami dell’Amministrazione regionale (Assessorati e Presidenza) in ragione della percentuale rappresentata dal rapporto tra FES dell’anno precedente e monte salari complessivo dello stesso anno e inserito nei pertinenti capitoli di spesa.
Una quota pari al 10% del FES, come sopra determinato e assegnato presso ciascun ramo dell’amministrazione, è oggetto di contrattazione su base assessoriale ed è destinato a eventuali progetti obbiettivo, sia per le sedi centrali che per quelle periferiche di dimensioni non inferiori all’ambito provinciale, ad un mirato utilizzo tendente a riequilibrare eventuali esigenze per mancanza di personale o risolvere situazioni contingenti che richiedano interventi particolari o per altri fini individuati in sede di contrattazione.
L’1% della quota di cui al comma precedente (10%) di ogni ramo dell’Amministrazione è destinata per il funzionamento degli uffici di Palazzo d’Orleans e dell’ufficio della Presidenza della Regione siciliana in Roma.
La rimanente quota del 90% del FES assegnato viene ripartita tra gli uffici centrali e periferici di dimensione provinciale della Regione siciliana in proporzione al monte salari del personale in servizio presso lo stesso ufficio e sedi da esso dipendenti.
Qualora le somme previste per il FES non vengano impegnate nei rispettivi esercizi finanziari, saranno riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo compatibilmente con la vigente normativa in materia.
Art. 8
Osservatorio regionale di vigilanza
Presso la Presidenza della Regione è costituito un Osservatorio regionale con compiti di vigilanza sulla applicazione delle vigenti normative contrattuali.
Esso è composto dall’Assessore alla Presidenza, dal Direttore al personale, dal Segretario generale, dal responsabile del CED della Presidenza, dal dirigente coordinatore dell’ufficio personale, da tre componenti nominati dall’Assessore e da quattro rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi della categoria dei dipendenti regionali.
Art. 9
Gestione del FES
Il Capo dell’Amministrazione, individuato dalla vigente normativa, delega la gestione delle quote del FES ai funzionari responsabili degli uffici centrali e periferici della Regione siciliana.
Per la gestione delle quote del FES si individuano, quindi, le seguenti figure:
– il Direttore regionale per la quota relativa alla sede centrale;
– i responsabili degli uffici periferici della R.S.;
– i direttori dei musei, delle biblioteche e dei centri regionali;
– i direttori di direzioni e sezioni compartimentali a dimensione interprovinciali;
– i responsabili degli uffici di protezione civile e del servizio idrografico regionale.
Il Capo dell’Amministrazione, in presenza di motivate e giustificate esigenze organizzative e priorità, può avocare a sé la gestione della quota FES dell’ufficio periferico.
Le risorse di cui sopra sono destinate prioritariamente a promuovere il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale delle strutture degli uffici inserito in piani di lavoro o progetti di produttività obbligatori finalizzati al conseguimento di più elevata efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali, valorizzando la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza dell’Amministrazione e alla qualità del servizio reso.
I soggetti di cui al comma 1, responsabili della predisposizione, della gestione, del coordinamento e del raggiungimento dell’obbiettivo dei rispettivi piani di lavoro, risponderanno al capo dell’Amministrazione circa l’andamento, il risultato e l’obbiettivo raggiunto. Ai fini della corresponsione del compenso previsto, i responsabili del piano saranno valutati dalla Giunta regionale.
La risorsa FES come sopra individuata sarà, quindi, utilizzata dagli uffici regionali per finanziare progetti annuali, da predisporre, previa contrattazione decentrata, improrogabilmente entro il 31 maggio e resi esecutivi entro il 30 giugno di ogni anno e che dovranno prevedere termine entro il 30 maggio dell’anno successivo.
Art. 10
Osservatorio assessoriale
Presso la Presidenza della Regione e presso ciascun ramo dell’Amministrazione è istituito, con nomina assessoriale, un Osservatorio di valutazione e coordinamento.
I predetti Osservatori saranno composti dall’Assessore al ramo, dal Direttore o dai Direttori regionali del ramo, dal dirigente coordinatore dell’ufficio personale, dai capi degli uffici periferici interessati e dovrà essere garantita la partecipazione di quattro rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale dei dipendenti regionali. Detto Osservatorio verificherà l’aderenza dei progetti o piani di lavoro ai principi progettuali e gestionali contenuti nel presente accordo, rinviando all’ufficio proponente, entro 10 giorni dal ricevimento, per l’adeguamento a detti principi e, a consuntivo, i livelli delle variazioni di produttività del lavoro registrate dalle unità organizzative interne agli uffici regionali in periodi temporali definiti, non superiori ad un anno, relazionando al Capo dell’Amministrazione il grado di realizzazione degli obiettivi fissati dai programmi annuali.
I nuclei di valutazione già istituiti a norma della vigente normativa contrattuale sono aboliti.
Art. 11
Valorizzazione della professionalità
Al fine di valorizzare la dignità professionale del dipendente, ancorando la remunerazione alla effettiva professionalità ed ai risultati della sua azione e al fine altresì di consentire la gestione delle differenze locali delle specificità professionali ed organizzative, le individuate risorse aggiuntive (FES quota parte) sono destinate per il 70% ai progetti di produttività capaci di snellire l’istruttoria procedimentale dell’intera struttura organizzativa, coinvolgendo obbligatoriamente tutto il personale durante l’orario di servizio, per garantire:
– la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti;
– la semplificazione della modulistica;
– migliore informatizzazione dei servizi;
– migliore organizzazione per le relazioni con l’utenza;
– migliore fruibilità e vigilanza del patrimonio culturale ed ambientale;
– migliore presenza sul territorio per azioni di repressione, prevenzione e vigilanza del patrimonio naturale regionale.
Art. 12
Pianificazione piano di lavoro e lavoro straordinario
I piani di lavoro pianificheranno al loro interno anche le eventuali indennità spettanti al personale e previste nel presente contratto; il tutto, ovviamente, entro l’importo complessivo rappresentato dal 70% del fondo assegnato, incrementato, eventualmente, da somme che non si intendano utilizzare per il lavoro straordinario.
Ciascun ramo dell’Amministrazione e ogni ufficio periferico, in relazione alle specifiche funzioni, individuerà in base al consolidato relativo agli ultimi 2 anni e alle forze lavoro presenti in detto periodo, standard di riferimento relativi alla capacità di risposta dell’ufficio in termini di livelli di erogazione dei servizi e/o di atti espletati, quindi, punto di partenza per evidenziare le variazioni di efficienza e produttività del lavoro, tenendo conto anche delle caratteristiche qualitative delle prestazioni rese, quale risultato e obbiettivo dei progetti di produttività.
Il restante 30% dell’intero FES assegnato potrà essere utilizzato, tutto o in parte, per le esigenze individuate dal Presidente della Regione siciliana, dall’Assessore al ramo, dai Direttori e dai funzionari responsabili degli uffici regionali, per la remunerazione di prestazione di lavoro straordinario necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, previa contrattazione decentrata con le OO.SS.
In sede di contrattazione decentrata potrà essere deciso il minor utilizzo del fondo per lo straordinario che potrà, quindi, accrescere il fondo per i piani di lavoro.
Al fine di determinare un migliore assetto organizzativo e funzionale e una migliore efficienza della macchina amministrativa, valorizzando le qualità e le professionalità del personale partecipe del procedimento contenuto nei progetti di produttività, le valutazioni finali per ciascun dipendente devono tenere conto di quanto segue:
– complessità e difficoltà del contesto in cui si deve operare;
– competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo;
– ampia autonomia e deleghe specifiche;
– grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico oltre che professionale;
– competenze tecnico-professionali ed eventuale attinenza all’aggiornamento manifestato dal soggetto;
– capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo;
– capacità di promuovere e gestire l’innovazione;
– rapporto tra obbiettivi e risultati conseguiti.
Art. 13
Parametri remunerativi per partecipazione piani di lavoro
Le quote individuali di produttività saranno calcolate facendo riferimento ai seguenti valori parametrali massimi che saranno attribuiti a seguito della valutazione del responsabile del piano e ratificati dall’Osservatorio:
– 1° livello 3,9;
– 2° livello 4,4;
– 3° livello 4,9;
– 4° livello 5,4;
– 5° livello 6,1;
– 6° livello 6,7;
– 7° livello 7,6;
– 8° livello 9,8;
– dirigente superiore 13,4.
In aggiunta ai parametri di cui sopra si prevedono anche i seguenti che rappresentano l’eventuale incentivo economico per particolari posizioni di responsabilità, di coordinamento, dell’attività gestionale e progettuale inserite nei piani di lavoro così diversificati:
– dal I al III livello 1;
– dal IV al VI livello 1,5;
– dal VII a dirigente superiore 2,5.
I criteri per l’attribuzione dei compensi rappresentati dai parametri di cui sopra saranno individuati, ai sensi dell’art. 12 del presente contratto, in sede di contrattazione decentrata.
L’erogazione dei compensi avverrà quanto all’80% in quota mensile e quanto al restante 20% a conclusione delle verifiche trimestrali. Le assenze effettuate riducono in modo proporzionale i compensi previsti ad eccezione di quelle per malattia, maternità, congedo ordinario e per espletamento di attività sindacale.
Art. 14
Uffici di Gabinetto
Al personale inquadrato presso gli uffici di Gabinetto e al personale di supporto viene riconosciuto un compenso annuo onnicomprensivo da rapportare al periodo effettivo di servizio presso lo stesso ufficio così come appresso specificato:
– Capo di Gabinetto L.45.000.000;
– dirigenti superiori, dirigenti ed equiparati da L.15.000.000 a L.25.000.000;
– livelli dal 6° al 7° da L.12.000.000 a L.15.000.000;
– livelli dal 2° al 5° da L.8.000.000 a L.12.000.000;
– agenti tecnici autisti assegnati al Presidente della Regione, agli Assessori regionali, alle Direzioni regionali e ai capi di Gabinetto da L.15.000.000 a L.25.000.000 comprensive dell’indennità di guida.
I suddetti compensi revocabili sono onnicomprensivi di qualunque altra quota a carico del FES.
La erogazione dei compensi avverrà quanto all’80% in quota mensile e quanto al restante 20% a conclusione di verifiche trimestrali. Le assenze effettuate riducono in modo proporzionale i compensi previsti ad eccezione di quelle per malattia, maternità, congedo ordinario e per espletamento di attività sindacale.
Art. 15
Compenso per particolari posizioni di responsabilità
Per il Segretario generale, per i Direttori, per i responsabili degli uffici periferici non inferiori all’ambito provinciale (funzionari delegati), per i direttori dei musei, delle biblioteche dei centri regionali, per i responsabili delle direzioni e sezioni compartimentali a dimensione interprovinciale e per i responsabili degli uffici alla diretta dipendenza della Presidenza viene individuato, per la predisposizione (obbligatoria), la gestione dei piani di lavoro, un compenso revocabile di posizione di responsabilità, così come appresso specificato.
Un medesimo compenso viene riconosciuto anche, previa la loro individuazione in sede di contrattazione decentrata, ai dirigenti coordinatori di gruppi di lavoro formalmente istituiti, ai responsabili di uffici periferici non assimilabili a quelli indicati al punto 3, ai responsabili di unità operative o servizi formalmente costituiti, per le attività di supporto alla realizzazione dei piani di lavoro.
I criteri per l’attribuzione dei compensi di cui sopra saranno individuati ai sensi dell’art. 12 del presente contratto in sede di contrattazione decentrata.
Compensi revocabili:
1) Segretario generale L.75.000.000 annue;
2) Direttore regionale L.70.000.000 annue;
3) responsabili di uffici di livello provinciale, direttori di musei, biblioteche e centri regionali e direttori delle direzioni e sezioni compartimentali a dimensione interprovinciale L.35.000.000.
Compensi revocabili per le attività di supporto alla realizzazione dei piani di lavoro:
1) dirigenti coordinatori di gruppi di lavoro, ed uffici equivalenti, formalmente costituiti e dirigenti a capo degli uffici periferici non assimilabili a quelli di cui al punto 3 (da individuare in sede di contrattazione decentrata) da L.15.000.000 a L.25.000.000 (da stabilire in sede di contrattazione decentrata);
2) responsabili di unità operative o servizi formalmente costituiti (da individuare in sede di contrattazione decentrata) da L.10.000.000 a L.15.000.000 (da stabilire in sede di contrattazione decentrata).
I suddetti compensi revocabili di particolare posizione di responsabilità sono onnicomprensivi di qualunque altra quota a carico del FES.
La erogazione dei compensi avverrà quanto all’80% in quota mensile e quanto al restante 20% a conclusione di verifiche trimestrali. Le assenze effettuate riducono in modo proporzionale i compensi previsti ad eccezione di quelle per malattia, maternità, congedo ordinario e per espletamento di attività sindacale.
Art. 16
Orario di lavoro, servizio, flessibilità oraria
L’orario di lavoro, fissato in 36 ore settimanali, è programmato su 5 giorni la settimana, con un rientro pomeridiano ed organizzato in modo di ampliare l’orario di apertura al pubblico.
Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza.
Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza.
Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.
Nell’ambito del medesimo ente possono coesistere più forme di orario secondo le esigenze di servizio, mediante l’introduzione del principio della flessibilità.
L’orario flessibile, che può riguardare tutto il personale o gruppi di partecipazione, consiste nel posticipare l’orario di inizio del lavoro ovvero nell’anticipare l’orario d’uscita o dell’avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.
Nell’ambito dell’orario di servizio, i dirigenti responsabili degli uffici regionali dovranno definire, sentite le OO.SS., l’orario di apertura al pubblico prevedendo apposite fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell’utenza in ciascuno dei giorni lavorativi settimanali.
Gli uffici centrali e periferici della R.S., ove non ancora praticato, previo accordo decentrato con le OO.SS. e tenendo conto della specifica realtà territoriale, organizzeranno la flessibilità dell’orario di lavoro articolato su 5 giorni la settimana (lunedì-venerdì) nonché il giorno di rientro pomeridiano nell’ambito delle 36 ore settimanali.
Rispetto a tale nuova disciplina sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana nonché quelli derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di alcuni uffici o parte di essi con un ampliamento dell’orario di servizio anche nei giorni festivi.
Nell’ambito della indicata articolazione giornaliera dell’orario ordinario di lavoro è indispensabile definire negli accordi decentrati con le OO.SS. una adeguata sospensione (non inferiore a minuti 30) idonea a consentire il necessario recupero delle condizioni psicofisiche dei dipendenti.
Si conviene, inoltre, sulla importanza di organizzare, sempre in sede di contrattazione decentrata, in maniera programmata e in forma combinata, le diverse modalità organizzative dell’orario di lavoro e cioè l’orario ordinario, l’orario flessibile, i turni, i recuperi dei permessi brevi e dei ritardi giustificati.
Art. 17
Mensa
In considerazione dell’ampliamento dell’orario di servizio nelle ore pomeridiane, l’Amministrazione si impegna ad istituire la mensa o il servizio sostitutivo della mensa, mediante l’erogazione di buoni pasto ai dipendenti che effettuano rientri pomeridiani a completamento dell’orario di lavoro settimanale, quando si effettui un orario di lavoro articolato su turni di almeno 8 ore continuative.
Nelle more continuerà ad erogarsi l’indennità di mensa attualmente corrisposta, determinata nella nuova misura di L.20.000 lorde.
Art. 18
Rapporto di lavoro a tempo parziale
L’Amministrazione regionale costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale o trasforma, su richiesta dei dipendenti con almeno tre anni di effettivo servizio, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale.
Il contingente di personale da destinare a tempo parziale non può superare, per ciascuna qualifica, il 30% del personale in servizio nella stessa qualifica presso gli uffici della Regione siciliana, entro i limiti della spesa annua prevista per la dotazione organica medesima.
Gli uffici trasmetteranno al rispettivo ramo di Amministrazione le domande degli interessati al lavoro a tempo parziale entro il 30 aprile di ogni anno affinché venga determinato, d’intesa con le OO.SS., il contingente entro il 30 giugno. L’Amministrazione regionale può, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito per i profili professionali che comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata, oppure l’obbligo della resa del conto giudiziale.
Nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, l’Amministrazione negherà la trasformazione del rapporto di lavoro.
Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno; la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti a tempo pieno trasformati.
Il tempo parziale può essere realizzato:
– con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi;
– con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno, in misura tale da rispettare – come media – la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Al personale occupato a tempo parziale è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione.
Il dipendente a tempo parziale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta da inoltrare con un preavviso di almeno trenta giorni e previa cessazione dell’eventuale attività lavorativa esterna.
L’Amministrazione regionale può elevare la misura del contingente per una o più qualifiche di un ulteriore 10% come tetto massimo sia in presenza di comprovati motivi di famiglia sia laddove si prevede di assumere, con contratto a tempo determinato, personale esterno in misura pari alle carenze che si realizzerebbero con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale costituiscono titoli di precedenza:
– essere portatori di handicap oppure di invalidità riconosciuta ex legge n. 482/68;
– carichi familiari;
– età superiore a sessant’anni;
– motivate esigenze di studio.
Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale di pari anzianità.
Il diritto alle ferie è uguale a quello previsto per il lavoro a tempo pieno; i lavoratori che effettuano il part-time mediante prestazione in alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro che vengono prestate nell’anno.
Art. 19
Formazione
La Presidenza della Regione e ogni ramo dell’Amministrazione promuovono e favoriscono forme di intervento per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale utilizzando apposito capitolo di spesa.
Annualmente in accordo con le OO.SS. si potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale e/o provinciale; i programmi di formazione potranno essere definiti e coordinati avvalendosi anche di organismi privati e/o di associazione a livello regionale o nazionale.
L’attività di formazione dovrà essere finalizzata a garantire a ciascun lavoratore l’acquisizione delle specifiche attitudini culturali e professionali necessarie a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa in relazione a specifiche esigenze e priorità.
Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione dovranno concludersi con misure di accertamento dell’avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del dipendente che costituiranno ad ogni effetto titoli di servizio.
Ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l’efficacia dei risultati, ogni ramo dell’Amministrazione, previa contrattazione decentrata, potrà organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi privati e/o di associazioni a livello regionale o nazionale, appositi corsi che dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione.
Art. 20
Pari opportunità
Al fine di promuovere e favorire la comunicazione, l’accesso all’informazione, l’autonomia e la partecipazione alla vita sociale e nell’intenzione di potenziare l’ufficio relazioni con l’utenza contribuendo anche ad integrare, superando le forme di emarginazione e di esclusione sociale, nel loro pieno diritto le persone handicappate, l’Amministrazione, avvalendosi degli enti di cui all’art. 5 della legge n. 845/78, potrà organizzare, in via sperimentale per i non udenti, appositi corsi di formazione di personale sul metodo di apprendimento e comunicazione: lingua dei segni italiana; prevedendo il prioritario inserimento delle persone handicappate in servizio e di personale volontario.
Per un inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone sorde, l’Amministrazione regionale si impegna, altresì, a intraprendere iniziative utili circa:
– i principi contenuti nella legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
– l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 17 della stessa legge n. 104/92 (e successive modifiche e integrazioni), dei programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all’art. 5 della citata legge n. 845/78;
– la istituzione di appositi corsi pre-lavorativi di formazione professionale, sempre avvalendosi degli enti di cui alla legge n. 845/78, promuovendo prioritariamente l’inserimento della persona handicappata non in grado di frequentare i corsi normali;
– dipendenti affetti da patologie conclamate di natura oncologica o comunque riconosciute gravi dagli organismi pubblici preposti possono essere assegnati o trasferiti, a domanda, anche in soprannumero, nella sede richiesta.
Capo II
TELELAVORO SUBORDINATO
Preambolo
Le parti concordano nel ritenere che un più ampio uso delle tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell’ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l’integrazione delle categorie più deboli.
Le parti, tenendo conto che il telelavoro – rappresentando una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e/o professionale – può caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato, convengono di realizzare anche il seguente:
Art. 1a
Il presente accordo riguarda i rapporti svolti in regime di telelavoro dipendente.
Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo – in virtù dell’adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici – risultano modificate.
Art. 2a
(Sfera di applicazione)
Il presente accordo si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal C.C.R.L. dei dipendenti della Regione siciliana, che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali qui contenute.
Art. 3a
(Prestazione lavorativa)
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell’Amministrazione.
Resta inteso che il telelavoratore è a tutti gli effetti in organico, ovvero inserito in eventuale rapporto ex novo, presso la istituita nuova dimensione organizzata.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti princìpi:
1) volontarietà delle parti nella sperimentazione;
2) reversibilità del rapporto su richiesta di parte con preavviso di giorni 30, purché siano almeno trascorsi sei mesi dall’inizio della sperimentazione;
3) pari opportunità dei telelavoratori rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda.
Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l’Amministrazione ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSA/RSU, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale atto, che è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del telelavoro, dovrà comunque contenere la definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto; lo stesso dovrà inoltre prevedere l’esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali.
Art. 4a
(Retribuzione)
Le parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal C.C.R.L.
In sede aziendale si potranno definire sistemi applicativi di quanto previsto al comma precedente.
Art. 5a
(Sistema di comunicazione)
Il collegamento on line consentirà al lavoratore di ricevere dall’ufficio tutte le comunicazioni istituzionali o relative all’organizzazione del lavoro.
Art. 6a
(Riunioni e convocazioni aziendali)
In caso di riunioni programmate dall’ufficio per l’aggiornamento tecnico-organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato attività lavorativa. Qualora le riunioni avvengano nella sede dell’ufficio e il lavoratore sia convocato, il tempo che occorre per raggiungere il luogo in cui avviene la riunione è considerato attività lavorativa.
Art. 7a
(Controlli a distanza)
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
L’ufficio è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, dopo averle preventivamente sottoposte ad analisi congiunta con le RSA/RSU.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all’effettuazione, che comunque non può essere inferiore a tre giorni.
Art. 8a
(Diritti sindacali)
Ai telelavoratori viene riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l’istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura dell’ufficio. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso in ufficio.
L’ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente C.C.R.L.
Art. 9a
(Organizzazione aziendale)
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Art. 10a
(Diligenza e riservatezza)
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende e non può far svolgere a terzi l’attività che è allo stesso demandata.
Art. 11a
(Formazione)
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.
Art. 12a
(Diritti di informazione)
L’ufficio è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire un’informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti in ufficio.
Anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7 nella legge n. 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del C.C.R.L. applicato, considerando con ciò assolto l’obbligo di pubblicità.
Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Art. 13a
(Postazione di lavoro)
Il datore di lavoro provvede alla installazione – in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti – di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa.
La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro.
Le spese connesse all’installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del telelavoratore sono a carico dell’ufficio che si impegna a ripristinare lo status quo ante dell’ambiente in ci si svolge la prestazione di telelavoro dopo che sia terminata la sperimentazione.
Art. 14a
(Interruzioni tecniche)
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Art. 15a
(Misure di protezione e prevenzione)
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.
Art. 16a
(Nuove norme)
In caso di nuove disposizioni di legge, modifiche di quelle esistenti o derivanti da accordi interconfederali o nazionali inerenti il campo di applicazione del lavoro a domicilio e in particolare del telelavoro, le stesse saranno recepite dal presente accordo, previa verifica tra le parti.
Le parti inoltre si incontreranno periodicamente per verificare l’esecuzione delle norme presenti nel presente accordo, e in particolare nel primo anno di vigenza in quanto considerato sperimentale, per affrontare e risolvere eventuali problemi tecnico applicativi, nonché per valutare l’opportunità di aggiornare lo stesso in funzione di nuovi o diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.
Considerata comunque la novità della materia trattata nel presente accordo, in presenza di circolari, prescrizioni, pareri e/o disposizioni degli Ispettorati del lavoro nonché di giurisprudenza, le parti concordano, sin da ora per allora, di incontrarsi per valutare i possibili riflessi sui contenuti e per decidere congiuntamente e coerentemente eventuali modifiche e/o armonizzazioni dello stesso.
ELENCO DELLE INDENNITÀ ALLEGATE AL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
Tutte le indennità dovranno essere previste all’interno dei piani di lavoro e sempre previa contrattazione decentrata
Indennità di consulenza e difesa legale
In sede di contrattazione decentrata, potrà essere prevista una indennità annua lorda, non cumulabile con le altre disciplinate dal presente contratto, di consulenza e difesa legale per gli avvocati con la qualifica di consigliere e consigliere superiore del ruolo tecnico dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, in ragione della specifica professionalità posseduta per l’attività di consulenza e di difesa legale agli Enti della Regione siciliana e compresa tra L.8.000.000 e L.10.000.000. La presente indennità comprende la quota legata alla partecipazione ai piani di lavoro.
Indennità di sportello
Per i dipendenti che prestano servizio presso quegli uffici che per la loro normale attività hanno contatti diretti e quotidiani con il pubblico può essere prevista una apposita indennità di sportello pari a L.2.000 orarie.
Indennità di disagio
Da corrispondere al personale che svolga la propria attività in sedi di lavoro che non siano raggiungibili con mezzi pubblici in orari utili all’espletamento del servizio e/o al rientro o siti nelle isole minori della Regione siciliana per il periodo di non residenza pari a L.8.000 giornaliere.
Rimborso chilometrico sostituivo dell’indennità di campagna
E’ corrisposto un rimborso Km. pari a 1/5 del costo della benzina commisurato ai Km. percorsi, fino ad un massimo di km 40 al giorno, al personale debitamente autorizzato all’uso del mezzo proprio ed impegnato limitatamente alla durata dell’attività lavorativa in zone prive di collegamento con mezzi pubblici.
Indennità informatica
E’ corrisposta una indennità di L.2.000 orarie al personale organizzato in centri o servizi di programmazio-ne dati formalmente costituiti, anche in sede decentra-ta, previa debita attestazione del capo dell’ufficio. L’attribuzione dell’indennità informatica assorbe l’indennità video.
Indennità video
E’ corrisposta L.1.000 per ogni ora di lavoro al personale stabilmente addetto all’utilizzo di video scrittura o all’elaborazione testi o dati previa attestazione scritta del capo dell’ufficio.
Indennità di biglietteria
E’ corrisposta una indennità di L.1.000 l’ora al personale addetto alle biglietterie.
Indennità di tutela e vigilanza
Al personale appartenente all’area di vigilanza in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 viene riconosciuta un’indennità di L.1.570.000 annue, ripartite per dodici mesi, escluso il personale che fruisce di analoghe indennità.
Indennità guida
Al personale autista al quale non viene corrisposta l’indennità di cui all’art. 14 viene corrisposta una indennità mensile di L.220.000
Indennità cambio consegne
Al personale adibito al cambio consegne è attribuita una indennità massima equivalente a 6 ore di lavoro straordinario. La corresponsione della suddetta indennità è certificata dal capo ufficio.
Turnazione
La indennità di turno è così rideterminata:
– al personale riconosciuto in turno spetta l’indennità fissa di L.180.000;
– per ogni turno festivo o notturno una diaria aggiuntiva di L.30.000;
– per ogni turno festivo e notturno una diaria aggiuntiva di L.60.000;
– per ogni turno effettuato nei giorni di riconosciuta festività nazionale come di seguito elencate, una indennità ulteriormente aggiuntiva di L.100.000:
– 1 gennaio;
– 6 gennaio;
– Pasqua;
– Lunedì dell’Angelo;
– 25 aprile;
– 1 maggio;
– 15 agosto;
– 8 dicembre;
– 25 e 26 dicembre.
Il personale che gode dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 1204/71 può a domanda essere esonerato dalla turnazione, il personale che gode dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/92 è d’ufficio esonerato dalla turnazione.
Indennità di pronta reperibilità
In sede di contrattazione decentrata l’Amministrazione regionale può istituire il servizio di pronta reperibilità al fine di fronteggiare eventi straordinari o di calamità.
In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto assegnato nell’arco di 30 minuti.
Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a 6 giorni mensili.
Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
La pronta reperibilità opera al di fuori del lavoro ordinario e del lavoro straordinario previsto.
Nel caso di chiamata, all’interessato dovrà essere corrisposto il compenso di lavoro straordinario nelle misure indicate dalla circolare della Presidenza della Regione n. 39668 del 31 marzo 95.
Resta in vigore la precedente tabella per quanto attiene al pagamento delle spettanze giornaliere integrata da quanto stabilito dall’art. 9, legge n. 394/95.
ARTICOLO 2
Quantificazione degli oneri
La quantificazione degli oneri derivanti dal presente contratto è contenuta nel prospetto allegato A (omesso).
ARTICOLO 3
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente contratto valutati in L.31.875.849.369, come da prospetto allegato A, si provvede mediante l’utilizzo del fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale. – Cap. 21262 – del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999.
Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2000 e 2001 rispettivamente in L.40 miliardi e L.40 miliardi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione – cod. 07.02.00 (Cap. 21262).
L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio su proposta della Presidenza.
Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma le competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni e a disporre i relativi pagamenti nei pertinenti capitoli di spesa per il personale.
ARTICOLO 4
Registrazione ed entrata in vigore
Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria centrale della Presidenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
Palermo, 11 novembre 1999
Presidente Capodicasa
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