E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2014, n. 221, il decreto del ministero della giustizia n. 139/2014 che modifica il dm n. 180/2010, (regolamento attuativo della mediazione civile e commerciale), sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi.
Il decreto pone dei limiti per lo svolgimento dell’attività.
L’articolo 6 del decreto, sancisce infatti, l’indipendenza del mediatore che non puo’ essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui e’ iscritto o relativamente al quale e’ socio o riveste una carica a qualsiasi titolo.
Inoltre, non puo’ assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti e’ assistita o e’ stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali.
L’obbligo dell’indipendenza deve essere osservato anche successivamente alla mediazione, chi ha svolto l’incarico di mediatore non puo’ intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento.
Si osserva che tali disposizioni si estendono ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
Un’altra novità importante riguarda il raddoppio delle spese di avvio della procedura. Viene previsto un doppio scaglione: per le liti di valore fino a 250 mila euro l’importo da corrispondere è pari a 40 euro (come disponeva la precedente formulazione dell’art. 16 dm 180/2010) mentre per le controversie di importo superiore l’importo è di 80 euro (oltre alle spese vive documentate). Inoltre viene previsto che tali spese saranno dovute anche in caso di mancato accordo.
Il decreto è entrato in vigore il 24 settembre 2014, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del dm 139/2014