Legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6
“Provvedimenti per l’autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali” (GURS 29 febbraio 2000 n. 9)
Titolo I
AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI NELLA REGIONE
Art. 1
Finalità dell’autonomia delle istituzioni scolastiche
1. Nella Regione siciliana l’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio e gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico, è strumento finalizzato:
– al radicamento della scuola ai bisogni formativi e di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
– all’uso mirato delle risorse finanziarie della Regione siciliana, dello Stato e dell’Unione europea ai fini del miglioramento dell’offerta formativa che dovrà impegnare le singole scuole nella promozione delle eccellenze e delle potenzialità e nella eliminazione della dispersione e degli abbandoni, favorendo l’integrazione dei soggetti disabili o svantaggiati;
– al massimo coinvolgimento degli enti locali, dei soggetti pubblici istituzionali, delle associazioni professionali, di volontariato e sportive, nonché degli operatori economici e sociali nel progetto unitario, seppure articolato, di sviluppo dell’istruzione nella prospettiva dell’universale e libero manifestarsi delle arti e delle scienze, dell’integrazione europea e dell’emancipazione sociale ed economica dei singoli e della collettività, da promuovere anche verso esiti lavorativi;
– alla sperimentazione di forme di collaborazione tra istruzione pubblica ed istruzione privata che, ferma restando la centralità del ruolo formativo di indirizzo e coordinamento della scuola statale, assicuri la capillare presenza di organismi di istruzione e formazione in modo da innalzare il livello di alfabetizzazione e culturale della popolazione di ogni età.
Art. 2
Dimensionamento delle scuole. Indici e parametri.
1. L’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e di sperimentazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle dotate di personalità giuridica ed esclusi gli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l’efficace esercizio dell’offerta formativa, la stabilità nel tempo e l’equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione.
2. I principi relativi all’autonomia didattica, alla ricerca ed alla sperimentazione educativa si applicano anche alle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute nei limiti della normativa dello Stato.
3. Per acquisire o mantenere la personalità giuridica, le istituzioni scolastiche devono, di norma, avere una popolazione prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio compresa tra 500 e 900 alunni.
4. Nel computo della popolazione scolastica vanno considerati gli alunni delle scuole materne regionali, nonché gli alunni delle scuole materne comunali autorizzate.
5. L’indice massimo di cui al comma 3 può essere superato solo nelle aree ad alta densità demografica con particolare riferimento agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, sempre che ciò non rechi pregiudizio all’impiego dei locali e delle risorse strumentali.
6. Nelle isole minori, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche gli indici di riferimento previsti dal comma 3 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado, o per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo.
7. Nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli ed in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 3, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
8. Gli indici minimi di riferimento si applicano anche agli istituti secondari di istruzione tecnica, professionale ed artistica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell’ambito regionale, nonché agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell’articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riguardo alle peculiari esigenze formative degli alunni che frequentano tali scuole.
9. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici minimi di riferimento sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.
10. Per garantire la permanenza in ambito comunale di scuole che non raggiungono da sole o unificate con scuole dello stesso grado dimensioni ottimali, possono essere costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino di utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento. Tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.
11. Nelle isole minori e nei comuni montani che si trovino in condizione di particolare isolamento possono altresì essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.
Art. 3
Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica
1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell’attribuzione dell’autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
2. La Conferenza provinciale è composta:
– dal Presidente della provincia regionale, che la presiede;
– dal sindaco del comune capoluogo;
– da 5 rappresentanti del personale direttivo, docente e non docente della scuola eletti dai consigli scolastici provinciali anche al di fuori del proprio seno;
– da un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio scolastico provinciale fra i propri membri;
– da un rappresentante degli studenti eletto fra i propri componenti dalla Consulta provinciale degli studenti;
– dal Provveditore agli studi della provincia e dal Presidente del Consiglio scolastico provinciale;
– da 7 sindaci eletti, con voto limitato a 2, dall’assemblea dei sindaci della provincia convocata dal Presidente della Provincia regionale.
3. Qualora alla prima convocazione l’assemblea dei sindaci non sia in numero legale, in seconda convocazione, a distanza di un’ora, si può procedere all’elezione dei rappresentanti alla Conferenza con la maggioranza dei presenti. Qualora il Presidente della Provincia regionale non convochi l’assemblea dei sindaci in tempo utile rispetto alla data di convocazione della Conferenza provinciale, questa è convocata dal Sindaco del comune capoluogo di provincia.
4. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della provincia regionale convoca la conferenza provinciale. Trascorsi infruttuosamente dieci giorni dalla scadenza la convocazione deve essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di provincia. In caso di ulteriore inerzia provvede a mezzo di commissario ad acta l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. La conferenza provinciale è validamente costituita anche nel caso in cui non siano stati designati o eletti tutti i componenti, purché sia assicurata la presenza della metà più uno dei medesimi. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.
6. I dirigenti competenti dell’amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi all’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
7. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato dalla conferenza provinciale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche in assenza dei criteri di cui al comma 1.
8. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province diverse allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.
9. Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è approvato il piano regionale di dimensionamento sulla base dei piani provinciali, assicurandone il coordinamento nel rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e dei parametri di riferimento previsti dalla presente legge, decidendo, ove necessario, sui casi previsti dal comma 8.
Art. 4
Riconoscimento dell’autonomia e attribuzione della personalità giuridica
1. Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione si provvede al riconoscimento dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche e all’attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.
Art. 5
Recepimento di norme dello Stato
1. Si applicano nell’ambito della Regione siciliana le disposizioni contenute all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e l’articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Si applicano altresì le disposizioni contenute nei commi 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 e 17 dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 6
Istituti regionali pareggiati
1. L’autonomia scolastica si applica anche agli istituti regionali pareggiati.
2. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio provvedimento, provvede al dimensionamento degli istituti regionali pareggiati in conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 2, considerando unica entità l’istituto d’arte e la scuola media annessa. Ai predetti istituti si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7 e 8.
3. L’organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34.
Art. 7
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica è costituita dall’assegnazione della Regione per il funzionamento, amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria ed assegnazione perequativa.
2. Tale dotazione finanziaria è attribuita senz’altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività d’istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. La dotazione finanziaria può essere utilizzata indifferentemente per le spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d’anno.
3. L’assegnazione ordinaria comprende, per singole tipologie di scuole ed istituti, una quota fissa per sedi principali, plessi, sezioni staccate o scuole coordinate, nonché la quota riferita ai singoli alunni, variabile per tipologia di scuola. Detta dotazione ordinaria è comunque stabilita in misura tale da consentire l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, nei vari gradi e tipologie dell’istruzione. La dotazione ordinaria è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. L’assegnazione perequativa è determinata in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è acquisito il parere della Conferenza Regione – Autonomie locali, di cui all’articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. In sede di prima applicazione la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sul fondo relativo all’assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico, non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le disposizioni del presente articolo non escludono l’apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, della Comunità Europea, della Regione, degli Enti Locali, di altri enti o di privati per l’attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.
4. Restano a carico degli enti locali obbligati gli oneri previsti da disposizioni legislative.
5. Alle istituzioni scolastiche statali e regionali pareggiate non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8.
Allocazione delle risorse
1. Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono emanate le istruzioni generali per l’autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell’affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa.
Art. 9.
Revisori dei conti
1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:
a) un rappresentante designato dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
c) un rappresentante designato dall’ente locale obbligato (provincia o comune).
2. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti in via prioritaria fra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che siano iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con l’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CE n. 84/253 relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Nel caso in cui l’organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all’amministrazione purché iscritto nell’apposito registro.
3. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due quadrienni.
Art. 10
Soppressione dei distretti scolastici
1. Nell’ambito della Regione siciliana sono soppressi i distretti scolastici di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le funzioni in atto attribuite ai consigli scolastici distrettuali vengono esercitate dalle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli enti locali.
Art. 11
Trasferimento di funzioni dei Consigli scolastici provinciali
1. Nell’ambito della Regione siciliana non si applicano le lettere a), b) ed f) del comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le funzioni ivi previste sono devolute alle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli enti locali. Non si applica, altresì, la lettera i) del comma 1 dell’articolo 22 dello stesso decreto legislativo.
Art. 12.
Funzioni e compiti della Regione
1. Restano attribuite alla competenza della Regione:
a) i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l’organizzazione della rete scolastica;
b) le funzioni relative alla determinazione e all’assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione;
c) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
d) la programmazione a livello regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica sulla base dei piani provinciali assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera c);
e) la suddivisione del territorio regionale, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, nonché in ambiti territoriali di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa;
f) la determinazione del calendario scolastico.
2. Sono invece attribuiti alle province in relazione all’istruzione secondaria superiore, ed ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo dell’istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, sentite le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
h) il piano di utilizzazione nelle ore extrascolastiche delle palestre e delle attrezzature sportive, da predisporre d’intesa con gli organi territoriali del Coni;
i) la promozione di attività sportive da organizzarsi di concerto con i competenti organi del Coni.
3. I comuni, anche in collaborazione con le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
4. La risoluzione dei conflitti di competenze è attribuita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna, elementare e media, la cui risoluzione è attribuita ai comuni.
5. Le norme di cui al presente articolo entreranno in vigore il 1° ottobre 2000.
Art. 13
Attribuzione di funzioni all’ufficio scolastico regionale
1. A seguito della soppressione della Sovrintendenza scolastica regionale e dei Provveditorati agli studi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e attribuzioni che disposizioni legislative ed amministrative regionali devolvono a detti uffici sono attribuite all’Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale per la Sicilia quale organo periferico del Ministero della pubblica istruzione.
Titolo II
PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI
Art. 14
Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53
1. Il terzo comma dell’articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 è sostituito dal seguente:
“Le relative nomine in ruolo avranno decorrenza agli effetti giuridici dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce la graduatoria”.
Art. 15
Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 sono aggiunte le seguenti parole: “a tal fine la frazione di unità inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per pubblico concorso”.
Art. 16
Revisori dei conti
1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica regionale pareggiata autonoma è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e composto da:
a) un rappresentante designato dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante designato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
c) un rappresentante designato dalla provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9.
3. E’ abrogato l’articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33.
Art. 17
Scuole materne regionali
1. Gli oneri relativi alla pulizia dei locali, alla fornitura di acqua, elettricità, riscaldamento, spese telefoniche e piccola manutenzione delle scuole materne regionali sono posti a carico delle amministrazioni comunali.
2. Sono abrogati l’articolo 17 ed il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 così come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15, nonché i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5 della medesima legge regionale 1 agosto 1990, n. 15.
3. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 2000.
Art. 18
Personale delle scuole materne
1. Al secondo comma dell’articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, così come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 le parole “secondo le modalità di cui all’articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53” sono sostituite dalle parole “mediante il trasferimento d’ufficio nell’ambito della provincia, secondo le norme sulla mobilità del personale statale”.
2. Sono prorogate per l’anno scolastico 1999/2000 le graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze temporanee a posti di insegnanti nelle scuole materne regionali formulate per il biennio 1997-1998 e 1998-1999.
Art. 19
Convenzioni per la statalizzazione di scuole regionali
1. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con il Ministro della pubblica istruzione apposite convenzioni per la statalizzazione delle scuole materne regionali, degli istituti regionali d’arte e scuole medie annesse di Enna, Grammichele, San Cataldo, Santo Stefano di Camastra, Bagheria e Mazara del Vallo, dell’Istituto tecnico femminile regionale di Catania e degli Istituti professionali per ciechi di Palermo e Catania.
Art. 20
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 24 febbraio 2000
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