E’ finito al vaglio della consulta l’art. 16 del decreto legge 132/14 che prevede la riduzione delle ferie annuali dei magistrati da 45 a 30 giorni. La norma, in vigore dal 13 settembre, violerebbe due articoli della Costituzione, il 3 e il 77. Il primo stabilisce che “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”. Il secondo impone che i decreti leggi debbano rispondere a criteri di “necessità e urgenza”.
A sollevare la questione di illegittimità costituzionale è stato il GIP del Tribunale di Ragusa, Elio Manenti, che con un’ordinanza ha rimesso la questione al vaglio della Consulta dichiarando “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legge 132/14, per violazione degli articoli 3 e 77 della Costituzione”.
Il Gip nell’ordinanza spiega che l’articolo 77 della Carta sarebbe violato perché “è una contraddizione in termini far passare sotto forma di decreto un provvedimento che si stabilisce entri in vigore a partire dal 2015”. Mentre la violazione dell’art. 3 deriverebbe dalla circostanza che l’articolo 16 parifica nei fatti i magistrati agli impiegati pubblici a cui la legge assegna circa 30 giorni di ferie, con la differenza che “mentre gli impiegati vanno in ferie e da quel momento possono tranquillamente non essere più rintracciabili per tutto il periodo, i magistrati hanno invece l’obbligo di essere sempre reperibili e comunque rintracciabili. Per non parlare di tanti colleghi che si portano a casa il lavoro”.
Inoltre aggiunge “se il 20 luglio vado a sentenza e devo depositare entro 60 giorni, sono obbligato a lavorare anche durante il periodo di ferie (dal primo agosto al 15 settembre, ndr) perché i tempi decorrono ugualmente. E ancora, se durante il periodo delle ferie un’indagine ha bisogno di atti urgenti, il rinnovo di un’intercettazione, un interrogatorio, una proroga, il magistrato titolare dell’inchiesta deve farlo”.
Per ulteriori approfondimenti riportiamo il testo dell’art. 16
Art. 16 – Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.
1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). – Fermo quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche’ gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.