Antitrust ai medici: il codice deontologico limita la pubblicità

L’Antitrust con il provvedimento n. 25078, ha sanzionato con una multa da 831mila euro la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo) a causa dei divieti sulla pubblicità in materia sanitaria stabiliti dal codice deontologico del 2006 e dalle Linee guida applicative.

L’Authority in tema di pubblicità dei servizi, segnala  il dl 223/2006 cd. “Riforma Bersani” che ha abrogato il divieto di pubblicità informativa dei professionisti intellettuali e anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 652/2007 secondo cui la disciplina della Riforma Bersani sia incompatibile con tutti i divieti anche parziali di pubblicità informativa.

Numerose sono state le segnalazioni giunte all’Autorità  inviate da singoli professionisti e da società che gestiscono studi odontoiatrici che evidenziavano come le norme previste dal codice deontologico e dalle linee guide deliberate dalla Fnomceo ostacolavano il legittimo ricorso degli iscritti all’attività pubblicitaria.

Ad avviso dell’Antitrust “il Codice deontologico dei medici e degli odontoiatri prevede delle disposizioni idonee ad ostacolare ingiustificatamente l’attività pubblicitaria degli iscritti. E che costituiscono illecite restrizioni della concorrenza. Tali disposizioni integrano un’unica intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Tfue”.

La Fnomceo si è difesa evidenziando che è stato approvato il nuovo Codice di deontologia medica 2014, tuttavia secondo l’Authority, il nuovo codice non prevede il divieto di ‘pubblicità promozionale’, nonché la formale abolizione delle Linee guida, non consentendo di ritenere superate le problematiche concorrenziali contestate nell’ambito del procedimento istruttorio.

Si legge infatti nel provvedimento che  “Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte nelle proprie memorie anche la nuova versione della disposizione, prevedendo un divieto di forme di pubblicità comparativa delle prestazioni, senza ulteriori specificazioni, risulta applicabile ad ogni tipologia di pubblicità comparativa, se si considera che il termine ‘prestazioni’ comprende ogni servizio offerto da professionisti o da strutture sanitarie che intendano promuoversi ricorrendo a tale forma di pubblicità”.

Pertanto l’Autorità ha deliberato che la Fnomceo ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell’art. 101 del TFU, consistente nell’adozione e diffusione del Codice di deontologia medica del 2006 e delle Linee Guida, intimando alla stessa di assumere misure atte a porre termine all’illecito riscontrato e di comunicare entro il 31 gennaio 2015 le misure a tal fine adottate.  Irrogata a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria la somma pari a 831,816 euro

Per ulteriori approfodimenti si allega il testo del provvedimento contenuto nel bollettino n. 37 del 24 settembre 2014

 

Redazione

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