Compensazione crediti PA. Il Decreto in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale  n. 236 del 10 ottobre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia che estende fino al 31 marzo 2014 il periodo delle somme iscritte al ruolo che possono formare oggetto di compensazione per i crediti PA. Il Decreto infatti stabilisce che la compensazione può essere richiesta per le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.

E’ stato esteso dunque di 15 mesi il termine attualmente in vigore che prevedeva che la compensazione poteva essere chiesta per le cartelle notificate fino al 31 dicembre 2012.

Le modalita’ per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.

Riportiamo di seguito lo stralcio del decreto

Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Compensazione nell'anno 2014 delle cartelle esattoriali 
 
  1. La compensazione, nell'anno  2014,  delle  cartelle  esattoriali
notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle  imprese  titolari
di  crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,   per
somministrazioni, forniture,  appalti  e  prestazioni  professionali,
maturati  nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni e certificati  secondo  le  modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze  22
maggio 2012 e 25  giugno  2012,  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.143  del  21  giugno  2012  e  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 2 luglio  2012,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o  pari
al  credito  vantato,  puo'  essere  effettuata,  a   richiesta   del
creditore, in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  28-quater
del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29
settembre 1973. 
  2. Le modalita' per  la  compensazione  sono  quelle  previste  dal
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  25  giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012  e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012. 
  3. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano  nell'ambito  di
applicazione  del  presente  decreto,  restano  ferme  le   modalita'
previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo
9, comma 02, del decreto  legge  n.  35  del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 64  del  6  giugno  2013  e  successive
modificazioni.
Redazione

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