Con sentenza n. 1365/2014 il Tar Piemonte ha respinto il ricorso presentato da alcuni genitori torinesi avverso le tariffe determinate dal consiglio comunale di Torino in merito al servizio di refezione scolastica, confermando che i comuni hanno la facoltà di aumentare le tariffe servizi sociali.
I genitori lamentavano l’aumento tariffario ed in particolare che esso fosse stato stato stabilito dal Comune facendo “applicazione automatica” degli scaglioni ISEE.
Ed in effetti il consiglio comunale aveva stabilito, in particolare, di rimodulare in aumento le tariffe del servizio di ristorazione scolastica al fine di “contribuire ad una maggiore copertura dei costi sostenuti dall’Amministrazione nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza”, e ciò a causa dell’”attuale e perdurante scenario di contrazione dei trasferimenti statali e regionali destinati al finanziamento di tali servizi”.
I giudici amministrativi piemontesi hanno rilevato, che nella Regione Piemonte, la facoltà degli enti locali di stabilire le tariffe del servizio di refezione scolastica “in modo non generalizzato”, e cioè attraverso la previsione di “contributi differenziati in base alle rispettive condizioni economiche degli utenti”, è ribadita dall’art. 25 comma 1 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28. Il cui comma 3 precisa altresì che “I Comuni individuano le fasce economiche di contribuzione e di esenzione a cui rapportare i contributi”.
Hanno osservato inoltre che la qualificazione del servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale, e ciò sta a significare che l’ente locale non ha l’obbligo di istituirlo ed organizzarlo. Se però decide di farlo, è tenuto per legge, a rispettare il principio di pareggio di bilancio. Ciò comporta inoltre che se il Comune decide di istituirlo, è obbligato per legge a stabilire la quota di copertura tariffaria a carico dell’utenza.
“Nell’esercizio di tale potere-dovere, evidenzia il Collegio, ed in particolare nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio, il Comune gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti.”
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza