Il Consiglio di stato, V sezione, con la sentenza n. 4929/14, ha affermato che negli appalti di progettazione la verifica sui cinque anni di abilitazione del giovane professionista va effettuata rispetto alla data di pubblicazione del bando e non alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Va detto che in materia non c’è chiarezza in quanto l’art. 90, comma 7 del codice dei contratti pubblici si limita a rinviare al regolamento attuativo (dpr 207/2010) e quest’ultimo (art. 253, comma 5) stabilisce che occorre garantire nel raggruppamento temporaneo la «presenza di un professionista, abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni» che dovrà svolgere la funzione di «progettista». Nel caso di specie quindi il Consiglio di Stato è intervenuto per chiarire a quale termine si dovesse fare riferimento per verificare la scadenza dei cinque anni, in assenza di indicazioni da parte delle normative sopra citate.
Al riguardo il Consiglio di Stato ha osservato che “l’art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163/2006, dispone che il regolamento preveda modalità per promuovere anche la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relative ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idée. L’art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010, in relazione alla disciplina dettata per i contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari prevede che i raggruppamenti temporanei siano composti anche da un progettista, abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni. Né la prima, né la seconda delle disposizioni citate indicano il dies ad quem per computare il termine dei cinque anni. Al riguardo, può quindi valorizzarsi quanto disposto dall’allegato L al d.P.R. n. 207/2010: “Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 264, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni…”. La norma da ultimo citata indica quale dies ad quem non quello del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ma quello della data di pubblicazione del bando, secondo una logica che ampliando il bacino di soggetti che ne possono fruire appare in linea con il principio del favor partecipationis e che di fatto incrementa le possibilità di partecipazione a favore dei giovani professionisti rispetto ad un lasso temporale di cinque anni, che appare abbastanza ristretto.”
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza