Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza n. 536 del 15 settembre 2014, ha ribadito il dovere delle di rispettare il dovere di sinteticità degli atti, invitando l’appellante, che aveva redatto un appello di oltre 120 pagine, a depositare una memoria “riassuntiva” di non oltre 20 pagine.
Queste le norme citate dal CGA:
– art. 3 comma 2 c.p.a., secondo cui “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”;
– art. 26 comma 1 c.p.a.: “quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2”. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 (come convertito dalla L. 114/2014) la norma prosegue affermando che, in ogni caso, “il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati”.
Di seguito, il testo dell’ordinanza (qui invece la recente pronuncia della Cassazione, su questione analoga)
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia
Ordinanza numero 536 del 15 settembre 2014
(…)
considerato che il predetto dovere di chiarezza e sinteticità degli atti risponde anche ad esigenze avvertite in sede sovranazionale, così come dimostrato dalle «Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni» redatto in ambito europeo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
considerato che il presente appello consta, escluse le relate di notifica in calce all’atto, di centoventisette pagine;
considerato che l’atto di appello, con circa 28-30 righi per pagina, appare palesemente non proporzionato al livello di complessità della causa e reca un evidente abuso della funzione di c.d. “copia e incolla”, applicata ad atti già necessariamente presenti nel fascicolo (ricorso di primo grado e sentenza appellata);
considerato che possono anche profilarsi ragioni di inammissibilità del ricorso quando è particolarmente difficoltosa l’individuazione della materia del contendere e quando si contravviene alla regola dell’immediato coordinamento tra la sentenza impugnata e i motivi di censura (Cass., S.U., 17 luglio 2009 n. 16228);
considerato dunque che per la decisione dell’impugnazione (e il rispetto anche da parte di questo Consiglio del dovere di chiarezza e sinteticità di cui al citato art. 3, comma 2, c.p.a.) parte appellante va invitata a produrre una memoria riepilogativa – che contenga l’esposizione chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure già proposte nel presente giudizio di impugnazione – alla quale fare riferimento per la decisione del presente giudizio;
considerato che tale memoria dovrà orientativamente essere:
– di non oltre venti pagine per un massimo di venticinque righi per pagina;
– su formato A4;
– facilmente leggibile e redatta solo su una faccia della pagina («recto» e non «recto verso»);
– con testo scritto in caratteri di tipo corrente nonché con interlinee e margini adeguati;
considerato che la predetta memoria dovrà essere depositata almeno quaranta giorni prima dell’udienza pubblica fissata per la decisione nel merito dell’appello;
considerato che deve essere fissata l’udienza pubblica del 25 febbraio 2015 per la decisione della causa;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone gli incombenti di cui in motivazione e rinvia all’udienza pubblica del 25 febbraio 2015.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Gabriele Carlotti, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore
Giuseppe Mineo, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere