Parte I – Il rapporto di lavoro (artt. 1-27)

Parte I – Il rapporto di lavoro (artt. 1-27)

CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 del personale non dirigente del comparto Università
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A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore in data 13 luglio 2000 sul testo dell’accordo relativo al CCNL 1998 – 2001 del personale del comparto Università, nonché della certificazione della Corte dei conti in data 3 agosto 2000 sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 12.00, ha avuto luogo l’incontro tra:

l’ARAN nella persona del prof. Mario Ricciardi, per delega del Presidente, prof. Carlo Dell’Aringa

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

per le OO.SS. di categoria:

CGIL/Snur

CISL/Università

UIL/P.A.

FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni

C.S.A. di CISAL Università (Cisal Un., Cisas Un.,Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.- Cusal, Tecstat Usppi)

per le Confederazioni sindacali:

CGIL

CISL

UIL

CONFSAL

CISAL

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l’allegato:

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto Università per il quadriennio normativo 1998 – 2001 e per il biennio economico 1998 – 1999.

I N D I C E

PARTE PRIMA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Obiettivo e campo di applicazione
Art. 2 – Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Obiettivi e strumenti
Art. 4 – Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5 – Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 – Informazione
Art. 7 – Concertazione
Art. 8 – Consultazione
Art. 9 – Composizione delle delegazioni
Art. 10 – Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 11 – Clausole di raffreddamento
Art. 12 – Interpretazione autentica dei contratti
Art. 13 – Contributi sindacali
Art. 14 – Pari opportunità
Art. 15 – Diritti sindacali

TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 16 – Il contratto individuale di lavoro
Art. 17 – Periodo di prova

CAPO II – PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Art. 18 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 19 – Assunzioni a tempo determinato
Art. 20 – Telelavoro
Art. 21 – Lavoro interinale
Art. 22 – Contratto di formazione e lavoro
Art. 23 – Forme contrattuali flessibili di lavoro

CAPO III – STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 24 – Mansioni del lavoratore
Art. 25 – Orario di lavoro
Art. 26 – Lavoro notturno
Art. 27 – Conto ore individuale
(…)
_______

PARTE PRIMA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nelle amministrazioni del comparto.
2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto del personale delle Università e delle altre istituzioni di cui all’articolo 9 del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente CCNL come D. Lgs. n. 29/1993.
4. Nel testo del presente CCNL le istituzioni di cui al comma 2 sono denominate “amministrazioni”.

ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente CCNL.

TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singola Amministrazione:
contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;
informazione;
concertazione;
consultazione;
interpretazione autentica dei contratti collettivi.

ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. Le amministrazioni attivano, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 4.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell’articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all’articolo 68;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici;
c) i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1;
d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge;
e) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale;
f) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
g) le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia;
h) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
i) i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro;
j) le modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
k) i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all’art. 66 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti;
l) i criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
m) i criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio – assistenziali per il personale, nel rispetto dell’art. 11 della legge n. 300/1970;
n) le forme di copertura assicurativa del personale e dell’uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
o) le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
p) i criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2.
3. Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi sessanta giorni dall’inizio effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui al comma 2, lettera i) – fatto salvo quanto previsto dall’art. 25, comma 4 – nonché relativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL.
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

ART. 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino all’entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).
2. L’Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 9 per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Amministrazione. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico – finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all’A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Le norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL 21.5.1996, salvo disdetta nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente, conservano la loro efficacia sino a che il nuovo contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo non regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse prevista dal presente CCNL.

ART. 6
INFORMAZIONE
1. L’informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2. Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. Le amministrazioni sono tenute a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria sulle seguenti materie:
a) regolamenti d’Ateneo concernenti il personale del comparto, e loro eventuali modifiche;
b) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio, anche nelle singole strutture;
c) verifica periodica della produttività delle strutture;
d) stato dell’occupazione, criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e provvedimenti di variazione dell’organico;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali inerenti l’organizzazione del lavoro, e le sue modifiche;
g) criteri generali per l’attribuzione degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli articoli 61 e 63, comma 3, e loro valutazione periodica;
h) criteri generali del sistema di valutazione di cui all’articolo 58;
i) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
j) voci di bilancio preventivo d’Ateneo relative al personale, comprese variazioni di bilancio;
k) criteri e linee generali per l’adozione delle forme contrattuali di lavoro subordinato previste dall’articolo 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993 e sulle iniziative di razionalizzazione assunte ai sensi dell’art. 23, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo;
l) criteri generali sulle procedure selettive di cui all’art. 74, comma 5;
m) comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 46, comma 1;
n) criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all’art. 57, comma 3;
o) modalità e criteri di composizione del comitato di cui all’art. 58, comma 3;
p) criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui all’art. 63, comma 1;
q) modalità di attuazione delle misure di cui all’art. 14, comma 3.
4. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto interministeriale del 5/8/1998, n. 363;
c) andamento generale della mobilità del personale;
d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività individuale e collettiva e il miglioramento dei servizi, ai sensi degli articoli 67 e 68;
f) andamento a consuntivo del ricorso alle forme di lavoro di cui alla lettera k del comma 3;
g) funzionamento dei servizi sociali;
h) materie oggetto di informazione preventiva;
i) stato di attuazione dei contratti integrativi.
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’Amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti, le amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore secondo la normativa vigente.
6. Non è oggetto di riservatezza l’informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.

ART. 7
CONCERTAZIONE
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, ricevuta l’informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali per la disciplina nelle seguenti materie:
a) articolazione dell’orario di servizio;
b) conferimento degli incarichi di cui all’art. 6, comma 3, lettera g), e loro valutazione periodica;
c) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
d) svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all’art. 6, comma 3, lettera n);
e) procedure selettive di cui all’art. 6, comma 3, lettera l);
f) criteri generali del sistema di valutazione di cui all’art. 58;
g) modalità di attuazione delle misure di cui all’art. 14, comma 3.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Gli impegni concertati hanno per le parti carattere vincolante.
4. Per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l’organizzazione del lavoro, l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie – che le amministrazioni sono tenute a fornire – e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di loro competenza, ai comitati per le pari opportunità istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. La composizione degli organismi previsti nel precedente comma, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.

ART. 8
CONSULTAZIONE
1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative, in particolare dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 29/1993, o da norme contrattuali.
In tali casi, l’Amministrazione acquisisce il parere preventivo dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, senza particolari formalità e con modalità tali da facilitarne l’espressione. Le amministrazioni stesse registreranno formalmente date delle consultazioni e soggetti sindacali consultati.
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, anche al fine di assicurare l’attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, nonché del decreto interministeriale del 5/8/1998, n. 363.
3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
a) criteri generali sul contenuto e motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo;
b) programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico- amministrativo, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture;
c) criteri generali per il conferimento di mansioni superiori di cui all’art. 24.

ART. 9
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
– dalle R.S.U.;
– dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del presente CCNL.
3. Le amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).

ART. 10
SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall’art. 10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall’art. 10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall’articolo 10, comma 1, del medesimo accordo.

ART. 11
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Nel primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, ovvero nei primi sessanta giorni nelle ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

ART. 12
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato rispettivamente con le procedure di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 29/1993 o con quelle previste dagli articoli 4 e 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

ART. 13
CONTRIBUTI SINDACALI
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’Amministrazione a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessate.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate entro il mese successivo alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’Amministrazione con trasmissione, distintamente per ciascuna organizzazione sindacale, dei relativi prospetti.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

ART. 14
PARI OPPORTUNITA’
1. Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente CCNL. Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono elette secondo modalità previste dai singoli ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attività nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all’Amministrazione.
3. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9.
5. Le amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati, mettendo, tra l’altro, immediatamente a loro disposizione adeguati locali per la loro attività.

ART. 15
DIRITTI SINDACALI
1. I distacchi, le aspettative ed i permessi, nonché le altre prerogative sindacali, sono utilizzati con le modalità e in base a quanto previsto dal Contratto collettivo quadro sottoscritto, per tale materia, in data 7. 8. 1998 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui all’articolo 5 del CCNL quadro del 7.8.1998 compete il trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
3. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in particolare l’articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7.8.1998.
4. Il periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione economica all’interno della categoria e della progressione verticale nel sistema di classificazione.
5. Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D , ai quali sia stata attribuita l’indennità di responsabilità di cui all’articolo 63, comma 2, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l’indennità corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica o di responsabilità attribuiti al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
6. Al dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di responsabilità di cui all’articolo 63, comma 3, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l’indennità corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
7. Al dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell’articolo 61, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all’articolo 61, compete l’importo minimo di posizione di cui all’articolo 62, comma 1.

TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 16
IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente CCNL, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) categoria, area e livello retributivo;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione in caso di amministrazioni con sedi distaccate;
f) causale, tra quelle indicate nell’art. 19, e termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell’art.18, il contratto individuale di cui al comma 1 indica l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 18.
5. L’Amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale, invita il destinatario a presentare, entro 30 giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso. Entro il medesimo termine l’interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 8, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dall’articolo 58 del D.Lgs. n. 29/1993, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, altresì, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso le amministrazioni, valutati i motivi, prorogano il termine per l’assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.

ART. 17
PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36.
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova.
11. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.
12. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenza.

CAPO II
PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
ART. 18
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale mediante:
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell’attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie:
– con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
– con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7. Per gli istituti normativi non specificamente trattati nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all’Amministrazione, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nell’ambito delle tipologie di cui al comma 6.
12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L’Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L’Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
13. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all’orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000.
14. Fatto salvo quanto previsto al comma 16, le forme di lavoro supplementare previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 saranno disciplinate dal contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze delle singole amministrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.
15. Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell’art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni e integrazioni.
16. La materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari del presente CCNL entro il 31 gennaio 2001, ferma restando l’operatività delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 61/2000, in quanto immediatamente applicabili.

ART. 19
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
1. Le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, con riferimento alle categorie B e C, per le seguenti esigenze:
a) per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata dell’assenza e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 , 9 dicembre 1977, n. 903, e 8 marzo 2000, n. 53;
c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Per gli operai agricoli e florovivaisti è consentita l’assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell’anno fino a 179 e non inferiore a 51.
2. L’assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al tempestivo reclutamento del personale stesso.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), con il rientro in servizio del titolare.
5. L’assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
6. Le amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, possono effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato di personale appartenente alle categorie C, D e EP, dotato delle professionalità necessarie, per lo svolgimento di attività nell’ambito di programmi di ricerca, per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto a tempo determinato non dovrà essere superiore a cinque anni, fermo restando che l’ultimazione dei suddetti programmi o progetti o, comunque, il compimento del termine massimo di cui al successivo comma 8, comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.
7. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima debbono essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal predetto Ministero. Non sono compresi nella predetta percentuale i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.
8. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potrà in nessun caso essere rinnovato o prorogato con la stessa persona per un periodo superiore ai cinque anni complessivi.
9. Nelle ipotesi previste dall’art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Trova applicazione l’art. 36, comma 8 del D. Lgs. n. 29/1993.
11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all’art. 28, comma 6, maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 36 in quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell’art. 34, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 34;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d’anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dall’art. 30, comma 3, ovvero in caso di lutto o grave infermità ai sensi dell’art. 30, comma 1;
d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un anno, spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli articoli 30, 31 e 33.
12. I rapporti a tempo determinato in essere al 23. 2. 2000 in base a quanto previsto dal comma 9 bis dell’art. 19 del CCNL 17. 7.1997, integrativo del CCNL del Comparto Università del 21.5.1996, sono prorogati fino all’espletamento delle procedure per l’inquadramento a tempo indeterminato del personale che gli Atenei attivano nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Tali procedure dovranno essere concluse entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, termine massimo per detta proroga.
13. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valutabile ai fini dell’accesso ad altro rapporto di lavoro del comparto, come previsto dall’art. 57, comma 4.

ART. 20
TELELAVORO
1. Le amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall’accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall’accordo stesso.
2. La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze della amministrazione e dei lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all’art. 3, comma 5, dell’accordo quadro sopracitato.

ART. 21
LAVORO INTERINALE
1. Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, le amministrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D. Lgs. n. 29/1993, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
2. Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all’esigenza di contemperare l’efficienza operativa e l’economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico, ovvero per prestazioni lavorative riconducibili alla categoria B.
3. Le amministrazioni possono utilizzare lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina del presente CCNL, senza superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa Amministrazione; il numero dei lavoratori determinato in base a tale percentuale è arrotondato, in caso di frazione, all’unità superiore.
4. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o a progetti di produttività presso l’amministrazione, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti economici accessori. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche organizzative delle amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri e modalità per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
5. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali di cui all’art. 9 sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza, le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
6. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l’Amministrazione utilizzatrice, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all’art. 10 dell’accordo collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del 7.8.1998, che riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 e all’A.RA.N. informazioni sull’andamento a consuntivo, nell’anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.

ART. 22
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
1. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti firmatarie definiranno la disciplina contrattuale del contratto di formazione e lavoro.

ART. 23
FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI DI LAVORO
1. In coerenza con le proprie esigenze istituzionali ed in un quadro di trasparenza gestionale, le amministrazioni perseguiranno l’obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell’uso degli istituti di flessibilità del lavoro di cui all’art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993 con riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalità di applicazione di ciascun istituto.
2. Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di cui all’articolo 9, forme di monitoraggio e proposta sull’utilizzo degli istituti di flessibilità, assicurando, a tal fine, la programmazione di due incontri ogni anno.

CAPO III – STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 24
MANSIONI DEL LAVORATORE
1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’art. 56, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per la parte demandata alla contrattazione.
2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 29/93, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area per la quale si effettua richiesta.
3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 56, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 56, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente:
l’indicazione nominativa del dipendente sostituito;
le motivazioni della attribuzione;
il possesso degli eventuali titoli professionali necessari;
l’esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate.
4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 56 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore.
5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’art. 56, comma 5, del D. Lgs. n. 29/1993, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.
6. La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall’art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993, come integrata dal presente articolo, entra in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
7. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL con atto scritto e formale del soggetto competente secondo l’ordinamento proprio di ciascuna Amministrazione e in corso alla predetta data non si applica la disciplina di cui al comma 6.
8. Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente cessano comunque di produrre effetti trascorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

ART. 25
ORARIO DI LAVORO
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso dall’Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l’ottimale funzionamento delle strutture.
2. L’articolazione dell’orario di servizio è determinata dai dirigenti responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9.
3. Le tipologie dell’orario di lavoro, nel rispetto della programmazione dei servizi e delle attività formulata dall’Amministrazione, sono improntate ai seguenti criteri di flessibilità, che possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura. In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario;
e) priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente.
4. L’adattamento delle tipologie dell’orario di cui al comma 3 alle esigenze delle amministrazioni è oggetto di contrattazione integrativa.
5. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.
6. L’orario di lavoro massimo giornaliero, salva diversa disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, è di 9 ore.
7. La pausa dell’orario di lavoro giornaliero non può essere inferiore a 30 minuti.

ART. 26
LAVORO NOTTURNO
1. La materia di cui al presente articolo sarà ridefinita in apposita sequenza contrattuale da attivare entro tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL con i soggetti sindacali firmatari.

ART. 27
CONTO ORE INDIVIDUALE
1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario – che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore – possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative.
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite.

[1/3. Continua]

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