Legge numero 62 del 2001

PARLAMENTO
ITALIANO

Legge
7 marzo 2001 n. 62

Oggetto:

"Nuove
norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla
legge 5 agosto 1981, n. 416
"

(G.U. 21.3.2001 n.
67)

Capo I

DISPOSIZIONI
GENERALI

Art. 1

Definizioni
e disciplina del prodotto editoriale

    1.
Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge,
si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso
il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o,
comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici.

    2.
Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono
esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti
destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso
interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si
intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico,
realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè costituente
opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto
d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di
utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale
cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i
mezzi audiovisivi.
    3. Al prodotto
editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2
della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto
da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è
sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo
5 della medesima legge n. 47 del 1948.

Art. 2

Disposizioni
sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di
trasparenza

    1.
All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
    «L’esercizio
dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato
alle persone fisiche, nonchè alle società costituite
nella forma della società in nome collettivo, in accomandita
semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in
accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda
l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque
mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività
tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione
e alla comunicazione, nonchè le attività connesse
funzionalmente e direttamente a queste ultime»;
        b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
    «Le
azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere
intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, purchè la partecipazione di
controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a
società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini
della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, nonchè dell’ottavo
comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni
comporta la cancellazione d’ufficio dell’impresa dal
registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997,
n. 249»;
        c)
al sesto comma, primo periodo, le parole: «o estere »
sono soppresse;

        d)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «I
soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l’attività
d’impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di società,
se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il
predetto requisito sono ammessi all’esercizio dell’impresa
medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini
applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte
salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali».

Art. 3

Modalità
di erogazione delle provvidenze in favore dell’editoria

    1.
A decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge l’importo di 2
miliardi di lire previsto per i contributi di cui all’articolo
26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.

    2.
Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato
sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi
diversi da quelli membri dell’Unione europea è concesso
un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di
acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei
suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi
dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a
10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in
un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal
calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto
redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell’edizione
diffusa nella città italiana presso il cui tribunale sono
registrate. L’ammontare complessivo del contributo di cui al
presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel
caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate
superi tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli
aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e
diffuse nei suddetti Paesi.

Capo II

INTERVENTI PER
LO SVILUPPO
DEL SETTORE EDITORIALE

Art. 4

Tipologie di
interventi nel settore editoriale

1. Alle imprese
operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di
credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonchè il credito di
imposta di cui all’articolo 8.

Art. 5

Fondo per le
agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale

    1.
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, fino
all’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del
settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il
Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni
deliberati da soggetti autorizzati all’attività bancaria.

    2.
Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel
bilancio dello Stato, il contributo dell’1 per cento trattenuto
sull’ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque
non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla
data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di
cui all’articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 è
mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi
in conto interessi per le concessioni già effettuate.
    3.
I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità
finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell’articolo
6, o valutativa, ai sensi dell’articolo 7.
    4.
Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione
tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli
impianti, con particolare riferimento all’installazione e
potenziamento della rete informatica, anche in connessione
all’utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei
satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione
professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti
al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del
prodotto editoriale.
    5. In caso di
realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla
locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con
le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono,
comunque, superare l’importo dei contributi in conto interessi
di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti
previsti per i contributi in conto interessi.
    6.
Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata alle imprese
che, nell’anno precedente a quello di presentazione della
domanda per l’accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato
non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per
cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la
diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti
editoriali in lingua italiana all’estero. Ove tale quota non sia
interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per
essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
    7.
Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata ai progetti
volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese
costituite in forma di cooperative di giornalisti o di
poligrafici.
    8. Ai fini della concessione
del beneficio di cui al presente articolo, la spesa per la
realizzazione dei progetti è ammessa in misura non eccedente
il 90 per cento di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle
indicate nel primo comma dell’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè
le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura
non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi al
finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è
elevata al 100 per cento per le cooperative di cui all’articolo
6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni.
    9. I contributi in conto
interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei
giornali italiani all’estero di cui all’articolo 26 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per
progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria aventi sede in
uno Stato appartenente all’Unione europea.
    10.
L’ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli
interessi sull’importo ammesso al contributo medesimo, calcolati
al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse
e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
    11.
In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall’anno
2001 e fino all’anno 2003, è autorizzata la spesa di lire
7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo
anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno.
    12.
Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le
procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
    13.
Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministro per i beni e le attività culturali, sono dettate
disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare
disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di
rigetto delle domande, le modalità di attestazione dei
requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la
documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i
termini delle attività istruttorie, l’organizzazione ed
il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell’articolo 7,
il procedimento di decadenza dai benefìci, le modalità
di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati
al progetto, della loro congruità economica, nonchè
dell’inerenza degli investimenti stessi alle finalità del
progetto.
    14. All’istruttoria dei
provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e
7 della presente legge provvede, fino all’attuazione della
riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
    15.
Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque titolo
restituite, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente assegnate al Fondo. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 6

Procedura
automatica

    1.
Alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si
provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che
presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

        a)
finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;

        b)
realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai
benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute
nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda.

    2.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati
l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei
contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande.

    3.
Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base
della sola verifica della completezza e regolarità delle
domande medesime e della relativa documentazione, secondo l’ordine
cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso
giorno si intendono presentate contestualmente. La concessione del
contributo è integrale fino a concorrenza delle risorse
finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse
finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità
residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti.
Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente
il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande
che hanno ottenuto capienza intera.
    4. In
caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera b),
del presente articolo, è dichiarata la decadenza dal beneficio
ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle
somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi,
calcolati ai sensi all’articolo 9, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
    5.
Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione
del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese
sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o
attrezzature acquistati, nonchè la perizia giurata di un
esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se
esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla
finalità del progetto, nonchè la congruità dei
costi sostenuti.
    6. Il contributo di cui
al presente articolo è erogato in corrispondenza delle
scadenze delle rate di ammortamento pagate dall’impresa
beneficiaria all’istituto di credito. Tenuto conto della
tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può
essere effettuata la corresponsione del contributo in un’unica
soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione,
il beneficio derivante dalla quota di interessi.

Art. 7

Procedura
valutativa

    1.
Alla concessione dei contributi di cui all’articolo 5 si
provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o
programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le
seguenti caratteristiche:

        a)
finanziamento, eccedente l’importo di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la
deliberazione preventiva dell’istituto finanziatore; il
finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in
misura non superiore a lire 30 miliardi;

        b)
realizzazione del progetto entro due anni dall’ammissione ai
benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei
due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

    2.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono
comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di
presentazione delle domande, l’ammontare delle risorse
disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e
dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la
valutazione ai fini della concessione del contributo.

    3.
I requisiti dell’iniziativa, di cui al comma 1, attengono alla
tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla
coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi
previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria
dell’iniziativa è valutata con particolare riferimento
alla congruità delle spese previste, alla redditività,
alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo
aziendale.
    4. L’ammissione al
contributo di cui al presente articolo è disposta sulla base
della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’
articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato è
effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni
statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive,
dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori
tipografici. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dalla data di
entrata in vigore del decreto di istituzione del Comitato di cui al
presente comma è soppresso il Comitato di cui all’articolo
32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni.
    5. Il contributo di cui al
presente articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze
delle rate di ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria
all’istituto di credito. Dalla prima quota è trattenuto,
a titolo di cauzione, un importo non inferiore al 10 per cento
dell’agevolazione concessa, la cui erogazione è
subordinata alla verifica della corrispondenza della spesa al
progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione finale
della spesa stessa.
    6. Ferma la cauzione
di cui al comma 5, tenuto conto della tipologia dell’intervento
e su richiesta dell’impresa, può essere effettuata la
corresponsione del contributo in un’unica soluzione, con sconto
degli interessi rispetto alla data delle scadenze di cui al comma 5.
È, in ogni caso, consentita l’erogazione, a titolo di
anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del 50 per
cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria o
polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.

Art. 8

Credito di
imposta

    1.
Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro
il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a
strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto,
a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito
di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con
riferimento al periodo di imposta in cui l’investimento è
effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.

    2.
Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta
di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

        a)
beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati
esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in
lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili,
nonchè prodotti editoriali multimediali;

        b)
programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti,
congiuntamente o disgiuntamente:

            1)
l’acquisto, l’installazione, il potenziamento,
l’ampliamento e l’ammodernamento delle attrezzature
tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione,
stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie
strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza
delle imprese di radiodiffusione nonchè il processo di
trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di
trasmissione e ricezione digitale;

            2)
la realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti da una o
più unità di lavoro gestite da apparecchiature
elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o
più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo:
lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e
trasporto;
            3)
la realizzazione o l’acquisizione di sistemi di integrazione di
una o più unità di lavoro composti da robot
industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature
elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico;
            4)
la realizzazione o l’acquisizione di unità elettroniche o
di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al
disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della
documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al
ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati,
nonchè al sistema gestionale, organizzativo e
commerciale;
            5)
la realizzazione o l’acquisizione di programmi per
l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai
numeri 2), 3) e 4);
            6)
l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio
delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui
ai numeri 2), 3), 4) e 5).

    3.
Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito
imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito
di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al
rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l’eventuale
eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta
successivo.

    4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze,
sentito il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sono determinate le modalità di
attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di
monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l’attendibilità
e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2,
nonchè specifiche cause di revoca totale o parziale dei
benefìci e di applicazione delle sanzioni.

Art. 9

Fondo per la
promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore
culturale

    1.
È istituito presso il Ministero per i beni e le attività
culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con
riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo
dell’attività di produzione, distribuzione e vendita del
libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonchè
per la loro diffusione all’estero.

    2.
Possono accedere al fondo di cui al comma 1:

        a)
gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti
editoriali di elevato valore culturale e scientifico;

        b)
i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione
di prodotti editoriali italiani all’estero.

    3.
Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonchè i criteri
e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi,
sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
per i beni e le attività culturali d’intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti alla
diffusione all’estero dei prodotti editoriali italiani.

    4.
Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività
culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del
medesimo comma:

        a)
per l’apertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni
comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al
pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione
residente;

        b)
nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la
ristrutturazione di librerie o per l’apertura di nuove librerie,
caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione
delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali
innovative.

    5.
I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al
comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    6.
Per le finalità di cui al presente articolo, è
autorizzata, a decorrere dall’anno 2003, la spesa annua massima
di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.

Art. 10

Messaggi
pubblicitari di promozione del libro e della lettura

    1.
I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da
istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura,
trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti
televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati
ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all’articolo 8
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 11

Disciplina
del prezzo dei libri

    1.
Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio
nazionale è liberamente fissato dall’editore o
dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di
imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito
allegato.

    2.
È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da
chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo
effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento
di quello fissato ai sensi del comma 1.
    3.
I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

        a)
libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura
limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale
e tipografica;

        b)
libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente,
con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche,
quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che
sono rilegati in forma artigianale;
        c)
libri antichi e di edizioni esaurite;
        d)
libri usati;
        e)
libri posti fuori catalogo dall’editore;
        f)
libri venduti su prenotazione del lettore precedente la
pubblicazione;
        g)
libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi
almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o
da altro venditore al dettaglio;
        h)
edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute
nell’ambito di rapporti associativi;
        i)
libri venduti nell’ambito di attività di commercio
elettronico.

    4.
Salva l’applicazione dell’articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere
venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l’80
e il 100 per cento:
        a)
in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli
articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

        b)
in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, centri di formazione
legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità
scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, educative ed università, i quali siano consumatori
finali;
        c)
quando sono venduti per corrispondenza.

    
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi
opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può
essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le
compongono.

    6.
Salva l’applicazione dell’articolo 153 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 27,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di
testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può
superare il 5 per cento.
    7. La vendita di
libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle
disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione
delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
    8.
Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente
articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione
delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono
attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto
luogo.
    9. A decorrere dal secondo anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
nonchè la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto
può provvedere alla ulteriore individuazione:

        a)
della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;

        b)
di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche
modificando l’elenco dei prodotti editoriali o delle modalità
di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del
prezzo fisso.

Capo III

ULTERIORI
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE

Art. 12

Trattamento
straordinario di integrazione salariale

    1.
All’articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono
apportate le seguenti modificazioni:

        a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
    «Il
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all’articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977,
n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le
modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti
professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa
a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate
nella norma citata.»;
        b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
    «Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure
previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione
del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali
consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a
ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di
cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164».

Art. 13

Risoluzione
del rapporto di lavoro

    1.
L’articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è
sostituito dal seguente:

    «Art.
36. – (Risoluzione del rapporto di lavoro). – 1. I
dipendenti delle aziende di cui all’articolo 35 per le quali sia
stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al
termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato
articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di
fine rapporto, ad una indennità pari all’indennità
di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità
pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui
al presente comma sono esonerati dall’obbligo del preavviso in
caso di dimissioni».

Art. 14

Esodo e
prepensionamento

    1.
L’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è
sostituito dal seguente:

    «Art.
37. – (Esodo e prepensionamento). – 1. Ai lavoratori
di cui ai precedenti articoli, con l’esclusione dei dipendenti
delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà
di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento
di cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del
trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle
condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti
trattamenti:
        a)
per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità
ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella
assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664
contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488, sulla base dell’anzianità contributiva
aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i
quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35
sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto dalla
presente lettera; l’anzianità contributiva non può
comunque risultare superiore a 35 anni;

        b)
per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti
dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa
a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità
ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i
soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi
aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al
cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati
maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con
integrazione a carico dell’INPGI medesimo del requisito
contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo 4 del
regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto
interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.

    2.
L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI di cui alla
lettera b) del comma 1 non può essere superiore a
cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni
di età, l’anzianità contributiva è
maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i
sessantacinque anni di età e l’età anagrafica
raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto
massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei
benefìci i giornalisti che risultino già titolari di
pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di
forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I
contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi
all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono
riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione
contributiva riconosciuta al giornalista.

    3.
La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai
dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma
pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota
contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo che
si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione
l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato
rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione
guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità
separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente
terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
    4.
Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al
presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative
alla pensione di anzianità.
    5.
Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è
compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione
contro la disoccupazione».

    2.
La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo,
dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel
testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1
del presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti
dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo
articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi
sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di
cui all’articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.

Art. 15

Fondo per la
mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti

    1.
È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la
mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti.
Salva l’attuazione della riforma di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria.

    2.
Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare
interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti
dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese
editrici di periodici, nonchè da agenzie di stampa a
diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto
di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di
appartenenza.
    3. I giornalisti beneficiari
degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al
momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio
di almeno cinque anni.
    4. Gli interventi
di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche
cumulativamente, per:

        a)
progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la
propria preparazione professionale per indirizzarsi all’attività
informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento
per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;

        b)
progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria,
diretti a favorire l’esodo volontario dei giornalisti dipendenti
collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in
possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi
dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
sostituito dall’articolo 14 della presente legge. È
erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto
mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di
appartenenza;
        c)
progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per
il collocamento all’esterno, anche al di fuori del settore
dell’informazione, dei giornalisti dipendenti. L’intervento
di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo
certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun
giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte
nell’ambito del progetto, una indennità pari a dodici
mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di
appartenenza.

    5.
Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere
dall’anno 2001 e fino all’anno 2005, è autorizzata
la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Art. 16

Semplificazioni

    1.
I soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di
comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati
dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5
della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L’iscrizione è
condizione per l’inizio delle pubblicazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI
FINALI
E TRANSITORIE

Art. 17

Copertura
finanziaria

    1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in lire 32,7 miliardi per l’anno 2001, in lire 62,1
miliardi per l’anno 2002 e in lire 89,5 miliardi per l’anno
2003, si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per l’anno 2001,
lire 41,6 miliardi per l’anno 2002 e lire 36 miliardi per l’anno
2003, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto a lire
9,5 miliardi per l’anno 2001, lire 20,5 miliardi per l’anno
2002 e lire 53,5 miliardi per l’anno 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

Modifica
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

    1.
Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
è sostituito dai seguenti:

    «2.
A decorrere dal 1º gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8
e al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può
comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono
concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle
lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti
requisiti:
        a)
siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;

        b)
editino la testata stessa da almeno tre  anni;
        c)
abbiano acquisito, nell’anno precedente a quello di riferimento
dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per
cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio
dell’anno medesimo;
        d)
abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione
degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei
dieci esercizi successivi;
        e)
la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad
almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate
nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del
presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle
vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella cui almeno
l’80 per cento della diffusione complessiva è concentrata
in una sola regione;
        f)
le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al
presente articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre
testate;
        g)
abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si
riferiscono i contributi alla certificazione di una società di
revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto
dalla CONSOB;
        h)
la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla
media dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e
supplementi, di cui viene accertata la tiratura, prendendo a
riferimento il primo giorno di pubblicazione dall’anno di
riferimento dei contributi.

    2-bis.
I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non
superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono
concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui
maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o
enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di
cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2
del presente articolo.

    2-ter.
I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non
superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono
concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino
giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non
editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui
alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non
superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono
concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero
a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i
requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma
2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i
bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di
società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha
sede l’impresa.
    2-quater. Le
norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto
attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici
editi da cooperative giornalistiche ivi comprese quelle di cui
all’articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416».

Art. 19

Interventi a
sostegno della lettura nelle scuole

    1.
All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo la lettera e), è aggiunta la
seguente:

        «e-bis)
acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di
vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di
prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e
privati nell’ambito del territorio nel quale opera la fondazione
con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti
editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli
studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali
quotidiani nelle scuole».

Art. 20

Disposizione
finale

    1.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni. In particolare si applicano l’ultimo
periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle
modifiche apportate dall’articolo 18 della presente legge, e i
commi 6, 13 e 14 dell’articolo 3 della medesima legge.

Art. 21

Disposizione
transitoria e abrogazioni

    1.
Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
nelle parti in cui dispongono rispettivamente l’obbligo del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio
per l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali
quotidiani e l’espressione di un parere su tali tirature da
parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso
articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri
sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione
ai contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250.

    2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del
1981, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma
2 dell’articolo 5 della presente legge.

Redazione

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