Abrogata la responsabilità solidale fiscale negli appalti: la relazione

Il Governo, all’interno del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 30 ottobre, ha definitivamente abrogato la responsabilità solidale fiscale negli appalti pubblici, sopprimendo i commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 del decreto legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006 (finalmente recepita la proposta della nostra direzione scientifica all’AVCP)

Qui il TESTO, in corso di pubblicazione in Gazzetta.

Riportiamo di seguito la RELAZIONE ILLUSTRATIVA del Governo.

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” (approvato definitivamente dal Governo il 30 ottobre 2014 in attuazione della legge delega 11 marzo 2014 n. 23)

(…)

Articolo 28 (Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari)

Relazione sui commi 1 e 2 (qui il TESTO)

Il comma 1 della disposizione abroga l’articolo 35, commi 28, 28~bis e 28-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 che ha introdotto, per gli appalti di opere o di servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

Il testo vigente del comma 28-bis prevede, in capo al committente, una sanzione amministrativa pecuniaria – da 5.000,00 a 200.000,00 euro – nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza che abbia ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall’appaltatore e dal subappaltatore.

La disciplina che la presente disposizione intende superare, pur perseguendo l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, ha previsto oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all’esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell’esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero.

L’utilizzo di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi alle imprese che, in realtà, nascondono strutturati sistemi fraudolenti in danno dell’Erario, creati al fine di consentire significative compressioni del costo del lavoro mediante la sistematica evasione fiscale, nonché l’elusione di tutte le tutele previste dal sistema delle relazioni industriali ed ingenerano pericolose distorsioni delle dinamiche di mercato, ispirano, da una parte, l’abrogazione delle disposizioni vigenti (comma 1) e, dall’altra l’intervento normativo introdotto dal comma 2 che si colloca all’interno del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” e, in particolare, all’articolo 29, in materia di “Appalto”.

La disposizione, prevede, in caso di appalto di opere o di servizi, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali, che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”

Il comma 2 del citato articolo 29 prevede che “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. ”

Il comma 2 della presente disposizione interviene proprio sulla previsione di cui al periodo precedente, prevedendo ehe il committente convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, qualora abbia eseguito il pagamento ai lavoratori dei trattamenti retributivi, sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Tale previsione, evita, da una parte, qualunque “intromissione” nell’autonomia contrattuale dcllc parti e, dall’altra, si pone a presidio, nelle suddette ipotesi, dell’evasione fiscale connessa all’utilizzo di lavoratori in nero.

Redazione

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