Dal 31 marzo 2015 entrerà in vigore l’obbligo della fattura elettronica per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni locali. Non sarà infatti più possibile pagare fatture ricevute in formato cartaceo.
Gli enti locali entro il 31 dicembre (ossia entro 3 mesi prima dell’avvio del processo) dovranno indicare gli uffici addetti al ricevimento delle fatture in formato elettronico.
Gli enti hanno la facoltà di scegliere se ricevere la fattura in allegato ad una pec o se riceverla per il tramite di altro canale telematico di recezione. Inoltre potranno scegliere se riceverla su un codice univoco o su più codici.
Ciò significa che chi ha rapporti commerciali con le pubbliche amministrazioni dovrà procurarsi il codice univoco dell’ufficio destinato al ricevimento delle fatture.
Inoltre nel caso degli appalti pubblici il fornitore della PA dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura emessa il Cig (codice informativo di gara) ed il Cug (codice unico di progetto). In mancanza di tale indicazione le amministrazioni hanno il divieto assoluto di prevedere il pagamento della fattura.
Unica eccezione è rappresentata dalla circostanza che il soggetto fornitore sia escluso dall’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dalla legge n. 136 dell’agosto 2010. In questo caso il codice informativo di gara può essere omesso.
Ulteriore esclusione si ha nel caso di fatture emesse a seguito di una operazione non qualificata come appalto.
QUI IL NOSTRO SPECIALE SULLA FATTURA ELETTRONICA NELLA P.A.