L’Aci con la circolare n. 6498 del 31 ottobre scorso ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo in vigore dal 3 novembre dello stesso intestatario su patente e libretto.
In particolare:
In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi è necessario procedere solo all’aggiornamento dell’intestazione sulla carte di circolazione, anche nei casi di atti di trasformazione o fusione societaria che non diano luogo a creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione al PRA.
In caso di fusione o incorporazione societaria rimane come di consueto l’obbligo di annotazione al PRA.
Per veicoli, autoveicoli e rimorchi, gli uffici della Motorizzazione procedono:
- all’aggiornamento sulla carta di circolazione dei dati relativi ai soggetti che hanno la temporanea disponibilità dei veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni a titolo di comodato o in base ad un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale con facoltà d’uso del veicolo;
- all’aggiornamento ( con rilascio di apposita ricevuta) del solo Archivio Nazionale Veicoli, senza cioè obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione, del nominativo del locatario e della scadenza del relativo contratto (noleggio a lungo termine) in caso di locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della circolare ACI