Il codice antimafia è stato di recente modificato dal d. lgs 13 ottobre 2014 n. 153 che è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 ottobre ed entrerà in vigore il 26 novembre 2014.
Il codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contiene le principali norme penali finalizzate al contrasto delle attività di stampo mafioso ad esclusione di quelle inscindibilmente integrate nel vigente tessuto normativo (ad es. quelle inerenti le misure cautelari per delitti di mafia) che rimangono nel codice di procedura penale.
In particolare, il codice antimafia riguarda le misure di prevenzione personali e patrimoniali; l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle associazioni mafiose o di stampo mafioso, la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali, le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, le disposizioni riguardanti la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, l’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata
Come abbiamo già anticipato in sede di commento al decreto legislativo di modifica, il codice antimafia ha subito diverse modifiche nella sezione che riguarda i controlli amministrativi sugli appalti e su concessioni, erogazioni e finanziamenti pubblici, rafforzando l’incisività dei controlli e consentendo di emettere una documentazione interdittiva in tutti i casi in cui siano interessate imprese border-line, che oggi, operando sotto soglia, eludono gli accertamenti antimafia più rigorosi.
Inoltre sono state introdotte delle semplificazioni nelle procedure, eliminando oneri amministrativi superflui, come ad esempio gli accertamenti a carico dei figli minori e semplificando alcuni termini procedimentali per il rilascio della documentazione antimafia, specie nei casi di urgenza.
Viene, inoltre, semplificata la norma sulla competenza territoriale. Dal 26 novembre sarà competente al rilascio della documentazione antimafia il prefetto del luogo ove ha sede l’operatore economico, a tutto vantaggio della completezza, dell’efficacia e dell’approfondimento dei riscontri informativi.