Quota 96: impugnata la legge Fornero

Quota 96: la Corte Costituzionale torna ad occuparsi della legge Fornero? Con ricorso al Giudice del Lavoro di Ragusa, gli avvocati Carmelo Giurdanella e Valeria Battaglia hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3 del d.l. n. 201/2001, convertito in Legge n. 214/2011 (riforma Fornero del lavoro).

E’ noto che il requisito per andare in pensione nel mondo della scuola è il raggiungimento della cifra “96“, tra età anagrafica e contributiva (da un minimo di 60 anni di età e 35 di servizio). Molti insegnanti, a ottobre 2011, avevano già raggiunto il diritto a pensionamento, perché avrebbero conseguito la “quota 96” entro la fine dell’anno scolastico.

La norma ha completamente innovato il regime delle prestazioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2012, facendo salve le vecchie regole di pensionamento per i soli lavoratori che avessero maturato entro il 31 dicembre 2011 (al compimento dell’anno solare) la prevista anzianità anagrafica e contributiva (la cd. “quota 96”: 60 anni di età e 36 di contribuzione oppure 61 anni di età e 35 di contribuzione).

La riforma non ha tuttavia tenuto conto della specificità del comparto Scuola, in cui, a differenza che in tutti gli altri comparti, per esigenze di didattica, l’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Ragione per cui, a prescindere dal momento di maturazione dell’anzianità legislativamente richiesta, il diritto al collocamento a riposo decorre dal 1° settembre, previa conclusione dell’anno scolastico in corso.

Ne è derivata un’ingiustificata disparità di trattamento per i lavoratori del comparto Scuola che, avendo maturato i requisiti necessari in data successiva al 31 dicembre 2011, sono stati assoggettati al nuovo regime pensionistico ed i lavoratori di tutti gli altri comparti che – alla data medesima – abbiano maturato i previsti requisiti, così beneficiando delle vecchie regole di pensionamento.

E’ stata pertanto sollevata la questione di costituzionalità del citato art. 24, per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, comma 1 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), nella parte in cui, con riferimento al settore scolastico, la norma non differenzia, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente.


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Redazione

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