Su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sull’istituzione delle nuove commissioni censuarie, primo passo per la riforma del catasto.
Questa “grande riforma”, così definita da Matteo Renzi, comporterà il censimento di oltre 62 milioni di immobili, e il riavvicinamento dei valori fiscali a quelli reali immobiliari in funzione soprattutto di un calcolo più equo delle tasse sugli immobili (ad.es TASI e IMU).
Il compito delle commissioni censuarie, sarà quello di ridefinire i valori da utilizzare per gli estimi catastali secondo alcuni parametri come la qualità del manufatto, la sua collocazione, lo stato conservativo in cui versa, l’anno di costruzione e il valore del contesto immobiliare in cui si trova la costruzione.
La novità più rilevante di questa riforma è legata all’utilizzo di un nuovo parametro per il calcolo del valore, che sarà individuato sulla base dei metri quadri e non, come in passato, in base al numero dei vani.
Il d. lgs. attua l’articolo 2, comma 3 , lettera a) della legge 11 marzo 2014 n. 23 (legge delega per la riforma fiscale).
Le nuove commissioni censuarie locali sono 106 (secondo gli ambiti territoriali indicati nell’allegato al decreto) a cui si aggiunge la commissione censuaria centrale con sede a Roma che ha funzione di “supervisore”.
Alle commissioni censuarie locali, che si devono insediare entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l’altro, di validare le funzioni statistiche determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Tali funzioni statistiche, in base alla legge delega, devono esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, anche all’interno di uno stesso comune.
La Commissione censuaria centrale decide sui ricorsi dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in materia di qualità, classi e tariffe d’estimo dei terreni e in materia di categorie, classi e tariffe d’estimo dei fabbricati. Inoltre la Commissione centrale esercita poteri sostitutivi nel caso in cui le commissioni locali non provvedano alla validazione delle funzioni statistiche.
Sia le commissioni censuarie locali che quella centrale sono articolate in tre sezioni: una competente in materia di catasto dei terreni, una competente in materia di catasto urbano e un’altra specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (il numero delle sezioni può essere modificato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in relazione allo stato di attuazione della riforma del catasto).
La nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione, sulla base di designazioni fatte pervenire dall’Agenzia delle Entrate, dall’Anci e dal Prefetto. Faranno parte delle commissioni i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di econometria. La composizione della commissione locale di Trento e Bolzano sarà integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma.
La Commissione censuaria centrale prevede 25 componenti effettivi (di cui 4 di diritto) e 21 supplenti, più il presidente. Per i componenti di diritto (il direttore dell’Agenzia delle Entrate e 3 direttori centrali dell’Agenzia) non sono previsti i supplenti perché ad essi è riconosciuta la possibilità di conferire apposita delega per la partecipazione alle sedute. Le nomine degli altri componenti avviene con un decreto del ministro dell’Economia sulla base delle designazioni pervenute dall’Anci, dagli organi di autogoverno della magistratura e di alcuni ministeri.
Il decreto legislativo fissa i motivi di incompatibilità per i componenti delle commissioni censuarie: non possono essere componenti delle commissioni i parlamentari, i membri del governo e delle giunte regionali e comunali, soggetti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, i prefetti. Tra i motivi di incompatibilità vi sono anche l’appartenenza alla Guardia di Finanza, ai Corpi di polizia, alle Forze armate, la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie tributarie.
I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie durano in carica 5 anni, non rinnovabili, e il loro operato deve essere ispirato ai principi di terzietà, imparzialità e neutralità.
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